N. Reg. Sent.
Anno
NN. 9874 e 8029
Reg. Gen.
Anni 1998 e 2000

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO

Sezione Seconda

ha

pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sui ricorsi nn. 9874/1998 e 8029/2000 proposti da C.G., rappresentato e difeso dagli avv.ti Cassiano Massimo, Marina Milli e Roberta Fanelli e presso il primo elettivamente domiciliato in Roma, in Via F. Civinini n. 12;

C O N T R O

il Ministero delle Finanze ed il Comando Generale della Guardia di Finanza, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

con il ricorso n. 9874/1998,

del decreto del Dirigente del Servizio Amministrativo – Divisione III – del Comando Generale della Guardia di Finanza n. 392 del 30.3.1998 con cui è stata respinta la domanda di equo indennizzo per tardività della richiesta;

con il ricorso n. 8029/2000,

del decreto della medesima Autorità n. 263 del 17.12.1999 con cui si ritiene che l’istanza di equo indennizzo è respinta anche perché mancherebbero i requisiti di cui alla legge n. 1094 del 1970;

Visti i ricorsi ed i relativi allegati;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 7.7.2004 il consigliere Francesco RICCIO;

Uditi, altresì, gli avv.ti M. Cassiano e Tortora per l’Avvocatura Generale dello Stato;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O

Con il primo ricorso, notificato il 15 luglio 1998 e depositato il successivo 27 luglio, l’interessato, in qualità di finanziere scelto del Corpo della Guardia di Finanza, ha impugnato l’atto meglio specificato in epigrafe perché lesivo del proprio interesse connesso alla liquidazione dell’equo indennizzo spettante per alcune infermità dipendenti da causa di servizio (tra cui in particolare “esiti di gastroresezione con gea ben funzionante in pregressa malattia peptica”).

Con il secondo ricorso la parte istante ha impugnato il successivo provvedimento di diniego del beneficio a suo tempo richiesto fondato anche sull’ulteriore presupposto della non utilizzabilità degli accertamenti sanitari effettuati dalla C.M.O. di Milano nel 1996.

Al riguardo, il medesimo ha prospettato come motivi di impugnazione la violazione di legge e l’eccesso di potere sotto svariati aspetti sintomatici.

Non si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata.

D I R I T T O

Occorre preliminarmente precisare che i ricorsi indicati in epigrafe vanno qui riuniti per evidente connessione soggettiva ed oggettiva.

Con i motivi di gravame relativi al primo provvedimento impugnato, il ricorrente contesta in pratica l’erroneità dell’affermazione contenuta nel decreto del 30.3.1998, secondo cui la domanda di equo indennizzo debba considerarsi intempestiva in relazione al termine di sei mesi imposto dall’art. 3 del regolamento approvato con R.D. 15.4.1928 n. 1024.

La doglianza è fondata, oltre che prevalente ed assorbente rispetto alle altre.

Secondo l’Amministrazione intimata, l’interessato avrebbe avuto conoscenza dell’infermità già in data 16.9.1991 (cioè al momento di uscita dall’Ospedale Militare di Milano) e poi avrebbe presentato l’istanza per il relativo riconoscimento della dipendenza da causa di servizio il 21.9.1963.

L’argomento è del tutto erroneo ed irrilevante, come giustamente sostenuto da parte ricorrente, per la patente ragione connessa al diverso grado di infermità sussistente nei due termini temporali di riferimento.

Infatti, nel momento individuato dalla p.a. il C. ha avuto conoscenza della seguente affezione: “gastrite e colite spastica con lieve risentimento appendicolare”; mentre, nella domanda di accertamenti la verifica della dipendenza da causa di servizio è riferita alla diversa e più grave infermità quale è quella della “ulcera duodeno bulbare”, che risulta accertata e conosciuta dall’interessato soltanto in data 8.8.1963.

L’indagine circa la tempestività della domanda di accertamento della suddetta dipendenza avrebbe presupposto da parte del Comando della G.d.F. delle valutazioni tecniche che sono state obiettivamente disattese dall’Amministrazione intimata proprio perché il termine semestrale previsto dal citato art. 3 decorre, non dalla mera conoscenza della infermità genericamente intesa, bensì dalla consapevolezza della gravità della malattia contratta e della dipendenza di essa da causa di servizio (v. Cons. Stato, Sez. IV, 10.3.2004 n. 1120).

In ogni caso, in presenza di infermità ad andamento evolutivo (come è nella fattispecie di cui è merito), che si stabilizza solo ad un certo grado di gravità col decorso del tempo, il termine per la presentazione della domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio comincia a decorrere dalla conoscenza della stabilizzazione e della permanenza della gravità e non dal momento, di per sè notevolmente difficile da determinare, nel quale sia successivamente sorto il dubbio o sia maturata la sicura conoscenza che l'infermità sia stata causata da motivi di servizio (v. sul punto Cons. Stato, Sez. VI, 20 giugno 2003 n. 3665).

Allo stesso modo risulta fondata la doglianza relativa al secondo provvedimento impugnato secondo cui la non utilizzabilità degli accertamenti sanitari condotti dal C.M.O. di Milano nel 1996 in merito alla dipendenza dell’infermità “esiti di gastroresezione con gea ben funzionante in pregressa malattia peptica” è il frutto di un’erronea applicazione della procedura vigente.

Nella specie, non è in discussione l'autonomia funzionale della procedura per l'attribuzione dell'equo indennizzo, rispetto a quella concessiva del trattamento pensionistico privilegiato.

Tuttavia, pur nella diversità degli effetti dei due procedimenti, previdenziale l'uno e pensionistico l'altro, i due istituti hanno a presupposto l'unicità dell'accertamento, relativo al medesimo fatto patogenetico ed alla sussistenza di un nesso eziologico tra il fatto di servizio e l'infermità del dipendente.

Pertanto, ritenuta la valenza plurima di tale accertamento, in relazione ai diversi benefici previsti dal sistema normativo, il riconoscimento dell'infermità come dipendente da causa di servizio deve ritenersi acquisito, anche ai fini dell'equo indennizzo, una volta che sia intervenuta una pronuncia giurisdizionale della Corte dei Conti - come nel caso in esame - dichiarativa del diritto del ricorrente a pensione privilegiata, in base alla stessa infermità (V. Cons. Stato sez. V, 17 maggio 1996, n. 566 e Sez. IV, 30 aprile 1999 n. 746).

Nel caso di cui è merito il sig. C. ha avuto riconosciuto il beneficio della pensione privilegiata per effetto del decreto n. 119267 del 29.10.1997 ed in conseguenza dell’accertamento della dipendenza da causa di servizio della stessa infermità per la quale l’Amministrazione resistente ha per ben due volte negato il beneficio dell’equo indennizzo.

Per tutte le ragioni espresse, il Collegio accoglie il ricorso e conseguentemente annulla i provvedimenti impugnati laddove negano il riconoscimento dell’equo indennizzo per l’infermità “esiti di gastroresezione con gea ben funzionante in pregressa malattia peptica”.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio,

Sezione Seconda,

previa riunione, definitivamente pronunciando sui ricorsi proposti da C.G., li accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati nei termini di cui in motivazione.

Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano sin d’ora in € 3000, (tremila/00) a favore della parte ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione seconda - nella Camera di Consiglio del 7 luglio 2004 con l’intervento dei Signori Magistrati:

Domenico LA MEDICA Presidente

Francesco RICCIO Consigliere Relatore

Anna BOTTIGLIERI Consigliere

Il Presidente Il Consigliere est.