Il compito del
rappresentante per la sicurezza non è tanto quello di indicare le soluzioni ai
problemi connessi con la tutela della salute e la prevenzione dei rischi sul
lavoro, quanto quello di farsi portatore delle richieste dei lavoratori ponendo
quesiti giusti e relazionandosi in modo adeguato con le altre figure
professionali che fanno parte del sistema sicurezza aziendale al fine di
ricercare delle risposte accettate e condivise.
L’accesso ai luoghi di
lavoro da parte del rappresentante per la sicurezza indica la volontà del
legislatore di realizzare la sicurezza sul lavoro attraverso la partecipazione
attiva di tutti i lavoratori.
Per essere in grado di svolgere efficacemente tale compito è opportuno che il
rappresentante:
conosca l’organizzazione e la sistemazione dei luoghi di lavoro cui deve
accedere (aree di carico, scarico e stoccaggio dei materiali utilizzati in
azienda, nonché refertori, mense, locali di riposo, ecc.);
qualora dovesse visitare zone ad accesso limitato, riceva istruzioni,
informazioni, addestramento adeguati e utilizzi gli stessi dispositivi di
protezione individuale destinati ai lavoratori che vi accedono per ragioni di
lavoro;
sia riconosciuto dal personale di custodia previamente informato del nominativo
e dei diritti di accesso attribuitigli;
abbia la possibilità di confrontarsi con i lavoratori.
Anche dalla disposizione
in esame si evince che la prevenzione dei rischi sul lavoro non scaturisce
soltanto dall’osservanza di mere disposizioni, ma soprattutto da relazioni
sociali finalizzate, fondamentali per l’acquisizione di atteggiamenti e
comportamenti orientati alla sicurezza ed alla tutela della salute. Pertanto, la
consultazione del rappresentante per la sicurezza in ordine alla valutazione dei
rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica delle
misure di prevenzione in azienda, si configura come uno strumento utile per
creare il necessario rapporto di fiducia tra i soggetti coinvolti nel processo
di prevenzione e per ricercare con questi ultimi le soluzioni migliori ai
diversi problemi.
Ovviamente tutto ciò
potrà realizzarsi a condizione che il rappresentante per la sicurezza consideri
attentamente, previa formazione adeguata:
i punti di rischio;
i rischi prevedibili e non prevedibili;
il comportamento soggettivo dei lavoratori;
i tempi ed i modi di lavorazione e/o esposizione di ogni singolo lavoratore.
Il Decreto stabilisce che
il rappresentante per la sicurezza non deve subire detrimento di retribuzione
per l’espletamento della sua funzione prevedendo espressamente che:
il tempo necessario, senza alcuna limitazione, per lo svolgimento dell’incarico
deve essergli retribuito dal datore di lavoro;
devono essergli forniti dal datore di lavoro i mezzi necessari per l’esercizio
delle funzioni e delle facoltà previste dalla legge.
Nei confronti del
rappresentante si applica la tutela prevista dallo Statuto dei lavoratori per le
rappresentanze sindacali
Tale tutela si
concretizza:
nella impossibilità di trasferire il rappresentante per la sicurezza dall’unità
produttiva senza il nulla osta dell’associazione sindacale di appartenenza;
nella reintegrazione nel posto di lavoro del medesimo, in ogni stato e grado del
giudizio, qualora il giudice ritenga irrilevanti o insufficienti i motivi di
licenziamento