N. 168 REG. SENT.

ANNO 2005

n.  1382  Reg. Ric.

Anno 2003 
 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA TOSCANA

- I^ SEZIONE -

ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 1382/03 proposto da xxxxxxx, rappresentato e difeso dagli avv.ti Guido Puliti e Maria Berardinelli ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Firenze, via Faentina, 70;

c o n t r o

- il MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege, in Firenze, via degli Arazzieri, 4;

per l’annullamento

del decreto ministeriale n.190/N del 10 aprile 2003, con il quale veniva decretato il diniego dell’istanza volta ad ottenere la concessione dell’equo indennizzo per infermità.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’ atto di costituzione in giudizio della parte intimata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore, alla pubblica udienza del  12 gennaio 2004, il Presidente dott. Giovanni Vacirca;

Uditi, altresì, per le parti l’avv. M.Berardinelli e l’avv. dello Stato S.Pizzorno;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO  e DIRITTO 
 

     Il ricorrente, agente della Polizia di Stato, ha impugnato il diniego dell'equo indennizzo per l'infermità "morbo di Crohn trattato con resezione ileo-colica in attuale remissione clinica", motivato con riferimento al parere del C.P.P.O., il quale ha osservato che l'eziologia di tale malattia, sebbene sconosciuta, viene in genere attribuita a fattori costituzionali, infettivi o immunologici sui quali nessuna azione dannosa può avere svolto il servizio.

     A corredo del ricorso è stata prodotta una perizia di parte della dott.ssa Carla Niccheri Gineprari, specialista in psichiatria, in cui (pag. 5) si riferisce che alcuni autori e recenti studi hanno messo in relazione il morbo di Crohn con situazioni stressanti provenienti dall'ambiente lavorativo, confermando al riguardo il giudizio favorevole della C.M.O.

     Con ordinanza istruttoria del 22 marzo 2004 è stato richiesto sulla questione il parere dell'Ufficio medico legale del Ministero della Salute, il quale, con nota del 7 settembre 2004, pur riconoscendo che malattie infiammatorie intestinali si manifestino acutamente in occasione di un singolo o plurimi stress emotivi di rilevante entità, ha osservato che nel periodo di circa tre anni trascorso fra l'assunzione e la manifestazione della malattia non si rilevano traumi psichici tali da assumere valenza causale o concausale nel determinismo o aggravamento dell'infermità in questione.

     In realtà dalla dichiarazione 19 giugno 1997 del Dirigente la Sezione di Siena del Compartimento della Polizia stradale risulta che il ricorrente è stato impiegato in tutti i gravosi servizi esterni di vigilanza, di scorta e di viabilità sia in auto che in moto, ma non emergono specifici episodi traumatici. Se, poi, si tiene conto dell'obiettiva incertezza sulle cause del morbo di Crohn e del carattere meramente ipotetico del nesso con situazioni stressanti, deve concludersi che il provvedimento impugnato sia adeguatamente motivato.

     Il ricorso deve, pertanto, essere respinto. Sussistono, tuttavia, giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sez. I, respinge il ricorso. Spese compensate.

      Così deciso in Firenze il 12 gennaio 2005 dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sez. I, in camera di consiglio con l'intervento dei signori:  

     Giovanni Vacirca       Presidente, est.

     Giuseppe Di Nunzio   Consigliere

     Bernardo Massari   Consigliere

F.to Giovanni Vacirca est.

F.to Mario Uffreduzzi - Direttore della Segreteria

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 19 GENNAIO 2005

Firenze, lì 19 GENNAIO 2005

                                               IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

                                                                F.to Mario Uffreduzzi

                                                                                                             m.p.

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               Ric. n. 1382/03