di Rolando Dubini,
avvocato in Milano. Lavoro al videoterminale e dispositivi speciali di
correzione. Alcune considerazioni sulle modifiche introdotte al D.Lgs 626/94
dalla Legge Comunitaria 2002.
La Legge 3 febbraio 2003, n.14 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria
2002" (Pubblicata sul Supplemento alla G.U. n. 31 del 7 febbraio scorso )
all'art. 7 modifica all'articolo 55 del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626 in materia di tutela del lavoro al videoterminale e precisa i casi in cui
il datore di lavoro fornisce a sue spese i dispositivi speciali di correzione
(ad esempio occhiali speciali per Vdt) "in funzione dell'attività svolta",
ovvero quando sono necessari a seguito delle visite mediche previste dallo
stesso articolo 55 e quando non è possibile utilizzare i dispositivi normali di
correzione (occhiali da vista già in uso da parte del lavoratore).
Quindi nel caso in cui il lavoratore addetto al videoterminale, in base ai
risultati della visita del medico competente, debba utilizzare per il lavoro al
vdt dispositivi (occhiali) diversi da quelli normali di correzione che il
lavoratore già usa, il datore di lavoro sarà obbligato a fornirli senza alcuna
discrezionalità.
La norma è stata introdotta a seguito di una sentenza con la quale la Sesta
Sezione della Corte Europea aveva condannato l'Italia per non aver recepito
correttamente nella propria legislazione l'art. 9, n. 3, della Direttiva del
Consiglio del 29 maggio 1990 90/270/CE relativa alle prescrizioni minime in
materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su
attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi
dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE).
I Giudici hanno ritenuto che le disposizioni del DPR n. 547/55 e quelle del
decreto legislativo n. 626/94, invocate dal governo italiano, non prescrivono in
maniera sufficientemente chiara e precisa che i lavoratori devono ricevere
dispositivi speciali di correzione in funzione dell'attività svolta qualora i
risultati dell'esame degli occhi e della vista e di un esame oculistico, laddove
quest'ultimo sia necessario, ne evidenzino la necessità e non sia possibile
utilizzare dispositivi di correzione normali.
Anche se l'art. 55, n. 5, del decreto legislativo n. 626/94 nella versione
antecedente la modifica disposta dall'art. 7 della Legge n. 14/2003 prevedeva
che la spesa relativa alla dotazione di dispositivi speciali di correzione in
funzione dell'attività svolta sia a carico del datore di lavoro, tuttavia tale
disposizione, secondo la Corte Europea, si limitava a recepire nell'ordinamento
italiano l'art. 9, n. 4, della direttiva 90/270.
Dunque di per sé, non costituiva l'esatta trasposizione dell'art. 9, n. 3, della
stessa direttiva, in quanto non prevedeva, come prescritto invece da tale
articolo, che i lavoratori abbiano diritto a dispositivi speciali di correzione
qualora i risultati dell'esame degli occhi e della vista o i risultati
dell'esame oculistico, eventualmente indispensabile, ne evidenzino la necessità.
La sentenza C-455/000 del 24 ottobre 2002 la Sesta Sezione della Corte Europea
così dichiara e statuisce:
"Non definendo le condizioni alle quali devono essere forniti ai lavoratori
interessati dispositivi speciali di correzione in funzione dell'attività svolta,
la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi
dell'art. 9, n. 3, della direttiva del Consiglio 29 maggio 1990, 90/270/CEE,
relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le
attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta
direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva
89/391/CEE)."