N.689/00      Reg. Dec.

N.   643/96 Reg. Gen.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo in Abruzzo

Sezione Staccata di Pescara

composto dai sigg. magistrati:

Dott. Antonio Catoni   Presidente

Dott. Michele Eliantonio  Consigliere

Dott. Giuseppe Carinci   Consigliere, relatore, esten.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 643/96 proposto da Santonetti Silvia, rappresentata e difesa dall'avv. Bruno Marcone, elettivamente domiciliata in Pescara, alla Via Trieste n. 125, presso lo studio dell'avv. Ugo Pittalis;

contro

il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila, presso la quale è domiciliato ex lege;

per l'annullamento

- del D. M. 17 aprile 1996, emesso dal Ministro dell'Interno - Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi antincendi - Div. Pers. I, Sez. III, con il quale, aderendo al parere espresso dal Comitato Pensioni Privilegiate Ordinarie con delibera n. 32912 del 24 gennaio 1996, è stata respinta l'istanza per la concessione dell'equo indennizzo proposta dalla ricorrente in data 6 giugno 1995;

- di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente;

nonchè

per il riconoscimento del diritto della ricorrente all'equo indennizzo a far data dalla domanda proposta il 6 giugno 1995, con ogni conseguenziale pronuncia anche in ordine alle spese del giudizio.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito alla pubblica udienza del 12 ottobre 2000 il Consigliere relatore dott. Giuseppe Carinci e uditi l'avv. Bruno Marcone, per la ricorrente, e l'Avvocato dello Stato Fabio Tortora, per l'Amministrazione resistente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

Santonetti Silvia, operatore amministrativo-contabile (V liv.) presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Chieti, riferisce di essere stata ininterrottamente addetta, sin dalla sua assunzione avvenuta in data 6 luglio 1979, a mansioni di sistemazione di archivio, prima presso la sede di Via Madonna degli Angeli, poi presso la nuova sede di Via Masci.

In data 1° aprile 1995, a seguito dell'infermità di "broncopneumopatia ostruttiva asmatica da irritanti esogeni" che l'aveva colpita, ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, ottenuto con decreto 13 ottobre 1995 della Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi antincendi del Ministero dell'Interno, sulla base del giudizio espresso dalla Commissione medica dell'ospedale militare di medicina legale di Chieti.

Chiesta, per la stessa infermità, la concessione dell'equo indennizzo, il Ministero dell'Interno, con decreto del 17 aprile 1996, ha respinto l'istanza, conformandosi al parere del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie.

Il provvedimento di diniego è stato ritenuto illegittimo dall'interessata, che lo ha impugnato presso questo Tribunale con ricorso notificato in data 29 giugno 1996 e depositato il 23 del mese successivo.

Nel gravame ha sollevato i seguenti motivi.

1) Illegittimità del D.M. impugnato per violazione degli artt. 8-9 del D.P.R. 20.4.1994 n. 349 e di ogni altra disposizione di legge in tema di concessione dell'equo indennizzo; eccesso di potere per difetto di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità e contraddittorietà manifesta: il decreto ministeriale si pone in evidente contrasto con l'opposto parere della Commissione medica ospedaliera, ed stata omessa qualsiasi giustificazione sulla scelta del parere del C.P.P.O., peraltro genericamente formulato e recepito acriticamente, rispetto a quello della Commissione medica. In effetti, l'Amministrazione era tenuta a verificare le considerazioni di segno opposto fatte da tale Commissione. Non è dato poi ravvisare che l'infermità abbia derivazione allergica, atteso che dai relativi accertamenti non si sono ottenuti elementi precisi sulla etiologia della patologia; mentre è verosimile, come riconosciuto dalla Commissione medica ospedaliera, che all'insorgenza dell'infermità abbiano contribuito la esposizione a polvere e a fumo passivo della dipendente e la naturale umidità dell'ambiente di lavoro, come evidenziato nelle relazioni del Comandante dei VV.FF. e del Sanitario del Comando.

2) Riconoscimento del diritto alla concessione dell'equo indennizzo: dalle caratteristiche oggettive della broncopneumopatia lamentata e da tutti gli altri elementi e circostanze documentati presso l'Amministrazione di appartenenza, come acclarati nelle relazioni formulate e dal parere della Commissione ospedaliera, scaturisce il sicuro diritto a conseguire la concessione dell'equo indennizzo rivendicato.

Si è costituita in giudizio l'Amministrazione intimata la quale ha ritenuto il ricorso del tutto infondato e ha osservato, in particolare, che il diniego del riconoscimento dell'infermità, ai fini dell'equo indennizzo, è legittimamente motivato attraverso il richiamo al parere del C.P.P.O., senza necessità di riferirsi al diverso parere della C.M.O. E' nota, peraltro, l'autonomia riconosciuta al procedimento di concessione dell'equo indennizzo, rispetto al quale è indifferente il diverso parere espresso in sede di riconoscimento dell'infermità ai fini della causa di servizio.

Con memoria depositata in data 28 settembre 2000, il difensore di parte ricorrente ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso, soffermandosi sulle evidenziate censure riferite alle condizioni ambientali in cui la dipendente è stata costretta a svolgere il proprio lavoro, e, inoltre, sul profilo clinico dell'infermità, che non sarebbe stato adeguatamente valutato.

All'udienza del 12 ottobre 2000, sentiti i difensori delle parti, il ricorso è stato assegnato in decisione.

D I R I T T O

Come esposto in narrativa, Santonetti Silvia ha impugnato il provvedimento con il quale la Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi antincendi del Ministro dell'Interno ha respinto, su conforme parere del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, l'istanza da essa presentata per ottenere la concessione dell'equo indennizzo a seguito dell'infermità di "broncopneumopatia ostruttiva asmatica da irritanti esogeni" contratta a causa di servizio, e come tale già riconosciuta dall'Amministrazione in relazione al parere espresso dalla Commissione medica ospedaliera.

Preliminarmente il Collegio rileva l'inammissibilità del secondo motivo di ricorso, con cui la ricorrente sostiene che nel suo caso ricorrono i presupposti per la declaratoria del diritto al conseguimento dell'equo indennizzo.

In effetti, la richiesta di attribuzione dell'equo indennizzo non ammette azione di accertamento e di eventuale condanna, esperibili soltanto per situazioni che configurano diritti soggettivi. L'attribuzione dell'indennità in parola scaturisce, com'è noto, da un articolato procedimento che richiede lo svolgimento di specifiche indagini e valutazioni di natura tecnico-discrezionale, a fronte delle quali la posizione di cui il dipendente è titolare non può essere che di mero interesse legittimo, tutelabile, perciò, con la proposizione di un'ordinaria azione costitutiva diretta all'annullamento delle determinazioni che eventualmente negano l'attribuzione del beneficio (TAR Liguria, Sez. I, n. 384 del 13.9.1999). Per tali ragioni, la richiesta declaratoria deve ritenersi inammissibile.

Può quindi passarsi all'esame di merito del ricorso.

Con il primo motivo, la ricorrente contesta il provvedimento di diniego dell'indennità e sostiene che la decisione sia stata motivata solo genericamente dall'Amministrazione, senza indicazione delle ragioni di dissenso rispetto al parere favorevole della C.M.O. e senza nemmeno dare chiarimenti sulla etiologia dell'infermità e sulla rilevanza delle cause allergiche che avrebbero determinato la sua insorgenza. Sarebbero state inoltre del tutto trascurate le condizioni ambientali di lavoro e che ella ha svolto servizio rimanendo esposta a polverosità, a fumo passivo, in locali umidi.

In ordine alle questioni sollevate, è riconosciuto ormai in modo pacifico che i giudizi collegiali delle Commissioni mediche ospedaliere sono da considerare atti definitivi ai fini del semplice riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, e che nella concessione dell'equo indennizzo l'Amministrazione può pervenire a conclusioni difformi rispetto al precedente riconoscimento della dipendenza dell'infermità, senza dover attivare alcun procedimento di ritiro della determinazione.

In effetti, stante la diversità e l'autonomia del procedimento da cui discende il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio rispetto a quello preordinato alla concessione dell'equo indennizzo, è stato affermato che la Commissione medica ospedaliera è l'organo che l'Amministrazione deve interpellare per acclarare il nesso di dipendenza e costituisce l'unico organo tecnico legittimato a intervenire nel primo procedimento. In quello successivo, concernente l'equo indennizzo, l'Amministrazione ha l'onere di acquisire il parere egualmente di un solo organo, che è il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie. Infatti l'ordinamento affida a un solo organo, a seconda del procedimento, la competenza a esprimere la propria valutazione (Cons. St., Sez. IV, n. 655 del 19.4.1999).

Tenuto conto di tale autonomia, e del fatto che l'ordinamento non mette a disposizione una serie di pareri preordinati resi da organi consultivi di diversa origine e competenza, non può ritenersi che l'Amministrazione sia obbligata, nella decisione sulla domanda di concessione dell'equo indennizzo, a motivare le ragioni della preferenza accordata al parere reso dal C.P.P.O., ove difforme da quello della C.M.O.

Il C.P.P.O., quindi, va ritenuto l'unico organo competente a esprimere il giudizio conclusivo sulla richiesta dell'indennità, e il suo avviso si impone all'Amministrazione che deve solo verificare se esso, nell'esprimere le proprie valutazioni, ha tenuto conto delle considerazioni svolte da altri organi, e della coerenza del giudizio rispetto alle risultanze dei documenti messi a sua disposizione.

Le esposte osservazioni inducono a ritenere - riconsiderando il diverso orientamento espresso in precedenza da questo Tribunale - che il Ministero dell'Interno non era tenuto, nel decidere sull'istanza di equo indennizzo presentata dalla Santonetti, a dare giustificazione del fatto di essersi conformato al parere espresso dal C.P.P.O. rispetto al diverso parere espresso dalla C.M.O. Va tuttavia osservato che il C.P.P.O., nell'esprimere il proprio giudizio in ordine alla richiesta dell'attuale ricorrente, ha fondato i suoi apprezzamenti (escludenti rapporto di causalità tra malattia e servizio) sulla natura allergologica dell'infermità riscontrata, e che l'Amministrazione si è limitare a recepire semplicemente le relative indicazioni. Il Comitato ha infatti affermato che si tratterebbe in tal caso di "affezione morbosa imputabile a una peculiare, costituzionale predisposizione del soggetto, su base allergica, e come tale non ricollegabile al servizio, neppure sotto il profilo concausale, efficiente e determinante". Nulla, poi, ha aggiunto l'organo che ha emanato il conseguenziale decreto di diniego dell'indennità.

Ciò precisato, appare al Collegio che l'indicata conclusione non sia sostenuta da indicazioni che diano dimostrazione della ritenuta derivazione allergica della malattia. Non esistono, infatti, accertamenti di carattere allergologico cui l'Amministrazione abbia fatto riferimento; nè sono state svolte argomentazioni dal competente organo tecnico volte a dare consistenza scientifica alle affermazioni dichiarate. Dalla certificazione del 3 maggio 1995 rilasciata dal Centro per la diagnosi e la terapia delle malattie allergiche dell'Unità Locale Socio Sanitaria di Chieti, risulta, viceversa, che la ricorrente è stata sottoposta a esami allergologici, e che da dall'esito degli accertamenti "non si è ottenuto un preciso chiarimento della etiologia della patologia"; mentre è parso verosimile - come si legge nella stessa attestazione - che la esposizione a polverosità e fumo passivo della dipendente e la notevole umidità presenti nell'ambiente di lavoro, abbiano rivestito un importante ruolo "nella genesi e rivestano un altrettanto importante ruolo nel mantenimento della patologia polmonare".

L'esito di tale accertamento- come può vedersi - se non esclude che l'infermità della dipendente possa avere derivazione allergica, non lo dimostra, e sembra propendere per la diversa soluzione. Non va trascurato, peraltro, il contenuto della consulenza tecnica prodotta dalla ricorrente, in cui si afferma, in particolare, che "i fattori asmogeni possono agire con un meccanismo assolutamente diverso da quelli allergico, come per esempio attraverso un meccanismo irritativo diretto sull'albero respiratorio (Ugo Teodori - Trattato di patologia Medica - s.e.u.)".

Secondo le osservazioni su esposte, l'affermazione espressa dal Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, secondo cui la malattia riscontrata nella dipendente avrebbe derivazione allergica - meramente recepita nel decreto ministeriale impugnato - appare apodittica e non suffragata da indicazioni o accertamenti validi a escludere la possibilità che l'infermità abbia diversa origine e possa trovare riscontro in cause collegate con il rapporto di servizio della dipendente.

Per tali ragioni, la censura si appalesa fondata e merita di essere accolta.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo per l'Abruzzo, Sezione Staccata di Pescara, dichiara inammissibile il secondo motivo di ricorso. Accoglie il primo motivo esclusivamente nella parte evidenziata in motivazione, e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato. Salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione.

Condanna l'Amministrazione intimata a pagare in favore della ricorrente la somma complessiva di L. 3.000.000 (tremilioni) per spese e onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Pescara, nella Camera di Consiglio del 12 ottobre 2000.

Antonio Catoni

Giuseppe Carinci 

 

 

 

Il Segretario d'udienza 

 

 

 

 

Pubblicata mediante deposito

il 09/11/2000

      Il Direttore della Segreteria 

 

 

 

Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo

                               Pescara 

 

Addì        copia conforme alla presente

è stata trasmessa al  

 

a  norma  dell'art.  87  del  Regolamento  di  procedura

17 agosto 1907 n. 642.

                  Il Direttore della Segreteria