La direttiva 2002/44/ce,
stabilisce le prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all’esposizione
dei lavoratori ai rischi derivanti dalle vibrazioni.
La direttiva europea dovrebbe essere recepita dagli Stati membri entro il 6
luglio 2005.
Il documento, approvato dal Governo il 20 maggio 2005 e in attesa dei pareri
competenti, fissa i valori limite di esposizione e valori di azione giornalieri
per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio e per le vibrazioni
trasmesse al corpo intero.
Per le prime il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un
periodo di riferimento di 8 ore, è fissato in 5 m/s2, mentre tale limite per le
vibrazioni trasmesse al corpo intero è fissato a 1,15 m/s2. I valori limite di
azione sono invece fissati rispettivamente a 2,5 m/s2 e a 0,5 m/s2.
L’art. 9 del decreto prevede tuttavia deroghe per alcuni settori, mentre art. 13
indica alcune proroghe per particolari casi di attrezzature.
L’allegato al provvedimento indica inoltre le modalità di valutazione e di
misurazione dell’esposizione alle vibrazioni.
I lavoratori esposti a vibrazioni, ai sensi degli art. 21 e 22 del D.Lgs 626/94,
devono essere formati ed informati adeguatamente sulla base della valutazione
dei rischi.
Il nuovo provvedimento, all’art.6, indica i contenuti sui quali dovrà essere
rivolta particolare attenzione:
-misure adottate volte ad eliminare o a ridurre al minimo i rischi derivanti
dalle vibrazioni meccaniche;
-valori limite di esposizione e valori di azione,
-risultati delle valutazioni delle misurazioni delle vibrazioni meccaniche
effettuate in applicazione dell’art. 4 e le potenziali lesioni derivanti dalle
attrezzature di lavoro utilizzate;
-utilità e modo di individuare e di segnalare i sintomi e le lesioni;
-circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto alla sorveglianza sanitaria;
-procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l’esposizione a vibrazioni
meccaniche.
DIRETTIVA
2002/44/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 25 giugno
2002
sulle
prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei
lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni) (sedicesima
direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva
89/391/CEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL
CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che
istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 137, paragrafo 2,
vista la proposta della
Commissione[1],
presentata previa consultazione del Comitato consultivo per la sicurezza,
l’igiene e la protezione della salute sul luogo di lavoro,
visto il parere del Comitato
economico e sociale[2],
previa consultazione del
Comitato delle regioni,
deliberando secondo la
procedura di cui all’articolo 251 del trattato[3],
visto il progetto comune approvato dal Comitato di conciliazione l’8 aprile
2002,
considerando quanto segue:
(1) In base al trattato il
Consiglio può adottare, mediante direttive, prescrizioni minime per promuovere
il miglioramento, in particolare dell’ambiente di lavoro, al fine di garantire
un miglior livello di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori.
È necessario che le direttive summenzionate evitino di imporre vincoli
amministrativi, finanziari e giuridici tali da ostacolare la creazione e lo
sviluppo di piccole e medie imprese.
(2) La comunicazione della
Commissione sul suo programma d’azione per l’attuazione della Carta comunitaria
dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori prevede la definizione di
prescrizioni minime di sanità e di sicurezza relative all’esposizione dei
lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici. Nel settembre 1990 il
Parlamento europeo ha adottato una risoluzione su questo programma d’azione[4]
che invita in particolare la Commissione a elaborare una direttiva specifica nel
campo dei rischi legati al rumore e alle vibrazioni nonché a qualsiasi altro
agente fisico sul luogo di lavoro.
(3) È necessario, come primo
passo, introdurre misure di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti
dalle vibrazioni, a causa degli effetti di queste sulla salute e sulla sicurezza
dei lavoratori, segnatamente i disturbi muscolo-scheletrici, neurologici e
vascolari. Tali misure mirano non solo ad assicurare la salute e la sicurezza di
ciascun lavoratore considerato individualmente ma anche a creare per tutti i
lavoratori della Comunità una piattaforma minima di protezione che eviti le
possibili distorsioni di concorrenza.
(4) La presente direttiva
stabilisce prescrizioni minime, il che lascia agli Stati membri la facoltà di
mantenere o di adottare disposizioni più favorevoli in materia di protezione dei
lavoratori, segnatamente la fissazione di valori inferiori per il valore
giornaliero che fa scattare l’azione o il valore limite giornaliero
d’esposizione alle vibrazioni. L’attuazione della presente direttiva non può
giustificare un regresso rispetto alla situazione esistente in ciascun Stato
membro.
(5) È necessario che un sistema
di protezione contro le vibrazioni si limiti a definire, senza entrare
inutilmente nel dettaglio, gli obiettivi da raggiungere, i principi da
rispettare e le grandezze fondamentali da utilizzare onde consentire agli Stati
membri di applicare le prescrizioni minime in modo equivalente.
(6) La riduzione
dell’esposizione alle vibrazioni è realizzata in maniera più efficace attraverso
l’applicazione di provvedimenti di prevenzione fin dalla progettazione dei posti
e dei luoghi di lavoro, nonché attraverso la scelta delle attrezzature, dei
procedimenti e dei metodi di lavoro, allo scopo di ridurre in via prioritaria i
rischi alla fonte. Disposizioni relative alle attrezzature e ai metodi di lavoro
contribuiscono quindi alla protezione dei lavoratori che ne fanno uso.
(7) È necessario che i datori
di lavoro si adeguino ai progressi tecnici e alle conoscenze scientifiche per
quanto riguarda i rischi derivanti dall’esposizione alle vibrazioni, in vista
del miglioramento della protezionedella sicurezza e della salute dei lavoratori.
(8) Per i settori della
navigazione marittima e aerea, nell’attuale stato della tecnica, non è possibile
rispettare in tutti i casi i valori limite di esposizione relativi alle
vibrazioni trasmesse al corpo intero. Vanno pertanto previste possibilità di
deroga debitamente giustificate.
(9) Poiché la presente
direttiva è una direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1
della direttiva 89/391/ CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente
l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e
della salute dei lavoratori durante il lavoro[5],
quest’ultima si applica al settore dell’esposizione dei lavoratori alle
vibrazioni, fatte salve disposizioni più rigorose e/o specifiche contenute nella
presente direttiva.
(10) La presente direttiva
costituisce un elemento concreto nel quadro della realizzazione della dimensione
sociale del mercato interno.
(11) Le misure necessarie per
l’attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione
1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio
delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[6],
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE
DIRETTIVA:
SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Obiettivo e ambito di
applicazione
1. La presente direttiva, che è
la sedicesima direttiva particolare a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, della
direttiva 89/391/CEE, fissa le prescrizioni minime in materia di protezione dei
lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che derivano, o possono
derivare, dall’esposizione a vibrazioni meccaniche.
2. Le prescrizioni della
presente direttiva si applicano alle attività in cui i lavoratori sono esposti o
possono essere esposti a rischi derivanti da vibrazioni meccaniche durante il
lavoro.
3. La direttiva 89/391/CEE si
applica integralmente al settore definito nel paragrafo 1, salve le disposizioni
più rigorose e/o specifiche contenute nella presente direttiva.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente
direttiva, si intende per:
a) «vibrazioni trasmesse al
sistema mano-braccio»: le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al sistema
mano-braccio nell’uomo, comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei
lavoratori, in particolare disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o
muscolari;
b) «vibrazioni trasmesse al
corpo intero»: le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al corpo intero,
comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare
lombalgie e traumi del rachide.
Articolo 3
Valori limite di esposizione
e valori di esposizione che fanno scattare l’azione
1. Per le vibrazioni trasmesse
al sistema mano-braccio:
a) il valore limite giornaliero
di esposizione normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore è fissato a 5
m/s2;
b) il valore giornaliero di
esposizione che fa scattare l’azione normalizzato a un periodo di riferimento di
8 ore è fissato a 2,5 m/s2.
L’esposizione dei lavoratori
alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio è valutata o misurata in base
alle disposizioni di cui all’allegato, parte A, punto 1.
2. Per le vibrazioni trasmesse
al corpo intero:
a) il valore limite giornaliero
di esposizione normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore è fissato a
1,15 m/s2 oppure, a seconda della scelta dello Stato membro, a un valore della
dose di vibrazioni di 21 m/s1,75;
b) il valore giornaliero di
esposizione che fa scattare l’azione normalizzato a un periodo di riferimento di
8 ore è fissato a 0,5 m/s2, oppure, a seconda della scelta dello Stato membro, a
un valore della dose di vibrazioni di 9,1 m/s1,75.
L’esposizione dei lavoratori
alle vibrazioni trasmesse al corpo intero è valutata o misurata in base alle
disposizioni di cui all’allegato parte B, punto 1.
SEZIONE II
OBBLIGO DEI DATORI DI LAVORO
Articolo 4
Identificazione e
valutazione dei rischi
1. Nell’assolvere gli obblighi
definiti all’articolo 6, paragrafo 3, e all’articolo 9, paragrafo 1, della
direttiva 89/391/CEE, il datore di lavoro valuta e, se del caso, misura i
livelli di vibrazioni meccaniche cui i lavoratori sono esposti. La misurazione è
effettuata conformemente al punto 2, rispettivamente della parte A o B
dell’allegato della presente direttiva.
2. Il livello di esposizione
alle vibrazioni meccaniche può essere valutato mediante l’osservazione delle
condizioni di lavoro particolari e il riferimento ad appropriate informazioni
sulla probabile entitàdelle vibrazioni per le attrezzature o i tipi di
attrezzature in particolari condizioni di uso, incluse le informazioni fornite
in materia dal costruttore delle attrezzature. Questa operazione va distinta
dalla misurazione, che richiede l’impiego di attrezzature specifiche e di una
metodologia appropriata.
3. La valutazione e la
misurazione di cui al paragrafo 1 devono essere programmate ed effettuate a
intervalli idonei da servizi competenti tenendo conto, segnatamente, delle
disposizioni relative alle competenze richieste (persone o servizi) di cui
all’articolo 7 della direttiva 89/391/CEE. I dati ottenuti dalla valutazione e/o
dalla misurazione del livello di esposizione alle vibrazioni meccaniche vengono
conservati in forma idonea a consentirne la successiva consultazione.
4. A norma dell’articolo 6,
paragrafo 3, della direttiva 89/391/CEE, il datore di lavoro, in occasione della
valutazione dei rischi, presta particolare attenzione ai seguenti elementi:
a) il livello, il tipo e la
durata dell’esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a vibrazioni intermittenti
e a urti ripetuti;
b) i valori limite di
esposizione e i valori di esposizione che fanno scattare l’azione specificati
nell’articolo 3 della presente direttiva;
c) gli eventuali effetti sulla
salute e sulla sicurezza dei lavoratori a rischio particolarmente esposti;
d) gli eventuali effetti
indiretti sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni tra le
vibrazioni meccaniche e l’ambiente di lavoro o altre attrezzature;
e) le informazioni fornite dal
costruttore dell’attrezzatura di lavoro a norma delle pertinenti direttive
comunitarie in materia;
f) l’esistenza di attrezzature
alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle vibrazioni
meccaniche;
g) il prolungamento del periodo
di esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero al di là delle ore
lavorative, sotto la responsabilità del datore di lavoro;
h) condizioni di lavoro
particolari, come le basse temperature;
i) per quanto possibile,
informazioni adeguate ottenute dalla sorveglianza sanitaria, comprese le
informazioni pubblicate.
5. Il datore di lavoro deve
essere in possesso di una valutazione dei rischi a norma dell’articolo 9,
paragrafo 1, lettera a), della direttiva 89/391/CEE e precisare quali misure
devono essere adottate a norma degli articoli 5 e 6 della presente direttiva.La
valutazione dei rischi è riportata su un supporto appropriato, conformemente
alle legislazioni e alle prassi nazionali; può includere una giustificazione del
datore di lavoro che la natura e l’entità dei rischi connessi con le vibrazioni
meccaniche rendono non necessaria una valutazione maggiormente dettagliata dei
rischi. La valutazione dei rischi è costantemente aggiornata, in particolare se
vi sono stati notevoli mutamenti in seguito ai quali essa potrebbe risultare
superata, oppure quando i risultati della sorveglianza sanitaria lo rendono
necessario.
Articolo 5
Disposizioni miranti a
escludere o a ridurre l’esposizione
1. Tenendo conto del progresso
tecnico e della disponibilità di misure per controllare il rischio alla fonte, i
rischi derivanti dall’esposizione alle vibrazioni meccaniche sono eliminati alla
fonte o ridotti al minimo.
La riduzione di tali rischi si
basa sui principi generali di prevenzione di cui all’articolo 6, paragrafo 2,
della direttiva 89/391/CEE.
2. In base alla valutazione dei
rischi di cui all’articolo 4, quando i valori di esposizione di cui all’articolo
3, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, lettera b), sono superati, il datore
di lavoro elabora e applica un programma di misure tecniche e/o organizzative,
volte a ridurre al minimo l’esposizione alle vibrazioni meccaniche e i rischi
che ne conseguono, considerando in particolare:
a) altri metodi di lavoro che
richiedono una minore esposizione a vibrazioni meccaniche;
b) la scelta di attrezzature di
lavoro adeguate concepite nel rispetto dei principi ergonomici e producono,
tenuto conto del lavoro da svolgere, il minor livello possibile di vibrazioni;
c) la fornitura di attrezzature
accessorie per ridurre i rischi di lesioni provocate dalle vibrazioni, per
esempio sedili che attenuano efficacemente le vibrazioni trasmesse al corpo
intero e maniglie che riducano la vibrazione trasmessa al sistema braccio-mano;
d) adeguati programmi di
manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul
luogo di lavoro;
e) la progettazione e l’assetto
dei luoghi e dei posti di lavoro;
f) l’adeguata informazione e
formazione per insegnare ai lavoratori ad utilizzare correttamente e in modo
sicuro le attrezzature di lavoro, riducendo così al minimo la loro esposizione a
vibrazioni meccaniche;
g) la limitazione della durata
e dell’intensità dell’esposizione;
h) orari di lavoro appropriati,
con adeguati periodi di riposo;
i) la fornitura, ai lavoratori
esposti, di indumenti per la protezione dal freddo e dall’umidità.
3. In ogni caso i lavoratori
non sono esposti a valori superiori al valore limite di esposizione.
Allorché, nonostante i
provvedimenti presi dal datore di lavoro in applicazione delle disposizioni di
cui alla presente direttiva, il valore limite di esposizione è stato superato,
il datore di lavoro
adotta misure immediate per
riportare l’esposizione al di sotto del valore limite di esposizione; esso
individua le cause del superamento del valore limite di esposizione e adatta di
conseguenza le misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo
superamento.
4. A norma dell’articolo 15
della direttiva 89/391/CEE, il datore di lavoro adatta le misure di cui al
presente articolo alle esigenze dei lavoratori a rischio particolarmente
esposti.
Articolo 6
Informazione e formazione
dei lavoratori
Fatti salvi gli articoli 10 e
12 della direttiva 89/391/CEE, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori
esposti a rischi derivanti da vibrazioni meccaniche sul luogo di lavoro e/o i
loro rappresentanti ricevano informazioni e una formazione in relazione al
risultato della valutazione dei rischi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, della
presente direttiva, con particolare riguardo
a) alle misure adottate in
applicazione della presente direttiva volte a eliminare o a ridurre al minimo i
rischi derivanti dalle vibrazioni meccaniche;
b) ai valori limite di
esposizione e ai valori di esposizione che fanno scattare l’azione;
c) ai risultati delle
valutazioni e misurazioni delle vibrazioni meccaniche effettuate in applicazione
dell’articolo 4 della presente direttiva e alle potenziali lesioni derivanti
dalle attrezzature di lavoro utilizzate;
d) all’utilitàe ai mezzi
impiegati per individuare e segnalare sintomi di lesioni;
e) alle circostanze nelle quali
i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria;
f) alle procedure di lavoro
sicure per ridurre al minimo l’esposizione a vibrazioni meccaniche.
Articolo 7
Consultazione e
partecipazione dei lavoratori
La consultazione e la
partecipazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti hanno luogo a norma
dell’articolo 11 della direttiva
89/391/CEE sulle materie
oggetto della presente direttiva.
SEZIONE III
DISPOSIZIONI VARIE
Articolo 8
Sorveglianza sanitaria
1. Fatto salvo l’articolo 14
della direttiva 89/391/CEE, gli Stati membri adottano le misure necessarie per
garantire l’adeguata sorveglianza sanitaria, dei lavoratori in relazione
all’esito della valutazione dei rischi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, della
presente direttiva allorché ne risulti un rischio per la loro salute. Dette
misure, compresi i requisiti specificati per la documentazione medica e la
relativa disponibilità, sono introdotte in base alle legislazioni e/o prassi
nazionali.
La sorveglianza sanitaria, i
cui risultati sono considerati ai fini dell’applicazione di misure preventive
sullo specifico luogo di lavoro, è tesa alla prevenzione e alla diagnosi precoce
di ogni danno connesso all’esposizione a vibrazioni meccaniche. Talesorveglianza
è appropriata quando:
— l’esposizione dei lavoratori
alle vibrazioni è tale da rendere possibile l’individuazione di un nesso tra
l’esposizione in questione e una malattia identificabile o a effetti nocivi
perla salute,
— è probabile che la malattia o
gli effetti sopraggiungano nelle particolari condizioni di lavoro del
lavoratore,
— esistono tecniche
sperimentate che consentono di individuare la malattia o gli effetti nocivi per
la salute.
In ogni caso i lavoratori
esposti ad un livello di vibrazioni meccaniche superiore ai valori di cui
all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, lettera b), hanno
diritto ad essere sottoposti a sorveglianza sanitaria adeguata.
2. Gli Stati membri prendono le
misure atte a garantire che per ciascun lavoratore sottoposto a sorveglianza
sanitaria a norma del paragrafo 1 sia tenuta e aggiornata una documentazione
sanitaria individuale. La documentazione sanitaria contiene un sommario dei
risultati della sorveglianza sanitaria effettuata. Essa è conservata in una
forma idonea, che ne consenta la successiva consultazione, nel rispetto del
segreto medico.
Su richiesta è fornita alle
autorità competenti copia della documentazione appropriata. Il singolo
lavoratore ha accesso, su richiesta, alla documentazione sanitaria che lo
riguarda personalmente.
3. Nel caso in cui la
sorveglianza sanitaria riveli che un lavoratore soffre di una malattia o
affezione identificabile che un medico o uno specialista di medicina del lavoro
attribuisce all’esposizione a vibrazioni meccaniche sul luogo di lavoro:
a) il medico o altra persona
debitamente qualificata comunica al lavoratore i risultati che lo riguardano
personalmente. Egli riceve in particolare le informazioni e i pareri relativi al
controllo sanitario cui dovrà sottoporsi nel periodo successivo all’esposizione;
b) il datore di lavoro è
informato di tutti i dati significativi emersi dalla sorveglianza sanitaria
tenendo conto del segreto medico;
c) il datore di lavoro:
— sottopone a revisione la
valutazione dei rischi effettuata a norma dell’articolo 4,
— sottopone a revisione le
misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi a norma dell’articolo 5,
— tiene conto del parere dello
specialista di medicina del lavoro o di altra persona adeguatamente qualificata,
ovvero dell’autorità competente, nell’attuazione delle misure necessarie per
eliminare o ridurre il rischio a norma dell’articolo 5, compresa la possibilità
di assegnare il lavoratore ad attività alternative che non comportano rischio di
ulteriore esposizione,
— organizza una sorveglianza
sanitaria continua e prende misure affinché sia riesaminato lo stato di salute
di tutti gli altri lavoratori che hanno subito un’esposizione simile. In tali
casi il medico competente o lo specialista di medicina del lavoro, ovvero
l’autorità competente, può proporre che i soggetti esposti siano sottoposti a
esame medico.
Articolo 9
Periodo transitorio
Per quanto riguarda
l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 3, gli Stati
membri, previa consultazione delle due parti dell’industria conformemente alla
legislazione o alla prassi nazionale, hanno la facoltà di prevedere un periodo
transitorio massimo di 5 anni a decorrere dal 6 luglio 2005 allorché sono
utilizzate attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori
anteriormente al 6 luglio 2007 e che, tenuto conto dei più recenti progressi
tecnici e/o dell’applicazione delle misure organizzative, non consentono di
rispettare i valori limite di esposizione. Quanto alle attrezzature utilizzate
nei settori agricolo e forestale gli Stati membri possono allungare di 4 anni il
periodo transitorio massimo.
Articolo 10
Deroghe
1. Nel rispetto dei principi
generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, gli
Stati membri, per i settori della navigazione marittima e aerea, in circostanze
debitamente giustificate, possono derogare all’articolo 5, paragrafo 3, per
quanto riguarda le vibrazioni trasmesse al corpo intero, qualora, tenuto conto
dello stato della tecnica e delle caratteristiche specifiche dei luoghi di
lavoro, non sia possibile rispettare i valori limite d’esposizione nonostante
l’applicazione di misure tecniche e/o organizzative.
2. Nel caso di attività
lavorative in cui l’esposizione di un lavoratore alle vibrazioni meccaniche è
abitualmente inferiore ai valori di esposizione di cui all’articolo 3, paragrafo
1, lettera b), e paragrafo 2, lettera b), ma varia sensibilmente da un momento
all’altro e può occasionalmente superare il valore limite di esposizione, gli
Stati membri possono altresì concedere deroghe all’articolo 5, paragrafo 3.
Tuttavia, il valore medio dell’esposizione calcolata su un periodo di 40 ore
deve restare inferiore al valore limite di esposizione ed elementi probanti
devono dimostrare che i rischi derivanti dal tipo di esposizione cui è
sottoposto il lavoratore sono inferiori a quelli derivanti da un livello di
esposizione corrispondente al valore limite.
3. Le deroghe di cui ai
paragrafi 1 e 2 sono concesse dagli Stati membri in seguito alla consultazione
delle parti sociali conformemente alle legislazioni e prassi nazionali. Tali
deroghe sono subordinate a condizioni che garantiscano, tenuto conto delle
circostanze particolari, che saranno ridotti al minimo i rischi che ne risultano
e che i lavoratori interessati beneficeranno di un controllo sanitario
rafforzato. Le deroghe in questione costituiscono oggetto di un riesame ogni
quattro anni e sono revocate non appena siano scomparse le circostanze che le
hanno giustificate.
4. Gli Stati membri trasmettono
alla Commissione ogni quattro anni un prospetto delle deroghe di cui ai
paragrafi 1 e 2, indicando le circostanze e i motivi precisi che li inducono a
concedere tali deroghe.
Articolo 11
Modifiche tecniche
Le modifiche di carattere
strettamente tecnico dell’allegato, a causa:
a) dell’adozione di direttive
in materia di armonizzazione tecnica e di normalizzazione riguardanti la
progettazione, la costruzione, la fabbricazione o la realizzazione di
attrezzature e/o di luoghi di lavoro;
b) del progresso tecnico,
dell’evoluzione delle norme o specifiche europee armonizzate più appropriate e
delle nuove scoperte relative alle vibrazioni meccaniche, sono adottate secondo
la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 12, paragrafo 2.
Articolo 12
Comitato
1. La Commissione è assistita
dal comitato di cui all’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 89/391/CEE.
2. Nei casi in cui è fatto
riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
decisione 1999/468/CE tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della
stessa.
Il periodo di cui all’articolo
5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
3. Il comitato adotta il
proprio regolamento interno.
SEZIONE IV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 13
Relazione
Ogni cinque anni gli Stati
membri presentano alla Commissione una relazione sull’applicazione pratica della
presente direttiva, indicando le considerazioni espresse dalle due parti
dell’industria. La relazione contiene una descrizione delle migliori prassi
volte a prevenire le vibrazioni nocive per la salute e delle modalità
alternative in tema di organizzazione del lavoro, nonché delle azioni intraprese
dagli Stati membri in favore della circolazione delle conoscenze su dette
prassi.
Sulla base di tali relazioni la
Commissione effettua una valutazione complessiva dell’attuazione della
direttiva, anche sulla scorta della ricerca e delle informazioni scientifiche, e
informa il Parlamento europeo, il Consiglio, il Comitato economico e sociale ed
il Comitato consultivo per la sicurezza, l’igiene e la tutela sul luogo di
lavoro anche in merito alle eventuali proposte di modifica.
Articolo 14
Recepimento
1. Gli Stati membri mettono in
vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie
per conformarsi alla presente direttiva entro il 6 luglio 2005. Essi ne
informano immediatamente la Commissione. Essi includono inoltre un elenco,
contenente i motivi dettagliati, delle disposizioni transitorie che gli Stati
membri hanno adottato a norma dell’articolo 9.
Quando gli Stati membri
adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente
direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della
pubblicazione ufficiale. Le modalitàdi tale riferimento sono decise dagli Stati
membri.
2. Gli Stati membri comunicano
alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno giàadottate o
che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 15
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in
vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee.
Articolo 16
Destinatari
Gli Stati membri sono
destinatari della presente direttiva.
Fatto a Lussemburgo, addì 25
giugno 2002.
Per il Parlamento europeo
Il Presidente
P. COX
Per il Consiglio
Il Presidente
J. MATAS I PALOU
6.7.2002 L 177/17 Gazzetta
ufficiale delle Comunitàeuropee IT
ALLEGATO
A. VIBRAZIONI TRASMESSE AL
SISTEMA MANO-BRACCIO
1. Valutazione
dell’esposizione
La valutazione del livello di
esposizione alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio si basa
principalmente sul calcolo del valore dell’esposizione giornaliera normalizzato
a un periodo di riferimento di 8 ore, A (8), calcolato come radice quadrata
della somma dei quadrati (valore totale) dei valori quadratici medi delle
accelerazioni ponderate in frequenza, determinati sui tre assi ortogonali (ahwx,
ahwy, ahwz) conformemente ai capitoli 4 e 5 e all’allegato A della norma ISO
5349-1 (2001).
La valutazione del livello di
esposizione può essere effettuata grazie a una stima basata sulle informazioni
relative al livello di emissione delle attrezzature di lavoro utilizzate,
fornite dai fabbricanti di tali materiali e grazie all’osservazione delle
specifiche pratiche di lavoro, oppure attraverso una misurazione.
2. Misurazione
Qualora si proceda alla
misurazione, conformemente all’articolo 4, paragrafo 1:
a) i metodi utilizzati possono
includere la campionatura, che deve essere rappresentativa dell’esposizione di
un lavoratore alle vibrazioni meccaniche considerate; i metodi e le
apparecchiature utilizzati devono essere adattati alle particolari
caratteristiche delle vibrazioni meccaniche da misurare, ai fattori ambientali e
alle caratteristiche dell’apparecchio di misurazione, conformemente alla norma
ISO 5349-2 (2001);
b) nel caso di attrezzature che
devono essere tenute con entrambe le mani, la misurazione è eseguita su ogni
mano. L’esposizione è determinata facendo riferimento al più alto dei due
valori; deve essere inoltre fornita l’informazione relativa all’altra mano.
3. Interferenze
Le disposizioni dell’articolo
4, paragrafo 4, lettera d), si applicano in particolare nei casi in cui le
vibrazioni meccaniche ostacolano il corretto uso manuale dei comandi o la
lettura degli indicatori.
4. Rischi indiretti
Le disposizioni dell’articolo
4, paragrafo 4, lettera d), si applicano in particolare nei casi in cui le
vibrazioni meccaniche incidono sulla stabilità delle strutture o sulla buona
tenuta delle giunzioni.
5. Attrezzature di
protezione individuale
Attrezzature di protezione
individuale contro le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio possono
contribuire al programma di misure di cui all’articolo 5, paragrafo 2.
B. VIBRAZIONI TRASMESSE AL
CORPO INTERO
1. Valutazione
dell’esposizione
La valutazione del livello di
esposizione alle vibrazioni si basa principalmente sul calcolo dell’esposizione
giornaliera A (8) espressa come l’accelerazione continua equivalente su 8 ore,
calcolata come il più alto dei valori quadratici medi o il più alto dei valori
della dose di vibrazioni (VDV) delle accelerazioni ponderate in frequenza,
determinati sui tre assi ortogonali (1,4awx, 1,4awy awz per un lavoratore seduto
o in piedi), conformemente ai capitoli 5, 6 e 7, all’allegato A e all’allegato B
della norma ISO 2631-1 (1997).
La valutazione del livello di
esposizione può essere effettuata grazie ad una stima basata sulle informazioni
relative al livello di emissione delle attrezzature di lavoro utilizzate,
fornite dai fabbricanti di tali materiali e grazie all’osservazione delle
specifiche pratiche di lavoro, oppure attraverso una misurazione.
Gli Stati membri hanno la
facoltà, per quanto riguarda la navigazione marittima, di prendere in
considerazione solo le vibrazioni di frequenza superiore a 1 Hz.
2. Misurazione
Qualora si proceda alla
misurazione, conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, i metodi utilizzati
possono includere la campionatura, che dovrà essere rappresentativa
dell’esposizione di un lavoratore alle vibrazioni meccaniche considerate. I
metodi utilizzati devono essere adattati alle particolari caratteristiche delle
vibrazioni meccaniche da misurare, ai fattori ambientali e alle caratteristiche
dell’apparecchio di misurazione.
3. Interferenze
Le disposizioni dell’articolo
4, paragrafo 4, lettera d), si applicano in particolare nei casi in cui le
vibrazioni meccaniche ostacolano il corretto uso manuale dei comandi o la
lettura degli indicatori.
4. Rischi indiretti
Le disposizioni dell’articolo
4, paragrafo 4, lettera d), si applicano in particolare nei casi in cui le
vibrazioni meccaniche incidono sulla stabilità delle strutture o sulla buona
tenuta delle giunzioni.
5. Estensione
dell’esposizione
Le disposizioni dell’articolo
4, paragrafo 4, lettera g), si applicano in particolare nei casi in cui, data la
natura dell’attività svolta, un lavoratore utilizza locali di riposo e
ricreazione sotto la responsabilità del datore di lavoro; tranne nei casi di
forza maggiore, l’esposizione del corpo intero alle vibrazioni in tali locali
deve presentare un livello di esposizione compatibile con le funzioni e
condizioni di utilizzazione di tali locali.
[1] GU C 77 del 18.3.1993, pag. 12 eGU C 230 del 19.8.1994, pag. 3
[2] GU C 249 del 13.9.1993, pag. 28.
[3]Parere del Parlamento europeo
del 20 aprile 1994 (GU C 128 del 9.5.1994, pag. 146), confermato il 16
settembre 1999 (GU C 54 del 25.2.2000, pag. 75), posizione comune del
Consiglio del 25 giugno 2001 (GU C 301 del 26.10.2001, pag. 1) e decisione
del Parlamento europeo del 23 ottobre 2001 (non ancora pubblicata nella
Gazzetta ufficiale). Decisione del Parlamento europeo del 25 aprile 2002 e
decisione del Consiglio del 21 maggio 2002.
[4]GU C 260 del 15.10.1990, pag. 167
[5] GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.
[6] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.