Circolare n.
16/2001
25 gennaio 2001 PROT. 20121/RI.3AMinistero del
Lavoro e della Previdenza Sociale OGGETTO: Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994,n.626, titolo VI, "uso delle attrezzature munite di videoterminali". Chiarimenti operativi in ordine alla definizione di "lavoratore esposto" e "sorveglianza sanitaria".
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ALLE DIREZIONI REGIONALI E
PROVINCIALI DEL LAVORO ALLA DIREZIONE GENERALE AA.GG. AGLI ASSESSORATI ALLA SANITA' DELLE REGIONI ALLE PROVINCE AUTONOMA DI TRENTO E BOLZANO ALLE ORGANIZZAZIONI RAPPRESENTATIVE DEI DATORI DI LAVORO ALLE ORGANIZZAZIONI RAPPRESENTATIVE DEI LAVORATORI LORO SEDI |
Con la legge 29 dicembre
2000, n.422, "Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 2000",
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale S. O. n.14/L del 20 gennaio 2001, sono state
apportate modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626,
Titolo VI, in tema di sicurezza e salute dei lavoratori addetti ad attrezzature
munite di videoterminali.
Dette innovazioni, che riguardano il campo di applicazione della normativa -
il quale ne risulta significativamente ampliato – nonché le modalità di
espletamento della sorveglianza sanitaria, comportano notevoli riflessi
sull’organizzazione del lavoro nelle imprese e sulle modalità di adempimento
delle prestazioni.
Il legislatore non ha ritenuto opportuno dettare norme transitorie e
conseguentemente la nuova disciplina sarà applicabile decorsi i termini ordinari
di vacatio legis; si ritiene pertanto opportuno fornire i seguenti
chiarimenti al fine di richiamare l’attenzione sulle innovazioni intervenute e
sugli adempimenti conseguenti.
AMBITO DI APPLICAZIONE
L’art.21 della legge
comunitaria citata, che modifica la lettera c) dell’art.51 del D.Lgs.626/94,
definisce lavoratore addetto all’uso di attrezzature munite di videoterminali il
lavoratore che utilizza un’attrezzatura munita di videoterminali in modo
sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni
di cui all’art.54, e non più il lavoratore che utilizza dette attrezzature per
almeno quattro ore consecutive giornaliere per tutta la settimana lavorativa,
come disposto dalla normativa precedente.
Tale disposizione, prescindendo dalla modalità di organizzazione dei tempi
di lavoro, ha ampliato il campo di applicazione del Titolo VI. Rientrano infatti
nella definizione di lavoratore addetto ai videoterminali anche quei lavoratori
la cui prestazione, pur comportando l’uso di videoterminali per venti ore
settimanali, si articola in modalità che non prevedono l’uso continuativo degli
stessi per il periodo di quattro ore consecutive considerato in precedenza, e
che non rientravano prima nel campo di applicazione della normativa.
Il datore di lavoro è pertanto tenuto ad aggiornare la valutazione del
rischio di cui all’art.4 alla luce della nuova definizione di lavoratore, in
esito alla quale valuterà la necessità o meno di nuove misure di prevenzione e
protezione della salute dei lavoratori e i riflessi sull’organizzazione del
lavoro.
Infatti, per i lavoratori compresi nella definizione di cui sopra è previsto
l’obbligo di sorveglianza sanitaria di cui allall’art.55, nonché di formazione e
informazione di cui all’art.56.
Non sono state apportate, invece, modifiche all’art.54 (modalità di
svolgimento della prestazione quotidiana), che sancisce il diritto del
lavoratore, qualora svolga la sua attività per almeno quattro ore consecutive,
ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di
attività, con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva anche
aziendale, o, in mancanza, di quindici minuti ogni centoventi minuti di
applicazione continuata al videoterminale. Tale disposizione è funzionale alla
prevenzione dell’affaticamento visivo determinato dall’uso del videoterminale
per un periodo sufficientemente lungo, che allo stato delle conoscenze
scientifiche disponibili, si è ritenuto di quantificare nelle predette quattro
ore. E’ evidente, pertanto, che tale regime di interruzioni trova applicazione
non più nella generalità dei casi disciplinati dal Titolo VI, com’era implicito
nella vigenza della precedente definizione di lavoratore addetto all’uso di
videoterminali, ma nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa
quotidiana preveda almeno quattro ore consecutive di uso delle attrezzature
munite di videoterminali.
SORVEGLIANZA SANITARIA
Le modifiche apportate
all’art.55 in tema di sorveglianza sanitaria sono state dettate dalla necessità
di adeguare la norma all’interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia CE con
la sentenza 12 dicembre 1996 e ai rilievi mossi dalla Commissione CE in ordine
al recepimento della direttiva 90/270/CEE relativamente alla mancata previsione,
per tutti i lavoratori, del controllo sanitario periodico, nonché alla mancata
previsione del controllo oftalmologico in relazione a tale sorveglianza
sanitaria periodica.
A fronte del precedente obbligo di sottoposizione a visita periodica, con
cadenza almeno biennale, i soli lavoratori giudicati idonei con prescrizioni
all’esito della visita preventiva e quelli di età superiore ai quarantacinque
anni, l’art.21 della legge comunitaria citata, con le disposizioni contenute nei
commi 3, 3 bis, 3 ter e 4, in parte introduce una disciplina nuova
e in parte e chiarisce obblighi già sussistenti ai sensi della normativa
previgente.
In tal senso, la disposizione introdotta al comma 3 non introduce ex novo
l’obbligo di sorveglianza sanitaria per i lavoratori di cui al Titolo VI,
essendo tale obbligo già esistente, ma ha la funzione di costituisce una
specificazione della disciplina generale di cui all’art.16che prevede
accertamenti preventivi e periodici, effettuati dal medico competente, ai fini
della valutazione della idoneità dei lavoratori alla mansione specifica.
Analoga funzione illustrativa ha il successivo comma 3 bis, ai sensi
del quale le visite di controllo, sia preventive che periodiche, sono effettuate
con le modalità di cui ai commi 1 e 2; è chiaro infatti che la necessità di
esami specialistici può derivare dall’esito delle visite periodiche, oltre che
dalla visita preventiva.
Il comma 3 ter stabilisce la periodicità delle visite di controllo,
disponendo che la stessa, fatti salvi i casi particolari che richiedono una
frequenza diversa stabilita dal medico competente, è almeno biennale per i
lavoratori classificati come idonei con prescrizioni e per quelli che abbiano
compiuto il cinquantesimo anno di età; ha frequenza almeno quinquennale per i
lavoratori giudicati idonei senza prescrizioni all’esito della visita di
controllo preventiva di cui al comma 1.
Si segnala, al riguardo l’elevazione dell’età per cui è previsto l’obbligo
di visita di controllo con periodicità almeno biennale, che passa da
quarantacinque a cinquanta anni.
Il comma 4 sottolinea il legame funzionale fra la sorveglianza sanitaria e
l’obbligo del controllo oftalmologico, precisando che quest’ultimo discende,
oltre che da apposita richiesta del lavoratore che sospetti un’alterazione della
funzione visiva, confermata dal medico competente, anche dall’esito dei
controlli preventivi e periodici.
Alla luce di quanto sopra, appare evidente che le modifiche introdotte richiedono un attento riesame dei profili organizzativi e delle procedure aziendali nonché complessi adempimenti conseguenti alle innovazioni intervenute. Ne scaturisce, infatti, la necessità di un aggiornamento puntuale della valutazione del rischio, volto ad individuare ed attuare adeguate misure di prevenzione e protezione, quali:
Non appare superfluo ricordare, inoltre, che l’aggiornamento della valutazione del rischio va effettuata previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (art.19) e con la collaborazione del medico competente (art.4 comma 6), e che la predisposizione del piano di formazione prevede il coinvolgimento degli organismi paritetici (art.22, comma 6).
Da quanto sopra discende che, stante la già ricordata assenza di una disciplina transitoria, appare necessaria una immediata attivazione da parte dei datori di lavoro, sia pubblici che privati, ai fini del rispetto delle nuove disposizioni, che peraltro richiederanno i necessari tempi tecnici oggettivamente inevitabili per l’adeguamento alle nuove disposizioni, tempi tecnici dei quali gli organi di vigilanza non potranno non tenere conto.
IL
SOTTOSEGRATARIO DI STATO DELEGATO
(On. Paolo Guerrini)