REPUBBLICA ITALIANA N. 482-05 Reg. Sent.       
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

      Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Prima,  ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

N.    40    Reg. Gen.

ANNO    2005

 
 

sul ricorso n. 40/2005 proposto da (omissis), rappresentato e difeso dall’avv.to Marcello Montana, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Palermo, via I. Scimonelli n.23;

contro

- il Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv.to Sergio Palesano, ed elettivamente domiciliato presso l’ufficio dell’Avvocatura Comunale, in Palermo, Piazza Marina, n.39;

per l’annullamento

- dell’atto prot. n. 10573 del 10/11/2004 di diniego di accesso ai documenti amministrativi chiesto con domanda dell’08/11/2004;

e per la declaratoria

- del diritto ad esaminare gli atti di cui alla predetta domanda, ex art. 25 L. n.241/1990;

     Visto il ricorso con i relativi allegati;

     Visti gli atti tutti di causa;

     Designato relatore alla Camera di Consiglio del 22 febbraio 2005 il Consigliere Cosimo Di Paola:

     Udito l’avvocato S. Palesano, per il Comune di Palermo intimato;

     Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

     Il Sig. (omissis), dipendente comunale in  servizio presso la Polizia Municipale di Palermo, con la qualifica di specialista dell’Area di Vigilanza e Custodia, cat. “D1”, aveva chiesto, con istanza dell’08/11/2004, di accedere agli atti relativi alla procedura di “mobbing”, avviata a seguito di sua denuncia all’apposito Ufficio, allo scopo di dimostrare documentalmente sia all’I.NA.I.L. sia in sede giudiziaria il pregiudizio subito.

     L’Amministrazione interponeva il divieto di accesso, motivato con l’esigenza di tutela della riservatezza, che il La (omissis) impugnava, con ricorso notificato il 18/12/2004 e depositato l’11/01/2005, chiedendo la declaratoria del suo diritto all’accesso alla documentazione richiesta.

     Il Comune di Palermo si costituiva eccependo la tardività del ricorso, in quanto proposto oltre 30 giorni dall’avvenuta conoscenza del diniego di accesso, nonché l’inammissibilità del gravame, in considerazione del fatto che gli atti richiesti non afferirebbero ad un vero e proprio procedimento amministrativo.

     Alla Camera di Consiglio del 22 febbraio 2005, presente il procuratore del Comune di Palermo resistente, ha chiesto che il ricorso venisse posto in decisione.

DIRITTO

     Devono disattendersi entrambe le eccezioni di rito sollevate dal Comune di Palermo.

     Quella di tardività, in quanto l'azione disciplinata dagli art. 22 ss., l. 7 agosto 1990 n. 241 salvaguarda un diritto soggettivo autonomo all'informazione, la cui tutela è direttamente affidata alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo mediante un giudizio teso all'accertamento del diritto (Cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 23 febbraio 1999, n. 193).

      Quella di inammissibilità, in quanto la domanda di accesso agli atti e documenti amministrativi, nel disegno complessivo della l. n. 241 del 1990, deve considerarsi ammissibile se ha ad oggetto documenti ed attività qualificabili, quantomeno in senso oggettivo e funzionale, come amministrative e riconducibili all'apparato amministrativo (Cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 22 febbraio 2003, n. 961).

      Nel merito il ricorso è fondato.

      Secondo il più recente orientamento del Consiglio di Stato, dal quale il Collegio non ha motivo di discostarsi, il diritto di accesso deve prevalere sull'esigenza di riservatezza di terzi quando viene esercitato per consentire la tutela processuale: in tale ipotesi il diritto di accesso ad un atto amministrativo sussiste solo se il documento è indispensabile o utile ai fini della tutela processuale. In ogni caso qualora l'accesso ai documenti amministrativi sia motivato dalla cura o dalla difesa di propri interessi giuridicamente protetti, esso prevale sull'esigenza di riservatezza del terzo, purché tale esigenza non possa essere altrimenti soddisfatta (Cfr. Consiglio Stato, sez. V, 7 aprile 2004, n. 1969).

     Nella specie, il ricorrente vanta un interesse qualificato - strumentale alla tutela di situazioni giuridiche rilevanti  di cui è titolare - all’accesso agli atti chiesti con lettera notificata il  08/11/2004 che il Comune intimato, illegittimamente, per quanto s’è detto sopra, si è rifiutato di consentire.

     Di conseguenza, il ricorso è fondato e va accolto statuendosi l’obbligo del Comune di Palermo di consentire al ricorrente l’accesso ai documenti richiesti  mediante estrazione di copia degli stessi, previo pagamento degli eventuali costi di riproduzione e diritti di segreteria.

     Le spese del giudizio possono compensarsi tra le parti, a ciò sussistendo giusti motivi.

P.Q.M.

     Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione prima, accoglie il ricorso in epigrafe e dichiara l’obbligo del Comune di Palermo di consentire al ricorrente l’accesso alla documentazione chiesta, con la modalità specificata in motivazione.---------------------------------------------------------------

     Spese compensate.------------------------------------------------

     Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.------------------------------------------------------------

     Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del  22/02/2005, con l'intervento dei signori magistrati:------------------

     - Giorgio Giallombardo, Presidente;

     - Cosimo Di Paola, Consigliere estensore;

     - Agnese Anna Barone, Referendario;

Angelo Pirrone, Segretario.

Depositata in Segreteria  il 6/04/2005

                                                                 Il Segretario

I.B.