25 ottobre 1981 - Decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737 (in Gazz. Uff., 14 dicembre, n. 342). - Sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti.
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24 dicembre 2005 . Consiglio di Stato 2763.2005 ( ... ) L’appellante, già sovrintendente della Polizia di Stato, impugna la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stato respinto un ricorso proposto dallo stesso avanti il Tribunale amministrativo regionale della Puglia avverso il provvedimento disciplinare di destituzione dal servizio
19 dicembre 2005 . Consiglio di Stato 5447/2005 ( ... ) FATTO Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe il T.A.R. per il Lazio, Sezione I^ ter, disponeva l’annullamento del provvedimento di destituzione dal servizio dell’agente della Polizia di Stato (omissis) sul rilievo che la rinnovazione del procedimento disciplinare a seguito di annullamento di precedente sanzione disciplinare disposto in sede giurisdizionale era avvenuta una volta decorso il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, quale prescritto dall’art. 119 del t.u. 10.01.1957, n. 3
13 dicembre 2005 . Consiglio di Stato sentenza 5287/2005 ( FATTO ) Con la sentenza in epigrafe il Tar del Lazio, Sezione I-ter, ha respinto il ricorso proposto da (omissis) contro il provvedimento 10 ottobre 1995 del Capo della Polizia di Stato di rigetto del ricorso gerarchico proposto dalla medesima avverso la sanzione disciplinare della pena pecuniaria pari a 1\30 dello stipendio mensile, inflitta con provvedimento del 19 giugno 1995 dal Direttore centrale dei servizi antidroga. Il Tribunale : a) disattendeva il primo motivo di ricorso ritenendo che sussistesse un adeguato nesso logico tra mancanza contestata- interessamento presso un collega per avere notizie su un’operazione di polizia che aveva visto l’esecuzione di ordinanze di custodia cautelare nei confronti dei due fratelli dell’ex coniuge della ricorrente- e la sanzione inflitta per violazione dell’art.4, n.18) del d.p.r. n.737\1981, senza che fosse necessario notificare un’ulteriore contestazione relativa alla violazione di tale disposizione, pur dopo che gli addebiti iniziali erano stati ritenuti riconducibili all’art.7, nn.1), 2) e 4) dello stesso d.p.r.( per cui era prevista la più grave sanzione della sospensione o della destituzione dal servizio( ...) P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie il ricorso in appello indicato in epigrafe annullando per l’effetto il provvedimento impugnato in primo grado
05 dicembre 2005 . TERMINE PER L’INIZIO DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI PUBBLICI . CORTE COSTITUZIONALE - (dichiara costituzionalmente illegittimo il regime transitorio previsto dall’art. dall’art. 10, comma 3°, della L. n. 97/2001, che prevede l’instaurazione dei procedimenti disciplinari entro centoventi giorni dalla conclusione del procedimento penale con sentenza irrevocabile di condanna, anziché entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza all’amministrazione).
04 dicembre 2005 . Consiglio di Stato 6226.05 ( ... ) La sanzione disciplinare della destituzione è stata irrogata alla ricorrente, assistente di polizia, a seguito dell’arresto del marito, (omissis), anch’egli assistente di polizia, per spaccio di stupefacenti, sulla base della conoscenza di tale attività e dell’omissione di interventi finalizzati ad impedire la consumazione del reato, avvenuta anche nella casa coniugale.
29 novembre 2005 . Consiglio di Stato 4785/2005 ( ... ) Con il provvedimento impugnato è stata inflitta a (omissis), agente della Polizia di Stato, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per un mese, per aver il dipendente tenuto nel corso di un servizio di Polizia un atteggiamento scorretto nei confronti di un superiore.
21 novembre 2005 . Consiglio di Stato 2705/2005 ( ... ) Con ricorso al TAR del Lazio, Sezione staccata di Latina, P.A. impugnava il decreto ministeriale in data 2 luglio 2002, recante la sua destituzione dall'Amministrazione della Pubblica Sicurezza per avere reiteratamente acquistato dosi di cocaina unitamente ad altro appartenente alla Polizia di Stato, denotando mancanza di senso dell'onore e della morale in relazione alla sua qualità di tutore dell'ordine, e recando, quindi, grave pregiudizio all'Amministrazione
12 novembre 2005 , Consiglio di Stato sentenza 4555/2005 ( ... ) Il fatto contestato al ricorrente, già dipendente della polizia di Stato, riguarda l’accertamento compiuto (al suo rientro in Italia) dalla polizia di frontiera elvetica sull’autovettura condotta dall’interessato, su cui veniva constatata l’illegittima presenza della pistola e della divisa d’ordinanza: l’illecito venne segnalato sia alla magistratura della Confederazione che a quella italiana; previo procedimento disciplinare all’istante venne commissariata la sanzione della destituzione
09 novembre 2005 . Consiglio di Stato sentenza 2763/2005 ( ... ) FATTO L’appellante, già sovrintendente della Polizia di Stato, impugna la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stato respinto un ricorso proposto dallo stesso avanti il Tribunale amministrativo regionale della Puglia avverso il provvedimento disciplinare di destituzione dal servizio
07 novembre 2005 . Consiglio di Stato 4656/2005 ( ... ) FATTO Con sentenza del Tribunale di Vercelli del 01.02.1992 era disposta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., l’applicazione nei confronti dell’ Agente Scelto della Polizia di Stato (omissis) della pena della reclusione per il reato previsto dall’art. 317 c.p. Il Ministero dell’ Interno, in applicazione dell’allora vigente art. 1, comma quarto, octies e quinquies, e comma 1, lett. b, della legge n. 16/1992, disponeva con d.m. 28.10.1992 la decadenza dall’impiego del predetto Agente Scelto e la cessazione dal servizio nell’Amministrazione di P.S. con decorrenza 08.05.1992
03 novembre 2005 . IMPUGNAZIONE LICENZIAMENTO DISCIPLINARE ED ALTRE SANZIONI - Sentenza del Tribunale ordinario di Crotone - Sezione Lavoro- de G.L. Dott.ssa Francesca Romana Pucci .
30 ottobre 2004 . Consiglio di Stato sentenza 2799/2005 ( ... ) FATTO E DIRITTO La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per un mese, inflitta ex art. 6, n. 3, del D.P.R. n. 737 del 1981 all’agente scelto della Polizia di Stato (omissis) (omissis) per “denigrazione dei superiori gerarchici”, è stata annullata con la sentenza in epigrafe.
27 ottobre 2005 . Consiglio di Stato 4785/2005 ( ... ) FATTO E DIRITTO Con il provvedimento impugnato è stata inflitta a (omissis), agente della Polizia di Stato, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per un mese, per aver il dipendente tenuto nel corso di un servizio di Polizia un atteggiamento scorretto nei confronti di un superiore. Il provvedimento disciplinare è stato impugnato dal (omissis ) e il Tar per la Liguria ha accolto il ricorso, rilevando la violazione dell’art. 19, comma 7, del DPR n. 737/1981 (violazione del termine di 45 giorni per la conclusione dell’istruttoria) e dell’art. 12, ultimo comma, dello stesso DPR (rapporto contenente la proposta di sanzione disciplinare). Il Ministero dell’interno ha impugnato la sentenza e (omissis) si è costituito in giudizio, proponendo appello incidentale con riferimento alla compensazione delle spese di giudizio.
18 ottobre 2005 . Consiglio di Stato sentenza 1045.2005 ( ... ) FATTO Con l’appello in esame il ricorrente, vice questore aggiunto presso la Questura di Roma, chiede l’annullamento della sentenza n. 6201/02 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, il quale – investito del ricorso proposto dallo stesso avverso il provvedimento del Capo della Polizia, notificatogli il 18 agosto 1997, con il quale gli è stata inflitta la sanzione disciplinare della pena pecuniaria nella misura di cinque trentesimi di una mensilità dello stipendio e degli altri assegni a carattere fisso e continuativo, in ragione del fatto ch’egli non aveva indicato, in una istanza di congedo a suo tempo avanzata, la località ove intendeva risiedere durante il godimento dello stesso - lo ha respinto. ( ... ) P.Q.M. il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso originario.Condanna il Ministero dell’Interno alle rifusione di spese ed onorarii del doppio grado di giudizio in favore dell’appellante, liquidandoli in Euro 5.000,00=, oltre I.V.A. e C.P.A.
15 ottobre 2005 . Consiglio di Stato , sez. IV, sentenza 25.03.2005 n° 1275 . PUBBLICI DIPENDENTI: PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E PATTEGGIAMENTO . ( ... ) Con la impugnata sentenza il giudice di primo grado rigettava il ricorso proposto dall'odierno appellante, C.S., già ispettore della Polizia di Stato, avverso il provvedimento con il quale era stato destituito dal servizio, a seguito di patteggiamento penale per fatti gravi - avere intrattenuto rapporti con pregiudicati, avere agevolato la vendita di autoveicoli di provenienza furtiva
01 ottobre 2005 - Consiglio di Stato 2816/2005 - ( ... ) Con ricorso proposto innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio il (omissis) direttore tecnico capofisico della Polizia di Stato, impugnava la sanzione di destituzione dal servizio, inflittagli per avere posto in essere atti che rivelano mancanza di senso morale e costituenti persistente, riprovevole condotta successivamente alla adozione di altri provvedimenti disciplinari.
26 settembre 2005 . Consiglio di Stato sentenza 2771.2005 ( ... ) FATTO Con ricorso proposto innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo il sig. (omissis), già vice ispettore della Polizia di Stato, impugnava la decisione pronunciata dal Capo della Polizia sul ricorso gerarchico da lui presentato avverso la sanzione disciplinare della pena pecuniaria pari a 5/30 di una mensilità dello stipendio adottata nei suoi confronti dal Questore di (omissis).
20 settembre 2005 . TAR Abruzzo sezione staccata di Pescara sentenza 111.2005 ( ... ) PER L?ESECUZIONE della sentenza di questo Tribunale n. 411/5-12.4.2001 (annullamento della destituzione e riammissione in servizio con “restituito in integrum”) non sospesa in sede di gravame; ( ... ) P.Q.M. accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto ordina all’Amministrazione di ottemperare alla relativa ricostruzione “giuridico-economica”, per il periodo di riammissione in servizio e fino al 21.11.2001, in conformità di quanto statuito;-condanna l’Amministrazione, quale rappresentata, al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di causa (onorari di avvocato, diritti di procuratore e spese vive), che si liquidano in complessivi €1000(mille)=, oltre IVA e contributo Cassa Previdenza.
08 agosto 2005 . TAR Emilia Romagna sentenza 310.2005 ( ... ) FATTO E DIRITTO Il ricorrente, dipendente del Ministero della Giustizia in qualità di Agente di Custodia, agisce per l’esatta esecuzione della sentenza 31.3.2004, n. 455, con cui questa Sezione - in accoglimento del ricorso per ottemperanza alla precedente sentenza Sez. I n. 140/2001 - ha dichiarato l’obbligo del predetto Ministero di procedere alla completa ricostruzione economica e giuridica della sua carriera ed ha condannato il medesimo Ministero alla rifusione, in suo favore, delle spese di giudizio nella misura di euro 2.000, al netto delle ritenute di legge.
27 luglio 2005 . Consiglio di Stato sentenza 1177.2005 ( ... ) FATTO Con l’appello in esame il sig. (omissis) (omissis) ha impugnato la sentenza n. 2063/01, dell’11/7/01, del Tar Piemonte, sez. I, che ha respinto l’impugnativa del provvedimento con il quale il Direttore generale del Ministero della Difesa gli ha inflitto, per motivi disciplinari, la perdita del grado per rimozione, con conseguente cessazione dal servizio permanente.( ... )
23 luglio 2005 . TAR Emilia Romagna sentenza n. 207.2005 ( ... ) Gli addebiti contestati al ricorrente consistono nell'accertamento del possesso, all'interno di un bar, di una pistola con munizioni, acquistata sotto false generalità presentando un documento intestato al Ministero dell'Interno e nel possesso di un tesserino di riconoscimento contraffatto simile a quello in uso agli appartenenti alla Polizia di Stato
20 luglio 2005 . TAR Piemonte sentenza 99.2005 ( ... ) per l’annullamento previa sospensione dell’esecuzione del decreto del Ministero di Grazia e Giustizia – Dipartimento dell’Amministra-zione Penitenziaria in data 6 agosto 1999, n. 129452/26385, recante irrogazione della sanzione disciplinare della destituzione; ( ... )
12 luglio 2005 . TAR Lazio 12519.04 ( ... ) PER L'ANNULLAMENTO Del silenzio rifiuto formatosi sull’istanza proposta dalla ricorrente in data 11 ottobre 2004 e volta alla revoca del provvedimento con cui è stata destituita dal Corpo della Polizia di Stato ed alla conseguente riapertura del procedimento disciplinare a suo carico. ( ... )
09 luglio 2005 . TAR Veneto sentenza 822.05 ( ... ) per l'annullamento del decreto 26.7.2004 del Capo Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, con cui è stata irrogata la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per sei mesi, e atti connessi; e con successiva condanna dell’Amministrazione al pagamento dei compensi non corrisposti per effetto della sospensione ( ... ) F A T T O e D I R I T T O Il ricorrente rappresenta di essere agente del Corpo di Polizia Penitenziaria presso la Casa Circondariale di Vicenza.Dal 2001 si assentava frequentemente dal lavoro per attacchi di lombalgia alla gamba destra ( ... ) P.Q.M. il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima Sezione, definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa, lo accoglie e, per l’ effetto, annulla il provvedimento impugnato
06 luglio 2005 . TAR Umbria sentenza 116.05 ( ... ) per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,del decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza De Gennaro, emanato il 15 novembre 2004, con cui si comminava all’Ispettore Capo della Polizia di Stato Sig. (omissis) (omissis) la sanzione disciplinare della destituzione dal servizio a decorrere dal giorno successivo alla notifica del detto provvedimento, eseguita il 22 dicembre 2004, nonché per l’annullamento di ogni atto presupposto e/o preparatorio, conseguente e/o connesso, ivi compresa la delibera del Consiglio Provinciale di Disciplina di Perugia del 28 settembre 2004. ( ... ) P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale dell’Umbria, definendo immediatamente la controversia, come previsto dall’art. 26 della legge n. 1034/71, nel testo modificato dalla legge n. 205/2000, accoglie il ricorso in epigrafe e per l'effetto annulla gli atti impugnati, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione
01 luglio 2005 . TAR Lazio 1901.2004 ( ... ) Per l'annullamento del decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Corpo Forestale dello Stato, Ispettorato generale, Div. IX, n. 115 del 16.12.2003, a firma del Vice Capo del Corpo Forestale dello stato, di destituzione dal servizio;del verbale della Commissione di disciplina per il personale del Corpo Forestale dello Stato relativo alla seduta del 30.9.2003, di deliberazione dell'applicazione della sanzione disciplinare della destituzione a norma dell’art. 84, lettere a), c) e f) del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;( ... )
25 giugno 2005 . TAR Marche sentenza n.0289.2005 ( ... ) FATTO Il sig. (omissis) (omissis), Vice ispettore della Polizia di Stato, con sentenza 16.9.1999, è stato condannato dal Tribunale di Palermo alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione, in quanto ritenuto responsabile del reato di peculato ( ... ) Sottoposto a procedimento disciplinare, con il ricorso n.603/2002 il sig. (omissis) ha impugnato dinanzi a questo Tribunale il conclusivo provvedimento di destituzione, unitamente ai singoli atti del procedimento stesso: questo Tribunale, con sentenza 6 agosto 2003 n.948, ha accolto il ricorso ( ... ) P.Q.M. accoglie il ricorso n.275/2004 ed i relativi motivi aggiunti proposti dal ricorrente (omissis) (omissis) e, per l’effetto, annulla il decreto 9.9.2003 del Capo della Polizia, i verbali del 20.9.2003, del 3.10.2003, del 7.10.2003 e del 24.10.2003 del Consiglio provinciale di disciplina presso la Questura di Pesaro ed Urbino, la deliberazione 24.10.2003 dello stesso Consiglio ed il decreto 2.12.2003 del Capo della Polizia ( ... ) in parte respinge ed in parte accoglie la relativa ed ulteriore domanda proposta con il ricorso n.275/2004 e, per l’effetto, condanna il Ministero dell’Interno (Dipartimento della Pubblica Sicurezza) a corrispondere al suindicato ricorrente la retribuzione dovuta, con interessi e rivalutazione monetaria determinati con le modalità di cui al D.M. 1° settembre 1998 n.352, per il periodo di sospensione cautelare disposta ed effettivamente intervenuta a seguito del decreto 9.9.2003, con detrazione di quanto nel frattempo corrisposto a titolo di assegno alimentare;
22 giugno 2005 . TAR Veneto sentenza 205/2005 ( ... ) FATTO Il ricorrente, vice sovrintendente della Polizia di Stato, rappresenta di essere anche Segretario Provinciale del Sindacato di Polizia e, perciò solo, in situazione di ordinaria conflittualità con i propri superiori e colleghi. La sanzione disciplinare qui opposta deriva da un episodio occorso il 9.6.1992, dopo una rapina alla Cassamarca di Zero Branco. L’ispettore ..... (superiore gerarchico del ............), nella sua relazione di servizio, rappresenta di essere stato “assalito”, nell’atrio della Questura, dal ricorrente che lo apostrofava in malo modo, in presenza di altri soggetti estranei all’ambiente di lavoro, rimproverandogli aver dovuto cercare per molto tempo l’ ispettore di turno per riferirgli della rapina.
10 giugno 2005 .
CONSIGLIO DI STATO, Sezione IV, Sentenza n.
2112/2005 . Licenziamento legittimo se si rifiutano le visite mediche.
E’ ammesso il
licenziamento per il dipendente pubblico che si rifiuti ripetutamente di
sottoporsi a visite mediche. La scelta disciplinare dell'Amministrazione non
configura un eccesso di potere considerato il comportamento
ingiustificatamente ostruzionistico posto in essere dal dipendente.
08 giugno 2005 . TAR Lazio sentenza 9266.01 ( ... ) per l’annullamento del provvedimento n.333-D/86247 del 4.4.2001 con cui il Capo della Polizia lo ha destituito disciplinarmente dal servizio. ( ... ) FATTO e DIRITTO Deducendo – oltre che eccesso di potere sotto svariati profili -- violazione degli artt.1, 7, 12 e 21 del D.P.R. 737/81 e dell’art.24 del CCNL “Comparto Ministeri” del 16.5.’95, l’agente scelto xxxxxxx – che lamenta altresì il mancato rispetto, da parte della p.a., di alcuni principi di rango costituzionale – ha impugnato (con contestuale richiesta di tutela cautelare: non concessa, per la riconosciuta insussistenza dei prescritti presupposti, nell’apposita sede camerale) il provvedimento n.333-D/86247 del 4.42001, con cui il Capo della Polizia lo ha destituito disciplinarmente dal servizio.
25 maggio 2005 . Consiglio di Stato ( ... ) FATTO Con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale della Sardegna, xxxxxxxx, Vice Questore aggiunto, ha impugnato il provvedimento con il quale il Capo della Polizia di Stato ha disposto il suo trasferimento, per incompatibilità ambientale ai sensi dell’art. 55, quarto comma, del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, dal Compartimento della Polizia Ferroviaria di Cagliari al Commissariato di xxxxxx, a decorrere dal 16 marzo 1992, in relazione alle risultanze delle visite ispettive disposte dal Prefetto. Il Tribunale adito, rigettati taluni motivi del ricorso, ha tuttavia condiviso la censura di difetto di motivazione con riferimento all’individuazione della sede di nuova destinazione, che a suo parere non risultava provvista di adeguata valutazione sia in ordine alle esigenze di servizio che alla situazione di famiglia dell’interessato.
13 maggio 2005 . TAR Toscana ( ... ) FATTO Il ricorrente, vice Ispettore della Polizia di Stato presso l'U.P.G. della Questura di Firenze, con decreto del Questore di Firenze dell'8-7-95 veniva sospeso cautelarmente dal servizio a decorrere dalla data di cui sopra, a seguito di ordinanza di custodia cautelare.L'interessato riferisce altresì che successivamente alla notiziazione della sua convocazione innanzi al Consiglio di disciplina per il 26-4-96, non avrebbe avuto più alcuna comunicazione in ordine alla sua situazione. permanendo nello stato di sospeso dal servizio. Il ..... quindi con atto notificato nell'ottobre 1997 diffidava il Questore di Firenze e il Ministro dell'interno ad adottare i provvedimenti volti all'archiviazione del procedimento disciplinare attivati nei suoi confronti nonchè alla riammissione in servizio del ricorrente stesso.
30 aprile 2005 . TAR Emilia Romagna ( ... ) FATTO E DIRITTO Con atto notificato in data 29 marzo 2004, l’agente scelto della Polizia di Stato ....... ha proposto ricorso per l’annullamento del decreto 12.1.2004 del Capo della Polizia con il quale gli è stata inflitta la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio, ai sensi dell’art.6, n.1 in relazione all’art.4 n.18 del D.P.R. n.737/1981 per la durata di mesi 4 (quattro).Con nota del 18.6.2003, il Dirigente del Reparto mobile di Bologna informava il Questore di un episodio che riguardava il ricorrente: questi era stato accusato da una ragazza presentatasi presso un nosocomio di Pisa di avergli procurato ecchimosi multiple ed abrasioni per le quali era stata giudicata guaribile in 12 giorni.
21 aprile 2005 . TAR Lazio ( ... ) DIRITTO Il sig. ......., agente di Polizia Penitenziaria in congedo, impugna il provvedimento di destituzione dal servizio, inflitta ai sensi degli articoli 6, comma 2 lett. a) e b), 15, 16 e 17 del d. lgs. n. 449/1992.Deduce i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili, con particolare riguardo alla non corretta applicazione dei termini previsti per la conclusione del procedimento disciplinare ( ... ) P.Q.M.Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione I, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato
15 aprile 2005 Consiglio di Stato ( ... ) FATTO Con la impugnata sentenza n.425/1998 il giudice di primo grado si pronunciava sulla domanda di annullamento del decreto con il quale il ricorrente in primo grado veniva collocato nella speciale posizione di aspettativa prevista dall’art. 8 DPR 24.4.1982 fino al compimento delle procedure di trasferimento ad altra amministrazione, sulla sospensione del collocamento, a causa della irrogazione di una sanzione disciplinare, e poi sulla interruzione, a causa della adozione di un provvedimento di destituzione.
10 aprile 2005 . Consiglio di Stato ( ... ) Pubblici dipendenti: procedimento disciplinare e patteggiamento ( ... ) Nel procedimento disciplinare instaurato nei confronti di un pubblico dipendente a seguito di patteggiamento, non si applica il termine di decadenza di cui all'art. 9 l. 19/1990 di novanta giorni per la conclusione del procedimento disciplinare, ma la disciplina generale, e più ampia, di cui al t.u. 10 gennaio 1957, n. 3 ( ... ) FATTO Con la impugnata sentenza il giudice di primo grado rigettava il ricorso proposto dall'odierno appellante, C.S., già ispettore della Polizia di Stato, avverso il provvedimento con il quale era stato destituito dal servizio, a seguito di patteggiamento penale per fatti gravi - avere intrattenuto rapporti con pregiudicati, avere agevolato la vendita di autoveicoli di provenienza furtiva, avere ottenuto rimborsi non dovuti da assicurazioni, avere gestito sul conto corrente bancario somme non proprie, avere agevolato "extracomunitari" - deducendo le censure di illegittimità ed eccesso di potere sotto vari profili.
06 aprile 2005 . Consiglio di Stato ( ... ) FATTO Il Sig. ........, assistente della Polizia di Stato, è stato deferito alla Commissione di disciplina, unitamente ad un altro collega che, in quell’occasione, svolgeva le funzioni di capo pattuglia. Il deferimento è stato originato dal fatto che il ......., durante un servizio di vigilanza stradale, aveva percorso, unitamente all’altro collega, senza darne comunicazione ai superiori, un itinerario diverso da quello assegnatogli, si era intrattenuto, poi in un pubblico locale, consumando bevande alcoliche, lasciando incustodita l’auto di servizio e l’arma lunga in dotazione, raggiungendo di seguito un’altra località e tacendo ai superiori che il collega aveva esploso quattro colpi di arma da fuoco con la pistola d’ordinanza, senza che vi fosse un giustificato motivo.A seguito del procedimento disciplinare, con provvedimento del Capo della Polizia del 6 febbraio 2003, il ..........è stato destituito dall’ impiego.
01 aprile 2005 . TAR Emilia Romagna ( ... ) FATTO E DIRITTO Col ricorso in epigrafe vengono impugnati il decreto del Capo della Polizia- Direttore Generale della Pubblica Sicurezza prot. n. 333-D/18039 in data 25 febbraio 2001 e la deliberazione del Consiglio Provinciale di Disciplina di Bologna del 20 gennaio 2000 con i quali il ricorrente è stato destituito dall'Amministrazione della Pubblica Sicurezza a decorrere dal 4 aprile 2000.
22 marzo 2005 - TAR Bologna ( ... ) FATTO Gli addebiti contestati al ricorrente consistono nell'accertamento del possesso, all'interno di un bar, di una pistola con munizioni, acquistata sotto false generalità presentando un documento intestato al Ministero dell'Interno e nel possesso di un tesserino di riconoscimento contraffatto simile a quello in uso agli appartenenti alla Polizia di Stato.Inoltre nel corso della perquisizione della sua autovettura venivano sequestrate una paletta di segnalazione falsa recante la dicitura Ministero dell'Interno ed una treccia di stoffa munita di dischetti di piombo.
14 marzo 2005 - TAR Campania ( ... ) FATTO Il signor ......, Ispettore di P.S. all’epoca in servizio presso il Commissariato P.S. di ..... con il ricorso in esame ha impugnato il provvedimento, specificato in epigrafe, con il quale il Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, in data 30 aprile 2003, gli ha inflitto la sanzione disciplinare della pena pecuniaria “per aver tenuto un comportamento, fuori dal servizio, non conforme al decoro delle funzioni degli appartenenti ai ruolo dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza” nonché la precedente convocazione davanti al Consiglio di Disciplina e ne ha chiesto l’annullamento perché illegittimi sotto diversi profili. ( ... ) P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli sez. IV^, accoglie il ricorso in epigrafe n. 11904 del 2002 R.G., proposto da ......e, per l’effetto, annulla il decreto del Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, in data 30 aprile 2003, con il quale è stata inflitta al ricorrente la sanzione disciplinare della pena pecuniaria.
11 marzo 2005 - TAR Veneto ( ... ) FATTO Il ricorrente, agente della Polizia di Stato, rappresenta: che con procedimento penale avviato nell’anno 2000 e non ancora definito, veniva indagato per un suo presunto coinvolgimento in attività illecita ai sensi dell'art. 73 del d.p.r. 309/90; che per tale ragione il 27 ottobre 2000 veniva sottoposto a perquisizione locale e personale, con esito negativo; che, a distanza di tempo e senza una apparente motivazione, in data 2 maggio 2002, il direttore dell’ufficio presso cui prestava servizio, lo invitava a sottoporsi ad esami clinici per la ricerca dei metabolici delle droghe d'abuso, ai sensi degli artt. 9 del d.p.r. 904/1993 e 77 del d.p.r. 335/1992; che ritenendo violato il diritto costituzionalmente garantito alla difesa egli non si presentava all’esame e chiedeva maggiori chiarimenti in merito a tale richiesta; che nelle proprie giustificazioni spiegava che quell’accertamento non era previsto né imposto dal d.p.r. 904/1983 non trovandosi egli nelle condizioni di legge che lo prevedono o lo rendono obbligatorio; che in seguito non riceveva nessuna riposta e nessuna ulteriore richiesta di prelievo è stata mai avanzata nei suoi confronti.
06 marzo 2005 - TAR Veneto ( ... ) FATTO Il ricorrente, vice sovrintendente della Polizia di Stato, rappresenta di essere anche Segretario Provinciale del Sindacato di Polizia e, perciò solo, in situazione di ordinaria conflittualità con i propri superiori e colleghi. Espone, poi, di essere stato sottoposto al procedimento disciplinare qui opposto, in esito al quale gli è stata irrogata la sanzione della pena pecuniaria nella misura di 5/30 dello stipendio, per aver redatto e distribuito un comunicato sindacale, durante l’orario di servizio
03 marzo 2005 - TAR Lazio ( ... ) Col ricorso in esame (basato su argomentazioni confutate dall’Amministrazione intimata, ritualmente costituitasi in giudizio), l’assistente ............. ha chiesto – previa sospensiva dell’efficacia dell’atto – l’annullamento del decreto n.333-D/81583 del 17.12.2003, con cui il Capo della Polizia (preso atto della riscontrata “positività” del proprio subor-dinato ai derivati della cocaina) lo ha destituito disciplinarmente dal servizio. Il .............. – oltre a ritenere scarsamente attendibili (in quanto contrastanti con quelli della perizia da lui prodotta) le risultanze degli accertamenti tecnici posti a base del cennato provvedimento – si duole del fatto che l’Amministrazione di appartenenza abbia omesso di notiziarlo circa i motivi della visita medica alla quale aveva deciso di sottoporlo ed abbia proceduto al trattamento dei suoi dati personali (rilevati, nonostante la loro indubbia “sensibilità”, in violazione della legge 675/96: che impone, nella relativa acquisizione, il rispetto dei principi di correttezza e trasparenza) in mancanza di qualsiasi contraddittorio.
01 marzo 2005 - TAR Emilia Romagna ( ... ) per l'annullamento del decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza prot. n. 333-D/18039 in data 25 febbraio 2001 e della deliberazione del Consiglio Provinciale di Disciplina di Bologna del 20 gennaio 2000 con i quali il ricorrente è stato destituito dall'Amministrazione della Pubblica Sicurezza a decorrere dal 4 aprile 2000. ( ... )
01 marzo 2005 - TAR Piemonte ( ... ) Per l'annullamento della sentenza previa sospensione del decreto del Ministero di Grazia e Giustizia – Dipartimento dell’Amministra-zione Penitenziaria in data 6 agosto 1999, n. 129452/26385, recante irrogazione della sanzione disciplinare della destituzione;
21 febbraio 2005 - Consiglio di Stato ( ... ) MASSIMA L'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo 4 novembre 1950, approvata e ratificata con legge italiana 4 agosto 1955 n. 848, che espressamente si riferisce alla necessità di un difensore tecnico liberamente scelto da ciascun interessato per procedimenti destinati a svolgersi in sede giudiziaria (e, specificamente, in sede penale), non contiene alcun principio di carattere generale trasponibile nella sede dei procedimenti di carattere amministrativo, sia pure contenzioso, come quelli di natura disciplinare che, per il personale della Polizia di Stato, risultano specificamente disciplinati dall'art. 202, legge 25 ottobre 1981 n. 737, che impone una difesa affidata ad un dipendente tratto dalla stessa Amministrazione.
12 febbraio 2005 - TAR Emilia Romagna ( ... ) FATTO E DIRITTO . - il ricorrente sig. ........ - Ispettore superiore della Polizia di Stato in servizio presso il .....reparto di volo con sede in .......- impugna l'atto meglio indicato dianzi presentando censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi aspetti, mentre l'Amministrazione resistente controdeduce ampiamente nel merito del ricorso chiedendone il rigetto. ( ... ) Massime - Sentenze per esteso - Lavoro - Sicurezza sul lavoro - Servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali - Componente del servizio - Omessa rimozione della situazione di pericolo a seguito di infortunio occorso ad un dipendente - Sanzione disciplinare - Legittimità. Tra i compiti del servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali, il D.Lgs. 19.9.1994 n. 626 include - all'art. 9, primo comma, lett. a) - l'individuazione dei fattori di rischio, la valutazione dei rischi e la individuazione delle misure per la sicurezza degli ambienti di lavoro, postulando una condotta attiva da parte dei componenti del servizio predetto; parimenti, all'art. 5, c.2, punto d), prescrive tra gli obblighi dei dipendenti anche l'adoperarsi direttamente, in caso di urgenza, per eliminare o ridurre situazioni di pericolo, non consentendo situazioni d'inerzia. Ne deriva la legittimità della sanzione disciplinare irrogata nei confronti del componente del servizio di prevenzione e protezione che, a seguito di infortunio accorso ad un dipendente, non si sia attivato per la verifica e rimozione della situazione di pericolo. Pres. Perricone, Est. Mozzarelli - P.P. (Avv. Virgilio) c. Ministero dell'Interno (Avv. Stato) - T.A.R. EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. I - 17 gennaio 2005, n. 35
23 gennaio 2005 - Non è consentito al giudice amministrativo, in sede di legittimità, qualificare giuridicamente e valutare autonomamente il fatto imputato al pubblico dipendente e sanzionato disciplinarmente dall?Amministrazione di appartenenza, giacchè la valutazione della punibilità del comportamento rientra nella valutazione discrezionale di quest?ultima e non può essere sindacata se non per evidenti ragioni di contraddittorietà, illogicità e travisamento dei fatti (fattispecie relativa all?irrogazione della destituzione a carico di un agente della Polizia di Stato). Il sindacato del giudice amministrativo sulla misura della sanzione disciplinare inflitta dall?Amministrazione ad un proprio dipendente deve intendersi limitatoai soli casi in cui sussista una evidente abnorme sproporzione fra i fatti contestati ed accertati e la misura medesima, dovendosi sollecitare le amministrazioni ad irrogare la sanzione espulsiva, senza alcuna preoccupazione di carattere umanitario, allorquando sia comminata dalla legge in relazione ad una casistica precisa.
03 gennaio 2005 - TAR Abruzzo ( ... ) FATTO E DIRITTO -il ricorrente, comandante presso il distaccamento della Polizia Stradale di ........., sarebbe un “comandante rigoroso e vecchia maniera”, in posizione conflittuale con i suoi dipendenti (sentenza n. 515/2002); il medesimo è stato oggetto di vari provvedimenti disciplinari, impugnati con i gravami in epigrafe, che vengono riuniti, nel presente giudizio, per connessione.-ric. 621/2002: il ........ avrebbe riferito di avere visto direttamente “due militi in malattia”, presso un “pub” di ......., in orario notturno, mentre, pur essendo vero il fatto, si sarebbe trattato di notizia appresa “de relato” (dal figlio presente al “pub”); il dato riferito è che il ......... era andato a riprendere il figlio, che aveva avvertito un malore, e lo stava aspettando in macchina fuori dal locale, nel mentre uscivano i due predetti agenti in malattia per “infermità gravi”.L’Amministrazione anziché appuntare l’attenzione sul “fatto vero” dei due “malati” al “pub”, ha preferito fare indagini sul .......... per “comportamento scorretto sul piano deontologico” (art. 4, punto 18 dpr. 737/1981), dando credito a testimonianze di altri agenti, ostili al loro comandante; in merito, due testi “estranei”, indicati dal .......... non sarebbero stati mai sentiti, perché ininfluenti, sanzionando il comportamento ritenuto “poco decoroso”.
24 dicembre 2004 - Consiglio di Stato ( ... ) DIRITTO Oggetto del presente giudizio è il decreto del Capo della Polizia – datato 8 febbraio 2003 – recante la destituzione dell’assistente della Polizia di Stato .........., perché: <<comandato in servizio di vigilanza stradale con altri pari qualifica, abbandonava arbitrariamente l’itinerario assegnatogli, recandosi in altra località, ove si intratteneva all’interno di un locale per consumare bevande alcoliche, lasciando incustodita l’autovettura di servizio e l’arma lunga in dotazione e perché successivamente, contravvenendo ancora all’ordine di servizio, raggiungeva altra località dove, senza giustificato motivato, esplodeva colpi d’arma da fuoco, con la propria arma d’ordinanza>>
17 dicembre 2004 - TAR Abruzzo ( ... ) PER L'ANNULLAMENTO -ric. 621/2002: sanzione pecuniaria di 2/30 di una mensilità dello stipendio (decreto del Dirigente il Compartimento Abruzzo – Molise n. 2718/1656-41 del 14.2.2002; decreto del Direttore generale n. N.C.333-C/2807 del 10.8.2002; decreto del Prefetto di Chieti prot. 858/3 del 26.2.2002 ) e lettera di contestazione degli addebiti del 17.10.2001;-ric.114/2003: trasferimento d’ufficio per incompatibilità ambientale (decreto del Capo delle Polizia N.C.333-C/2807-I 6/2003 del 12.2.2003) in uno alle note del 27.2.2002, 4.2.2002, 30.11.2002 e del 15.4.2002);-ric.327/2003: sanzione disciplinare della deplorazione prot. n. 20215/1656.41 del 27.11.2002 e atti presupposti;-511/2003: sanzione disciplinare della pena pecuniaria di 2/30 dello stipendio mensile, prot. n. 1676/1656 del 28.1.2003 ed atti presupposti, nonché il decreto 15.7.2003 di rigetto del ricorso gerarchico avverso la sanzione (motivi aggiunti);-ric.529/2003: sanzione pecuniaria di 2/30 dello stipendio mensile, decreto prot. 333-C/2807-I del 23.5.2003, atto del 24.1.2003 ed atti presupposti dell’8.10.2002, 31.10.2002 e 5.12.2002; ( ... ) P.Q.M. -riunisce i ricorsi in epigrafe e li accoglie tutti per quanto in motivazione; per l’effetto gli atti decisori impugnati sono annullati;
12 dicembre 2004 - TAR Toscana ( ... ) e per l’annullamento, con proposizione di motivi aggiunti, della nota provvedimento prot. 333-C/20160 del Ministero dell’interno Dipartimento della Pubblica sicurezza avente ad oggetto: “ispettore della Polizia di Stato ............. Esclusione dalla promozione alla qualifica di ispettore capo", nonché di tutti gli atti presupposti, consequenziali o connessi, ivi compresa la delibera adottata dalla Commissione per il personale del ruolo ispettori della Polizia di Stato nella seduta del 21 giugno 2002 con la quale è stata decisa la suddetta esclusione.
25 novembre 2004 -
Riabilitazione disciplinare
Questo dimostra quanto l'intuizione di Tommaso di Gaudio e la ricerca
documentale di Antonio Ciaramella avessero ragione e
legittimità giuridica . Per quanto riguarda i procedimenti disciplinari in
corso d'opera e per i quali le vittime on avessero preventivamente richiesto
quali aventi diritto la riabilitazione bisogna inserire nelle giustificazioni
la richiesta di essere giudicati come se lo avessero fatto, come peraltro
ho avuto modo di fare con un lavoratore che veniva giudicato come " recidivo "
. Certo è che da questa esperienza dovrebbe scaturire un lavoro d'informazione
più capillare ed organizzativo a carattere nazionale , ciò al fine
d'affrancare i lavoratori di Polizia dalle angherie disciplinari
dell'Amministrazione ( contributo fornito da Tommaso Di Gaudio
tommasodigaudio@hotmail.com
)
21 novembre 2004 - TAR Sicilia ( ... ) sentenza per l'annullamento ( previa sospensione ) del decreto n. 333-D/8714 del 14.4.1998, con cui il Ministero dell’Interno –Dipartimento della Pubblica Sicurezza- ha disposto la destituzione del ricorrente dall’Amministrazione della Pubblica Sicurezza a decorrere dal 16.4.1998; ( ... ) FATTO Con ricorso notificato il 29 aprile 1998 e depositato il 12 del mese successivo il sig. zzzzzzzzzz, ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, concernenti l’inflizione della sanzione disciplinare della destituzione dalla Polizia di Stato con decorrenza dal 16.4.1998.
21 novembre 2004 - TAR Abruzzo ( ... ) sentenza per L’ANNULLAMENTO -del decreto di rigetto del ricorso gerarchico del 23.1.2004, in punto di provvedimento disciplinare della “deplorazione”; ( ... ) FATTO E DIRITTO la domiciliazione legale presso l’Avvocatura dello Stato, giusto il disposto dell’art. 1 L. 25.3.1958 n. 260, sostitutivo dell’art. 11, comma 1°, r.d. n. 1611/1933, costituisce principio giuridico generale dell’ordinamento, in virtù di precisa disposizione normativa, che è costante e pacifico per tutte le Amministrazioni statali; in assenza di costituzione spontanea ed a sanatoria, al giudicante, atteso il superamento dei termini impugnatori, non è consentito alcun utile intervento, non essendo per nulla ipotizzabile un errore scusabile, poiché trattasi di regola processuale, vigente per il giudizio amministrativo, con L. 3.4.1979 n. 103 (art.10, comma 3°).
16 novembre 2004 - TAR Piemonte ( ... ) Sentenza per l'annullamento previa sospensione dell'esecuzione della sanzione disciplinare, deplorazione e pena pecuniaria, irrogata per la mancanza di cui agli artt. 21 e 5, n. 4 D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737, di cui al verbale di delibera del Consiglio Provinciale di Disciplina per la Provincia di Torino in data 21 aprile 2004, nonché di ogni atto e/o provvedimento presupposto, connesso e7o conseguenziale; ( ... ) P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte - Sezione I - definitivamente pronunciandosi sul ricorso di cui in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
16 novembre 2004 - TAR Piemonte ( ... ) FATTO Il ricorrente, già agente della polizia di Stato, espone di aver segnalato al dirigente del proprio ufficio di essere stato vittima di una rapina in data XXXXX nei pressi della XXXXXX, di aver fornito agli agenti della volante intervenuta in loco una versione dei fatti suggestionata dal forte coinvolgimento emotivo, di essere stato sottoposto a visita medica presso la CMO di Milano e giudicato temporaneamente non idoneo al servizio, di essere stato sospeso cautelarmene dal servizio e di aver ricevuto contestazione di addebiti, con separati provvedimenti in data 14.11.2002, di aver sporto querela nei confronti del cittadino marocchino coinvolto nell’episodio. Con deliberazione del 7.2.2003, in esito alla convocazione e alla difesa del ricorrente, il consiglio provinciale di disciplina ha proposto che nei confronti del ricorrente venisse adottata la sanzione disciplinare della destituzione, poi decisa dal capo della polizia con l’impugnato decreto del 4.3.2003, in dipendenza dell’accertamento della mancanza di senso dell’onore e della morale dimostrato nell’occasione e del grave pregiudizio arrecato all’amministrazione.
07 novembre 2004 - TAR Veneto ( .... ) FATTO Brigadiere della Guardia di Finanza in servizio a XXXXXXX, il Sig. XXXXXXX veniva citato presso il tribunale di Roma da un altro dipendente della G.d.F., il Maggiore XXXXXXX. Questi, con nota del 29.10.99, informava il Comandante del centro sportivo (dove prestava servizio) di essere stato querelato dal XXXXXXX, il quale aveva ravvisato frasi offensive negli scritti difensivi inerenti a detta causa civile. L’informativa veniva, indi comunicata, il 20.4.2000, al Comandante regionale Veneto, da questi al comandante provinciale (il 4.5.2000), e, infine (il 3.7.2000), al Comandante della compagnia di XXXXXX (con invito a verificare se il XXXXXX aveva a sua volta informato i superiori), il quale contestava, in data 4 luglio 2000, data l’omessa comunicazione dell’azione legale intrapresa, la violazione dell’art. 52 comma 5 del regolamento di disciplina militare. ( .. )
24 ottobre 2004 -
Il trasferimento del dipendente sottoposto a procedimento penale
16 ottobre 2004 - Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione I Quater, sentenza n.9823/2004 - Sanzioni ai dipendenti pubblici solo su prove certe - Ai dipendenti pubblici si possono applicare solo le sanzioni disciplinari previste dalla legge sulla base di prove certe. Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha accolto il ricorso di un appartenente al corpo di polizia penitenziaria contro il Ministero della Giustizia che aveva inflitto al dipendente la sospensione dal servizio per due mesi e la corresponsione di un assegno alimentare al posto dello stipendio per essersi addormentato durante il servizio di piantonamento ad un detenuto ricoverato in ospedale.
14 ottobre 2004 - TAR Veneto 1788/2004 ( ... ) F A T T O Il ricorrente rappresenta di essere stato indagato, insieme con altro collega, per il reato di cui all’ art. 628 c.p. (per il quale era stato anche sospeso cautelarmente dal servizio) e di essere stato infine assolto (per non aver commesso il fatto), a conclusione del relativo processo penale, con sentenza del 18.7.2000.Subito dopo, l’ Amministrazione lo sottoponeva a procedimento disciplinare “per essersi appartato con una prostituta per consumare un rapporto sessuale”, “per non essersi adoperato prontamente per impedire la consumazione del reato” e “per aver omesso di produrre una relazione sui fatti che lo vedevano indagato”.
14 ottobre 2004 - TAR Veneto 1784/2004 ( ... ) sentenza per l' annullamento del decreto del Ministro dell’ Interno 12.1.98 di irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per sei mesi, con conseguente deduzione di tale periodo dal computo dell’ anzianità e ritardo di tre anni dell’ aumento periodico di stipendio; del decreto, di pari data, con cui è stato trasferito alla Questura di XXXXXX; del decreto 16.9.98 di reiezione del ricorso gerarchico avverso la predetta sanzione disciplinare e del decreto 25.7.97 di rigetto dell’ istanza di ricusazione nei confronti del presidente della Commissione provinciale di disciplina;
07 ottobre 2004 - TAR Lazio sentenza 13945/2000 Reg. Gen. 8211/2004 - PER L'ANNULLAMENTO del provvedimento del 7 luglio 2002, con il quale il Capo della Polizia ha decretato la destituzione del ricorrente dall'Amministrazione della Pubblica Sicurezza; ( ... ) FATTO - Al ricorrente, dipendente della Polizia di Stato, è stato contestato un primo episodio per aver ripetutamente affermato di volersi togliere la vita di fronte ad una sua conoscente, tale XXXXXXXXXXX con la quale avrebbe intrapreso, da tempo, una relazione sentimentale che la stessa voleva interrompere ed un secondo episodio, per aver sottratto alla medesima la borsetta, dando origine anche ad una discussione con una guardia giurata, che essendo presente sul posto è intervenuta ( ... ) P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez., 1^ Ter, definitivamente decidendo sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto annulla per quanto di ragione, i provvedimenti impugnati..
23 settembre 2004 . TAR Piemonte (... ) FATTO Con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte, XXXXXXXX, Agente della Polizia di Stato, ha impugnato il provvedimento con il quale il Capo della Polizia lo ha destituito dal servizio ai sensi dell’art. 7, n. 1, 2 e 3, del D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737, a decorrere dal 15 gennaio 1991, previo parere del competente Consiglio provinciale di disciplina.
10 settembre 2004 . Consiglio di Stato sentenza 3928/2004 ( ... ) Con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte, XXXXXXXXX, Agente della Polizia di Stato, ha impugnato il provvedimento con il quale il Capo della Polizia lo ha destituito dal servizio ai sensi dell’art. 7, n. 1, 2 e 3, del D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737, a decorrere dal 15 gennaio 1991, previo parere del competente Consiglio provinciale di disciplina.
31 luglio 2004 . TAR Lombardia ( ... ) PER L'ANNULLAMENTO del decreto del Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, n. 333-D/36822 del 19.4.2001, notificato il 23.6.2001, con cui veniva comminata al ricorrente la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per la durata di mesi 1, con deduzione del periodo di sospensione dal computo dell’anzianità di servizio, nonché della deliberazione del Consiglio provinciale di disciplina della Questura di Milano del 24.1.2001, integralmente richiamata dal provvedimento disciplinare impugnato e di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti
24 luglio 2004 . TAR Veneto ( ... ) FATTO Il ricorrente, ispettore superiore della Polizia di Stato all'epoca dei fatti (autunno inverno '91 - '92) operava presso il Commissariato di P.S. di *******, sovraintendendo al servizio per assenza del Dirigente- Rinviato a giudizio per i delitti di omissione di denuncia di reato, di soppressione di atti pubblici e di minaccia ed oltraggio a pubblico ufficiale, con sentenza del 23.6.97 venne condannato alla pena di 8 mesi di reclusione per falso ed omissione di denuncia, mentre venne assolto per gli altri quattro capi di imputazione ( ...) P.Q.M.Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima sezione, accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato. Condanna l’amministrazione intimata al pagamento delle spese e delle competenze di causa che liquida in favore della parte ricorrente in € 2000 (duemila euro) oltre ad iva e c.p.a..
18 luglio 2004 . TAR Veneto ( ... ) FATTO A conclusione del procedimento disciplinare iniziato con la contestazione degli addebiti, all’agente di Polizia ***** veniva irrogata, con provvedimento Categ.2.8/684 del 31.5.2000 del dirigente del Compartimento Polfer di****** (il quale ravvisava nel comportamento dell’incolpato le mancanze previste dall’art. 4, n.ri 8 e 10 del DPR n. 737/81), la sanzione della pena pecuniaria di 3/30 dello stipendio per la seguente mancanza: “In data 17 aprile 2000, pur essendo a conoscenza di una citazione per le ore 9,00 da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di ******* ed inserito regolarmente sull’ordine di servizio della Sezione Polizia ferroviaria di ******* quale <<teste Tribunale ***********>> non si è presentato ma prestava servizio nel turno 19/24”. Avverso detto provvedimento l’interessato proponeva ricorso gerarchico ma il capo del dipartimento P.S. lo respingeva, con decreto n. 333-D/21453 del 29.11.2000, ritenendo valido sotto il profilo formale e logico-deduttivo il provvedimento disciplinare, tale da non potere essere inficiato dalle argomentazioni dell’interessato.
18 luglio 2004 . TAR Veneto ( ... ) FATTO Il ricorrente rappresenta di far parte del Corpo di Polizia sin dal 1985, di prestare servizio presso il Commissariato di ******, e di risiedere a *******, insieme con la moglie che gestisce un bar nei pressi della propria abitazione.Il 12.4.2001 gli veniva contestato l’ addebito di aver somministrato bevande ad alcuni avventori nel locale della moglie. Nonostante abbia fornito adeguate spiegazioni, in esito al procedimento disciplinare, gli è stata irrogata la sanzione della pena pecuniaria, nella misura di 2/30 di una mensilità di stipendio. ( ... ) P.Q.M. il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima Sezione, definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo accoglie e, per l’ effetto, annulla il provvedimento impugnato.
12 luglio 2004 . TAR Veneto ( ... ) FATTO Sottoposto a procedimento disciplinare (a seguito della condanna ex art. 444 c.p.p. riportata con sentenza n. 14/94 del Tribunale di Verona) al brigadiere della Guardia di Finanza *******veniva inflitta la sanzione di stato della perdita del grado, con D.M. 28.9.94, impugnato davanti a questo TAR che, con sentenza di questa Sezione n. 526/96 accoglieva il ricorso. Il Consiglio di Stato respingeva la domanda di sospensione dell’efficacia di detta sentenza con ordinanza n. 1492/96 (rettificata con successivo decreto n. 218/97). Su tali presupposti veniva emesso il D.M. n. 186765 del 26.5.97, di sospensione del provvedimento di rimozione, e di riammissione in servizio con riserva a decorrere dal 24.1.97. ( ... )
07 luglio 2004 . TAR Veneto ( ... ) FATTO Il ricorrente, nella sua qualità di Sovrintendente di Polizia, rappresenta, con dovizia di particolari, di essere stato inviato - in data 10.2.94 - presso la Questura di **** come responsabile di un contingente composto di 10 persone per svolgere servizio di sorveglianza alla Fiera delle Armi. Dichiarando di essere stato a ciò espressamente autorizzato, l’ istante, il giorno 13 febbraio, si tratteneva tutta la mattinata presso gli uffici della Questura, asseritamente per organizzare il rientro in **** della squadra. Il 16 giugno 1994, a quattro mesi dai fatti, gli veniva notificata la contestazione degli addebiti, per violazione dell’ art. 6, comma 1, del D.P.R. 25.10.81 n. 737, per negligenza particolarmente grave in servizio. ( ... )
07 luglio 2004 . TAR Veneto ( .. ) FATTO Con il ricorso n. 2564/99 il ricorrente, ispettore di Polizia, rappresenta che il giorno 15.7.98 era stato comandato in servizio di Pronto Impiego (attività che consiste nel rimanere in caserma, a disposizione) con orario 13.50 - 20.00, ma, poiché non si sentiva bene, prima di iniziare il servizio telefonava per avvertire che non si sarebbe presentato. ( ... )
03 luglio 2004 . Corte Costituzionale sentenza 24.06.2004 n° 186 . Procedimento disciplinare: termine di 90 gg. vale anche per il regime transitorio . E' costituzionalmente illegittimo l'art. 10, comma 3, della legge 27 marzo 2001, n. 97 (Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche), nella parte in cui prevede, per i fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore di detta legge, l'instaurazione dei procedimenti disciplinari entro centoventi giorni dalla conclusione del procedimento penale con sentenza irrevocabile di condanna, anzichè entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione o all'ente competente per il procedimento disciplinare
06 giugno 2004 . TAR Veneto .( .. ) sentenza 958/2004 per l'annullamento del decreto del Dirigente del II Reparto Mobile della Polizia di Stato di Padova n. XXXX del 12.1.2000, di irrogazione della sanzione disciplinare della riduzione dello stipendio, e atti connessi;
16 maggio 2004 . Consiglio di Stato sentenza 1989/04 ( ... ) FATTO Con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale dell’Emilia Romagna, ---------------, Primo Dirigente della Polizia di Stato, ha impugnato, insieme al decreto ministeriale di rigetto del ricorso gerarchico da lui proposto, il provvedimento con il quale il Capo della Polizia di Stato gli aveva irrogato la sanzione disciplinare pecuniaria nella misura di un trentesimo della mensilità dello stipendio in godimento e degli altri assegni a carattere fisso, secondo le previsioni dell’art. 4, n. 10, del D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737.
12 maggio 2004 . Consiglio di Stato sentenza 1115/2004 ( ... ) FATTO XXXXXXXXXX impugnava dinanzi al Tribunale amministrativo romano il decreto ministeriale con cui era stato respinto il suo ricorso gerarchico avverso la sanzione disciplinare della destituzione (ex artt. 1, 2 e 4, d.P.R. n. 797/1981, inflittagli dal Capo della Polizia con decreto del 5 dicembre 1987 (anch’esso impugnato) per essere stato egli tratto in arresto ai sensi degli artt. 324 e 326, c.p., e condannato in primo grado a due anni ed otto mesi di reclusione (oltre che all’interdizione temporanea dai pubblici uffici), pur essendo stato poi (in appello) assolto dalla prima imputazione ed amnistiato per la seconda.
30 aprile 2004 . TAR Lombardia sentenza 809/2004 ( .. ) per l'annullamento del provvedimento disciplinare del Questore di Milano n. XXXXXXX del 28.6.2002, notificato al ricorrente il 29.7.2002, con il quale è stata comminata la pena pecuniaria nella misura di 1/30, ed atti connessi. ( ... ) P.Q.M. il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – prima sezione - accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto, dispone l’annullamento dell’atto impugnato.
19 APRILE 2004 .T.A.R. Lombardia - Sezione I - Sentenza 25 marzo 2004, n. 1290 . ( .. ) per l'annullamento del decreto del Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, n. 333-D/36822 del 19.4.2001, notificato il 23.6.2001, con cui veniva comminata al ricorrente la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per la durata di mesi 1, con deduzione del periodo di sospensione dal computo dell’anzianità di servizio, nonché della deliberazione del Consiglio provinciale di disciplina della Questura di Milano del 24.1.2001, integralmente richiamata dal provvedimento disciplinare impugnato e di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti.
19 aprile 2004 TAR Piemonte sentenza 360.04 (..) per l'annullamento el provvedimento prot. 18371/8 del 27 luglio 1998 del Questore di Torino, notificato il 1-9-1998, con il quale è stata inflitta al ricorrente la sanzione disciplinare della deplorazione; ( .. ) ESPOSIZIONE IN FATTO Il Vice Sovrintendente della Polizia di Stato XXXXXXX era sottoposto a procedimento disciplinare. In tale procedimento era stato nominato funzionario istruttore il Commissario XXXXXX. In data 27-4-1998 il XXXXXXXX si recava in compagnia della moglie dal Commissario XXXXXXX, il quale si rifiutava di parlargli essendo in corso il procedimento disciplinare. A questo punto il XXXXXXX si rivolgeva al Commissario con la seguente espressione: “ che cosa dobbiamo fare adesso, devo andare ai giornali? Tutta questa storia va a finire sui giornali”.
18 aprile 2004 . TAR Valle d'Aosta . ( .. ) FATTO Con il ricorso in epigrafe il signor XXXXXXXXX, agente della Polizia di Stato, impugna il provvedimento n. 333-D/38191, del 28 febbraio 2003, con cui il Capo della Polizia ha inflitto al ricorrente la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per sei mesi. Con il ricorso vengono impugnati tutti gli atti del procedimento ed in particolare la segnalazione (prot. n. 84/02 dell’11 settembre 2002) del dirigente del Compartimento Polizia Stradale di Torino, il decreto (prot. n. 882 Div. Pers. Categ.2.8 del 18 settembre 2002) con cui il Questore di Aosta ha deciso di dare avvio ad una inchiesta disciplinare a carico del ricorrente, nonché il verbale di delibera del Consiglio Provinciale di Disciplina di Aosta del 9 dicembre 2002, con cui detto Consiglio ha proposto nei confronti del ricorrente la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per sei mesi.
18 aprile 2004 . TAR Lazio sentenza per l’annullamento previa sospensiva, del Decreto del Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del Dip. della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, n. 333-D/51772, emesso il 26/6/1997, con il quale l’Assistente della P.S. XXXXXXXXXXXX veniva destituito dall’Amm.ne della P.S. a decorrere dal 4/3/1996; nonché di ogni altro atto connesso, e comunque preordinato e presupposto.
03 aprile 2004 . Consiglio di Stato ( ... ) sentenza per l’annullamento della sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Roma, Sez. I-ter, n. 258/1993, resa inter partes e concernente la destituzione dall’impiego di un agente della Polizia di Stato ( .. ) F A T T O......... impugnava dinanzi al Tribunale amministrativo romano il decreto ministeriale con cui era stato respinto il suo ricorso gerarchico avverso la sanzione disciplinare della destituzione (ex artt. 1, 2 e 4, d.P.R. n. 797/1981, inflittagli dal Capo della Polizia con decreto del 5 dicembre 1987 (anch’esso impugnato) per essere stato egli tratto in arresto ai sensi degli artt. 324 e 326, c.p., e condannato in primo grado a due anni ed otto mesi di reclusione (oltre che all’interdizione temporanea dai pubblici uffici), pur essendo stato poi (in appello) assolto dalla prima imputazione ed amnistiato per la seconda.
03 aprile 2004 . I requisiti della tempestività e dell'immediatezza nella contestazione disciplinare possono essere intesi in senso relativo e sono, quindi, compatibili con il lasso di tempo necessario alle indagini?
25 marzo 2004 .TAR Lazio ( .. ) sentenza Per L’annullamento, previa sospensiva del decreto del Capo della Polizia in data 4/9/1997 con il quale è stato rigettato il ricorso gerarchico proposto dal ricorrente e confermata la sanzione disciplinare della pena pecuniaria nella misura di 1/30 della retribuzione.
22 marzo 2004 . TAR Toscana 407/2004 - sentenza per per l’annullamento del decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333 - D/35433 del 18 dicembre 2000 recante l’irrogazione a carico del ricorrente della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per la durata di mesi 1 (uno).
03 marzo 2004 TAR Piemonte ( .. ) sentenza per l'annullamento , previa sospensione, del provvedimento prot. 1/41(2003) del 23 luglio 2003 del Dirigente della Polizia stradale di Asti, con il quale è stata inflitta al ricorrente la sanzione disciplinare del richiamo scritto; ( .. ) ESPOSIZIONE IN FATTO L’assistente della Polizia di Stato ..............., in servizio presso il distaccamento della Polizia Stradale di Nizza Monferrato, il giorno 27-5-2003 , quale capopattuglia , effettuava un posto di controllo sulla strada statale 456 all’altezza del chilometro 15, in località Montegrosso; nell’occasione non calzava il copricapo; e ometteva di vigilare sull’Agente scelto che era con lui, il quale anche non indossava il prescritto copricapo, mentre redigeva un verbale di contestazione ( .. )
03 marzo 2004 .TAR Piemonte ( .. ) sentenza per l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento prot. 13996/8 del 19 dicembre 2003 del Questore di Torino, con il quale è stata inflitta al ricorrente la sanzione disciplinare della pena pecuniaria nella misura di 2/30 di una mensilità dello stipendio e degli altri assegni a carattere fisso e continuativo ( .. )
29 febbraio 2004 TAR Campania - (..) sentenza per l'annullamento del decreto del 2.11.200 con cui il diretto generale della Pubblica Sicurezza ha respinto il ricorso gerarchico proposto da .................. avverso il decreto del Questore di Napoli con ogni atto presupposto;
25 febbraio 2004 - TAR Toscana ( .. ) per l'annullamento del provvedimento n. 2/8 – 318 – R.A. del 31.5.2000, emesso dal Dirigente del Compartimento di Polizia Ferroviaria di Firenze e notificato il 13.6.2000, che irroga a carico del ricorrente la pena pecuniaria nella misura di 5/30 dello stipendio, ai sensi dell’art. 4 punto 18 in relazione all’art. 3 pp. 3 e 6 DPR 25.10.81 n. 737, sulla base della seguente motivazione:”Durante l’espletamento di un servizio di Istituto, equivocando sulle disposizioni ricevute, polemizzava pretestuosamente con più superiori gerarchici, assumendo condotta disdicevole per la qualifica rivestita aggravata dal fatto che era in corso un delicato servizio di O. P. – Giustificazioni accolte in parte in virtù di una incomprensione tra le parti”;( .. ) P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Firenze, I Sezione, previa riunione dei ricorsi in epigrafe, accoglie i ricorsi n. 2297/2000 e n. 2298/2000, annullando, per l’effetto, gli atti con essi impugnati,( .. )
19 gennaio 2004 - TAR Lazio ( ... ) PER L'ANNULLAMENTO del provvedimento del 7 luglio 2002, con il quale il Capo della Polizia ha decretato la destituzione del ricorrente dall'Amministrazione della Pubblica Sicurezza;( ... ) FATTO Al ricorrente, dipendente della Polizia di Stato, è stato contestato un primo episodio per aver ripetutamente affermato di volersi togliere la vita di fronte ad una sua conoscente, tale ....., con la quale avrebbe intrapreso, da tempo, una relazione sentimentale che la stessa voleva interrompere ed un secondo episodio, per aver sottratto alla medesima la borsetta, dando origine anche ad una discussione con una guardia giurata, che essendo presente sul posto è intervenuta. ( ... ) P.Q.M.Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez., 1^ Ter, definitivamente decidendo sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto annulla per quanto di ragione, i provvedimenti impugnati..
20 gennaio 2004 - TAR Piemonte - sentenza per l'annullamento del decreto 30.4.1998 con cui il capo della polizia di Stato ha inflitto all’interessato la sanzione disciplinare della destituzione ( .. ) P. Q. M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, I sezione, accoglie il ricorso, ed annulla gli atti impugnati.
17 gennaio 2004 - TAR Piemonte - ( ... ) sentenza per l'annullamento del decreto 22.12.1997, n. 333.D-38087 con cui il capo della Polizia di Stato ha inflitto all’interessato ala sanzione disciplinare della destituzione. ( .. ) MOTIVI DELLA DECISIONE E' sorto contenzioso a proposito del decreto del capo della Polizia che ha destituito dall’impiego l’interessato, appartenente alla polizia di Stato; il fondamento dell’atto lesivo va individuato nel passaggio in giudicato della sentenza, con cui il ricorrente era stato condannato ad una pena detentiva per il delitto di concussione continuata.( .. ) P. Q. M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, I sezione, accoglie il ricorso, ed annulla l’atto impugnato .
15 gennaio 2004 - TAR Puglia sede di Bari ( .. ) FATTO Con ricorso notificato il 24 dicembre 1992, ................, all'epoca assistente capo della Polizia di Stato, ha impugnato, chiedendone l’annullamento, il decreto emanato dal Ministro dell'Interno il 23/10/1992, notificatogli il 02/12/1992, avente per oggetto la sua decadenza dall'ufficio e la cessazione dal servizio nell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza. ( ..) P.Q.M. Il tribunale amministrativo regionale per la puglia Sede di Bari - Sezione I, Accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento in favore del ricorrente delle spese di giudizio che liquida in € 2.000,00.
08 gennaio 2004 - TAR Liguria ( .. ) sentenza per l'annullamento del decreto del Capo della Polizia datato 6 febbraio 2003 recante destituzione dal servizio del ricorrente; ( .. ) Con ricorso notificato l’11 aprile 2003 l’assistente della Polizia di Stato ..........impugnava, chiedendone l’annullamento, il decreto indicato in epigrafe con il quale il Capo della Polizia lo aveva destituito dal servizio a decorrere dall’antecedente 4 ottobre a seguito di procedimento disciplinare. ( .. ) P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, sez.2^, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
23 dicembre 2003 - TAR Puglia - sentenza per l’annullamento del decreto 28 maggio 1992 con il quale gli è stata irrogata la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per mesi sei, e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente; ( ... ) F A T T O 1.- Con atto (n. 2454/1992) notificato in data 3 luglio 1992 e depositato il successivo 16 settembre il signor ............, dipendente del Ministero dell’Interno con la qualifica di operatore amministrativo di esercizio ed in servizio presso l’Ufficio verbali della Sezione Polizia stradale di Foggia, ha proposto ricorso a questo Tribunale avverso il provvedimento in epigrafe indicato e, premessa una breve ricostruzione dei fatti che hanno dato origine alla controversia, ne ha chiesto l’annullamento sulla base delle seguenti censure
14 dicembre 2003 - Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente decisione ( .. ) F A T T O ............, con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, impugnavano il Decreto del Capo della Polizia 5 giugno 1998, n. 333-D/2074, recante la destituzione dall'Amministrazione della Pubblica Sicurezza dell'Agente scelto della Polizia di Stato .............., nonché ogni altro atto prodromico, consequenziale e, comunque, connesso e, in particolare, la delibera del Consiglio Provinciale di Disciplina dell'11 marzo 1998 e la nota di contestazione degli addebiti datata 23 dicembre 1997.
3 dicembre 2003 - Tar Puglia ( ... ) PER L’ANNULLAMENTO previa sospensione dell’esecuzione: A) del provvedimento del “M.I. DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE – Servizio Sovr.ti – Ass.ti e Agenti – Div. I - Sezione Stato Giuridico – Nr. 333-D/0167365 del 14/11/2002" concernente la cessazione dal servizio del Sig. .............. il cui contenuto veniva notificato in data 15/11/2002 a mezzo verbale di notifica; ( ... ) FATTO E DIRITTO 1. Rilevato che il ricorrente, già Agente della Polizia di Stato, con atto (n. 69/2001) ha proposto ricorso al T.a.r. per la Puglia – Sede di Bari avverso il provvedimento con il quale è stato destituito dall’Amministrazione della pubblica sicurezza a decorrere dal 7 febbraio 2000 perché riconosciuto responsabile di sottrazione di un telefono cellulare in danno di un collega.
4 novembre 2003 - Tar Lazio - ( ... ) sentenza per l'annullamento del decreto 333D/72139 in data 16/10/2001, notificato il 30/10/2001, con il quale il ricorrente è stato destituito dalla Polizia di Stato; del verbale redatto dal funzionario istruttore il 4/8/2001; del verbale del Consiglio di disciplina in data 8/9/2001e della relativa deliberazione; ( ... ) FATTO Il ricorrente, entrato nella polizia dal 1990, dopo aver prestato servizio con ottimi risultati, riferisce di essere stato tratto in arresto in data 22/5/1999, in esecuzione dell’ordinanza per l’applicazione della misura degli arresti domiciliari emessa dal GIP presso il Tribunale di Roma per i reati di concorso in detenzione illegale, al fine di cederla a terzi, di sostanza stupefacente di tipo cocaina e di concorso in falso ideologico commesso da pubblico ufficiale in atti pubblici.
4 novembre 2003 - TAR Liguria ( ... ) sentenza per l’annullamento, previa sospensione, del decreto del Capo della Polizia n. 333-c/20529-i DEL 30.3.01 con cui è stata irrogata al ricorrente la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per sei mesi. nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e/o connesso e consequenziale: ( ... ) ESPOSIZIONE DEL FATTO Con ricorso notificato il 29.5.01 e depositato il 13.6.01, il ricorrente impugna gli atti indicati in epigrafe con cui al predetto è stata irrogata la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per mesi sei, deducendo i seguenti profili di censura:
29 ottobre 2003 - SOSPENSIONE CAUTELARE DAL SERVIZIO CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV – sentenza 13 ottobre 2003 n. 6165 (è illegittimo il provvedimento di sospensione cautelare facoltativa dal servizio disposto dopo la scarcerazione del dipendente senza una specifica motivazione sul pregiudizio che avrebbe comportato la riammissione in servizio); v. anche in materia di recente SEZ. V – sentenza 3 ottobre 2003 n. 5740 (è sufficiente una motivazione sul pregiudizio per disporre la sospensione cautelare facoltativa dal servizio di un pubblico dipendente).
24 ottobre 2003 - TAR Emilia Romagna sezione di Parma ( ... ) sentenza per l'annullamento del provvedimento disciplinare n. 333-E/MD.206/8 204/000 del 12/4/2000 emesso dal Capo della Polizia nei confronti del ricorrente ( ... ) FATTO e DIRITTO 1. Il ricorrente, medico della polizia di Stato presso l'ufficio sanitario provinciale della questura di Reggio Emilia, ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicato con il quale gli è stata comminata la sanzione disciplinare del richiamo scritto con la seguente motivazione: "evidenziava negligenza e scarsa attenzione nell'espletamento dei compiti istituzionali previsti in aggiunta a quelli dell'attività puramente professionale di medico della polizia di Stato", deducendone l'illegittimità per violazione di legge, difetto di motivazione ed infondatezza delle contestazioni di addebito.( ... )
24 ottobre 2003 - TAR Lazio sentenza per l’annullamento del decreto n.333 – D/23466 del 17.11. 97, con cui il Capo della Polizia lo ha destituito dal servizio.( ... ) FATTO e DIRITTO Col ricorso in esame (basato su argomentazioni confutate dall’Am-ministrazione intimata, ritualmente costituitasi in giudizio), l’agente ............. ha chiesto – previa sospensiva dell’efficacia dell’atto – l’an-nullamento del decreto n.333 – D/23466 del 17.11.97 (ritenuto illegittimo, oltre che per difetto di motivazione, per violazione degli artt. 110 e 149 del D.P.R. 10.1.57 n.3) con cui il Capo della Polizia (viste le risultanze della procedura disciplinare all’uopo instaurata il precedente 26 marzo) lo ha destituito dal servizio
20 ottobre 2003 - TAR Abruzzo Sezione L'Aquila - sentenza per l’annullamento del decreto del Capo della Polizia-D.G. della Pubblica Sicurezza del 15 ottobre 2001, con cui gli è stata irrogata la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per la durata di mesi tre, con corresponsione di un assegno alimentare pari alla metà dello stipendio e degli altri assegni a carattere fisso e continuativo e correlativa perdita dell’anzianità di servizio ( ... ) P. Q. M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo - L’Aquila, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
12 ottobre 2003 SOSPENSIONE CAUTELARE DAL
SERVIZIO
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V –
sentenza 3 ottobre 2003 n. 5740 (è sufficiente
una motivazione sul pregiudizio per disporre la sospensione cautelare
facoltativa dal servizio di un pubblico dipendente).
7 ottobre 2003 - TAR Liguria (...) sentenza per l’esecuzione della sentenza T.A.R. Liguria, Sez.II, 5 febbraio 2002 n.117 recante annullamento di due provvedimenti di sospensione dal servizio; ( ... ) ESPOSIZIONE DEL FATTO Con ricorso notificato il 2 novembre 2002 l’ispettore della Polizia di Stato .............. chiedeva a questo Tribunale di adottare i provvedimenti necessari per l’esecuzione della sentenza n.117 del 5 febbraio 2002 con la quale questa Sezione aveva annullato due provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio adottati dal Ministero dell’Interno nei confronti del ricorrente. Il ............ premetteva in narrativa una lunga esposizione sulle vicende disciplinari che lo riguardavano, scandite da successivi provvedimenti sanzionatori nei suoi confronti tutti annullati da questo Tribunale, tanto da caratterizzare gli eventi come una vera persecuzione. ( ... )
28 settembre 2003 - Convegno del Siulp sulla disciplina " Quel regolamento permette ogni arbitrio " . L'opinione è un diritto anche per i poliziotti ( tratto dal quotidiano Liberazione ) ( Clicca qui per vedere il formato in Pdf )
25 settembre 2003 - “ La revisione del regolamento di disciplina della Polizia di Stato,precario equilibrio tra conservazione e autoresponsabilità” a cura di Antonio Ciaramella ( DOCUMENTI - La giustizia disciplinare del C.S.M. : una cosa seria ) ( la giornata di studio indetta dal SIULP a cura di A.Ciaramella ) ( Legge 27 dicembre 2002 a cura di A.Ciaramella )
25 settembre 2003 - Disciplina - Giornata di studio Uffici del Senato della Repubblica - Ex Hotel Bologna Via di Santa Chiara n. 5 Roma - Riflessioni ed ipotesi di revisione del regolamento di disciplina della Polizia di Stato - coordina il Segretario Nazionale Luigi Notari
25 settembre 2003 - TAR Lazio - sentenza per l'annullamento del decreto 22 dicembre 2000 del Capo della Polizia, con il quale il ricorrente è stato destituito dal servizio a decorrere dal 10 gennaio 2001 ( ... ) Per tale aspetto, il ricorso è fondato, essendo evidente, nel procedimento definito con l’irrogazione della sanzione disciplinare della destituzione dall’impiego del ............., la violazione del citato articolo 6 primo comma n.8, che prevede invece l’applicazione della sospensione dal servizio (fino ad un massimo di sei mesi) nei casi di accertato uso non terapeutico, da parte del personale della polizia di Stato, di sostanze stupefacenti o psicotrope.
25 settembre 2003 - TAR Piemonte - ( ... ) per l'annullamento del decreto 22.12.1997, n. 333.D-38087 con cui il capo della Polizia di Stato ha inflitto all’interessato ala sanzione disciplinare della destituzione ( ... ) MOTIVI DELLA DECISIONE E' sorto contenzioso a proposito del decreto del capo della Polizia che ha destituito dall’impiego l’interessato, appartenente alla polizia di Stato; il fondamento dell’atto lesivo va individuato nel passaggio in giudicato della sentenza, con cui il ricorrente era stato condannato ad una pena detentiva per il delitto di concussione continuata
3 settembre 2003 TAR Lazio ( ... ) PER L'ANNULLAMENTO del decreto del Ministero dell'Interno del 12 dicembre 1994, con il quale il ricorrente è stato sospeso cautelarmente dal servizio; ( ... ) FATTO Al ricorrente, vice sovrintendente della Polizia di Stato è stato contestato di essersi dichiarato propenso ad adoperarsi per garantire l'arruolamento presso la Scuola Allievi Agenti di Alessandria dietro un compenso di circa 4.000.000 di lire.
24 luglio 2003 - TAR Lazio ( ... ) PER L'ANNULLAMENTO Del decreto n. 333-D/43847, datato 22 gennaio 2002 e notificato il 30 gennaio successivo, con il quale il Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza presso il Ministero dell’Interno ha inflitto al ricorrente la sanzione della destituzione dal servizio; della deliberazione del Consiglio provinciale di Disciplina del 7.12.2001 e della relativa lettera di deferimento del 15.11.2001. ( ... ) FATTO Il ricorrente, assistente della Polizia di Stato, con ricorso notificato in data 25 marzo 2002, ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe con il quale, in esito a procedimento disciplinare avviato con atto di contestazione degli addebiti in data 15 novembre 2001, è stato destituito dal servizio, conformemente a delibera del Consiglio provinciale di Disciplina del 7 dicembre 2001, per avere, in qualità di Presidente di un’associazione privata di operatori di polizia, rilasciato tessere di affiliazione simili a quelle in dotazione agli appartenenti alle forze dell’ordine e non avere ottemperato alla diffida a ritirare le tessere distribuite. ( ... ) P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione interna prima ter, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati
16 giugno 2003 - TAR Emilia Romagna ( ... ) per l'annullamento della sanzione disciplinare della pena pecuniaria, inflitta con provvedimento prot. n. 333-C/1721, datato 23.4.2002. ( ... ) FATTO E DIRITTO Con l’epigrafato ricorso e con memoria il dott. ................., Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato, assegnato all’Ufficio Polizia di frontiera dell’Aeroporto Marconi di Bologna con funzioni di vice dirigente, contesta la sanzione pecuniaria irrogatagli perchè, in servizio di reperibilità nella notte del 11 settembre 2001, avvisato dagli agenti di turno del rinvenimento di un’auto parcheggiata nei pressi dell’aeroporto, nel cui baule erano visibili, dall’esterno, involucri di plastica e fili elettrici, decise di procrastinare ogni intervento al mattino successivo. ( ... )
6 giugno 2003 TAR Valle d'Aosta - (... ) sentenza per per l’annullamento, previa sospensione del provvedimento disciplinare emesso dal Questore di Aosta il 3 novembre 2000, notificato in data 7 novembre 2000, con cui è stata inflitta al ricorrente la sanzione disciplinare della pena pecuniaria nella misura di 1/30 (un trentesimo) di una mensilità dello stipendio e degli altri assegni a carattere fisso e continuativo per la seguente mancanza: “Ometteva negligentemente di relazionare in merito al proprio servizio, in violazione alle disposizioni emanate dal proprio dirigente”. Art.4, punto 10 del DPR 25.10.1981, n.737. Mancanza commessa in data 01.10.2000 ed accertata in data 04.10.2000 (... )
4 giugno 2003 - TAR Sezione Autonoma per la Provincia di Bolzano ( ... ) sentenza per l'annullamento del provvedimento del Capo della Polizia dd. 08.03.2000, notificato il 03.05.2000, di rigetto del ricorso gerarchico avverso il provvedimento di irrogazione di sanzione disciplinare del Dirigente la III. Zona di Polizia di Frontiera n. 2.8/21 dd. 10.11.1999, tale ultimo provvedimento ed ogni ulteriore atto connesso, presupposto, attinente e conseguente. ( ... ) F A T T O Viene impugnato il provvedimento del Capo della Polizia dd. 08.03.2000 di rigetto del ricorso gerarchico avverso il provvedimento di irrogazione di sanzione disciplinare del Dirigente la III. Zona di Polizia di Frontiera n. 2.8/21 dd. 10.11.1999 nonché ogni ulteriore atto “connesso, presupposto, attinente e conseguente”. ( ... ) P.Q.M. Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione Autonoma di Bolzano - disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
30 maggio 2003 - TAR Lazio SENTENZA sul ricorso n. 3555/02 R.G. proposto da Spano Luisa ( ... ) PER L'ANNULLAMENTO del decreto del Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, del 16.1.2002, con il quale la ricorrente è stata destituita dall’Amministrazione della Polizia di Stato a decorrere 22.10.1996 ( ... ) FATTO Con ricorso notificato in data 20.3.2002 l’agente scelto della Polizia di Stato ............ ha impugnato il decreto del Capo della Polizia di Stato del 16.1.2002, notificatole in data 22.1.2002, con il quale è stata disposta la sua destituzione dal servizio, ai sensi dell’art. 7 nn. 1 e 2 del d.p.r. 25.10.1981 n. 737, e tutti gli atti pregressi del procedimento disciplinare indicati in epigrafe.
16 maggio 2003 - Consiglio di Stato sentenza 1933/2003 ( ... ) FATTO Il sovrintendente della Polizia di Stato ................., già in servizio presso il valico di Ventimiglia, con sentenza del Tribunale di Sanremo 14.7.1994 fu condannato a cinque anni e otto mesi di reclusione con interdizione perpetua dai pubblici uffici perché ritenuto colpevole di concorso aggravato nel reato punito dagli artt. 519 e 523 c.p..
16 maggio 2003 - Consiglio di Stato sentenza n. 2046/2003 ( ... ) FATTO Il Ministero dell’interno impugna la sentenza indicata in epigrafe con la quale è stato accolto il ricorso proposto da ................... avverso il decreto del capo della Polizia del 12 luglio 1990 con il quale è stato disposto il suo trasferimento per incompatibilità ambientale dal II Reparto mobile della Polizia di Stato di Padova all’XI Reparto mobile di Palermo. Il Tar ha ritenuto in primo luogo che il ricorrente fosse stato trasferito per ragioni che non rientrano in alcuna delle fattispecie di cui all’articolo 55, comma 4, del DPR 335/1982, ovvero per ragioni attinenti alla vita personale familiare e sentimentale, che non hanno nulla a vedere con le vicende di lavoro e in secondo luogo che il provvedimento è stato adottato su denuncia dei terzi, senza sentire l’interessato e per una destinazione eccessivamente lontana dalla famiglia originaria e dai due figli, così acquistando valenza di provvedimento sanzionatorio
16 maggio 2003 - Consiglio di Stato sentenza n. 893/2003 ( ... ) Con ricorso al TAR Sicilia – Sezione staccata di Catania n. 891/2002 .................., assistente della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Catanzaro, ha impugnato il provvedimento col quale è stato sospeso cautelarmente dal servizio in pendenza di procedimento penale ( ... )
24 aprile 2003 TAR Emilia Romagna - ( ... ) per l'annullamento, previa sospensione, del decreto n.333 D/6040 del Capo della Polizia e Direttore Generale della Pubblica Sicurezza emesso il 30/10/2001 e notificato il 5/11/2001 con il quale è stato disposto il trasferimento, con effetto immediato, dell'Agente Scelto di P.S. .............., per motivi di opportunità e incompatibilità ambientale, dalla Questura di Bologna alla Questura di Bergamo, nonché di ogni altro atto comunque connesso ( ... ) F A T T O Con ricorso depositato il 4 gennaio 2002 l'Agente Scelto della Polizia di Stato ............... ha impugnato il decreto in data 30 ottobre 2001 con cui il Capo della Polizia ha disposto il suo trasferimento, con effetto immediato, per motivi di opportunità e incompatibilità ambientale, dalla Questura di Bologna alla Questura di Bergamo. Contro tale provvedimento il ricorrente ha formulato censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto molteplici profili ( ... ) P. Q. M. Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia-Romagna, Sezione I: a) accoglie l'azione impugnatoria proposta con l'atto introduttivo del giudizio e conseguentemente annulla il decreto n.333 D/6040 del Capo della Polizia e Direttore Generale della Pubblica Sicurezza emesso il 30/10/2001 e notificato il 5/11/2001 con il quale è stato disposto il trasferimento dell'Agente Scelto di P.S. .............. dalla Questura di Bologna alla Questura di Bergamo;
24 aprile 2003 Consiglio di Stato sezione Quarta ( ... ) per l’annullamento della sentenza n.1614 del 24 settembre 1991 resa inter partes dal Tribunale Amministrativo Regionale dl Lazio, Sez. 1° ter, sul ricorso proposto dallo stesso sig. ............ed iscritto nel registro generale di quel Tribunale al n 3009/88; ( .... ) F A T T O Con ricorso proposto innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio il sig. ............, agente della Polizia di Stato in servizio presso la squadra mobile di Bergamo, impugnava il provvedimento del Capo della Polizia del 14 luglio 1988 con il quale al termine del procedimento disciplinare, gli veniva inflitta la sanzione della destituzione. In quella sede egli denunciava ( ... )
24 aprile 2003 TAR Abruzzo L'Aquila sentenza n. 414/2002 - Esposizione del fatto - Con ricorso notificato il 20/6/2002 il sig. ............. ha adito questo Tribunale per l’esecuzione della sentenza n.307/2002 del 6/3/2002, pubblicata il 31/5/2002, e notificata il 5/6 successivo, con la quale sono stati annullati i seguenti decreti del Capo della Polizia: 1) n.333-D/38785 del 9/3/95, di sospensione disciplinare per mesi sei; 2) n.333-D/38785 del 22/2/97, di destituzione dai ruoli della Polizia di Stato; 3) n.333-D/38785 del 10/8/96, di destituzione dai ruoli della Polizia di Stato. ( ... ) P.Q.M.il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo – L’Aquila, pronunciando sul ricorso sopra indicato, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione, ordinando all’Amministrazione dell’Interno di dare piena esecuzione alla sentenza n.307/2002.
6 marzo 2003 Corte Costituzionale sentenza n. 408/1993 nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 340 (Ordinamento del personale e organizzazione degli uffici dell'Amministrazione civile del ministero dell'interno), promosso con ordinanza emessa il 4 novembre 1992 dal Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna sul ricorso proposto da ................... contro il ministero dell'interno, iscritta al n. 188 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1993. ( ... ) P.Q.M. La Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12 del d.P.R.24 aprile 1982, n. 340 (Ordinamento del personale e organizzazione degli uffici dell'Amministrazione civile del ministero dell'interno) nella parte in cui non prevede il potere di valutazione, da parte dell'Amministrazione interessata, ai fini del l'ammissione al concorso, della riabilitazione conseguita dal candidato.
6 marzo 2003 - Corte Costituzionale sentenza n. 366/2000 ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 4, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449 (Determinazione delle sanzioni disciplinari per il personale del Corpo di polizia penitenziaria e per la regolamentazione dei relativi procedimenti, a norma dell’art. 21, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395), promosso con ordinanza emessa il 3 febbraio 1999 dal Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia-Romagna sul ricorso proposto da .............contro il Ministero della giustizia, iscritta al n. 604 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 44, prima serie speciale, dell’anno 1999. ( ... ) P:Q:M: La Corte Costituzionale dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 4, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449 (Determinazione delle sanzioni disciplinari per il personale del Corpo di polizia penitenziaria e per la regolamentazione dei relativi procedimenti, a norma dell’art. 21, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia-Romagna con l’ordinanza in epigrafe
4 marzo 2003 - TAR Piemonte - Costa Valter (...) per l’annullamento del provvedimento del Questore di Torino in data 6 giugno 1997, prot. n. 12796/8, con cui è stata irrogata nei confronti del ricorrente la sanzione disciplinare del richiamo scritto, nonché di ogni altro atto presupposto, preordinato o conseguente; ( ... ) FATTO Il ricorrente, ispettore capo della Polizia di Stato in servizio a Torino, espone di essere stato contattato telefonicamente in data 4 aprile 1997, alle ore 17 circa, mentre era in servizio, da un ispettore in servizio presso la stessa sede, che lo ha informato di avere intenzione di eseguire un’operazione di polizia giudiziaria in Comune di Brandizzo. ( ... ) P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte - Sezione I - definitivamente pronunciandosi sul ricorso di cui in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, con salvezza degli ulteriori provvedimenti che l'Amministrazione andrà ad adottare a conclusione del procedimento disciplinare sfociato nell'atto annullato.
4 marzo 2003 Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa Sezione Autonoma per la Provincia di Bolzano (.... ) Presentato da Prando Paolo ( ... ) per l'annullamento 1) del decreto n. 333-D/56822 dd. 10.02.1997 del Capo della Polizia, con il quale veniva inflitta al ricorrente la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per la durata di mesi tre con la seguente motivazione "in qualità di capo pattuglia nel corso di un servizio di vigilanza stradale, si allontanava arbitrariamente dall'itinerario di servizio, senza informare il proprio ufficio, e si portava in un luogo appartato con l'intento di riposare";
4 febbraio 2003 - TAR Emilia Romagna sezione di Parma - ( ... ) per l’annullamento del decreto del Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza in data 15/12/1998, con il quale è stata inflitta al ricorrente la sanzione disciplinare della pena pecuniaria nella misura di 1/30 di una mensilità dello stipendio ( ... ) FATTO Con il ricorso n. 136 del 1999, notificato il 16/3/1999 e depositato il 14/4/1999, il ricorrente chiede l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento con il quale il Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza ha inflitto al ricorrente la sanzione pecuniaria nella misura di 1/30 di una mensilità dello stipendio e degli altri assegni a carattere fisso e continuativo e di ogni atto comunque presupposto, connesso e consequenziale, compreso il decreto del Questore di Parma prot. cat. Mass. 1.2.8/1267 del 1 settembre 1998. ( .... )
4 febbraio 2003 - TAR Veneto - ( ....) per l’annullamento quanto al ricorso n. 1441/2001: del decreto n.333/85984 del 14 febbraio 2001 del Capo della Polizia, con cui il ricorrente è stato sospeso cautelarmente dal servizio per gravi motivi disciplinari; quanto al ricorso n. 2151/2001: del decreto n. 333-D85984 del 14 giugno 2001 del Capo della Polizia, con cui il ricorrente è stato destituito dall’impiego per gravi motivi disciplinari; quanto al ricorso n. 2777/2001: del provvedimento del 10 agosto 2001 del Dirigente del reparto mobile della Polizia di Stato di Padova, con cui al ricorrente è stata inflitta la sanzione disciplinare della deplorazione; ( .... ) Fatto Il ricorrente, dipendente della Polizia di Stato in servizio, al tempo dei fatti, presso il compartimento della polizia stradale di Padova, con i tre ricorsi in epigrafe impugna e chiede l'annullamento dei provvedimenti cautelari e disciplinari, adottati in breve sequenza di tempo nei suoi confronti per vicende legate al coinvolgimento, a vario titolo, di un gruppo di agenti di polizia, tra cui il .........., in fatti legati all’uso ed al traffico di sostanze stupefacenti oggetto di indagine penale. (....)
3 febbraio 2003 - TAR Sicilia sezione prima - PER L’ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIVA - del provvedimento n. 333-D/382 reso dal Capo della Polizia il 27.9.2002 e notificato il 5.10.2002, con il quale è stata inflitta al ricorrente, agente della Polizia di Stato la sanzione disciplinare della destituzione ( ... ) Sotto altro profilo il provvedimento sarebbe viziato a cagione della illegittima mancata partecipazione ai lavori della commissione giudicatrice proponente dell’esponente del sindacato maggiormente rappresentativo in ambito provinciale (il SIULP): nessun componente di tale sindacato, infatti, era stato designato a fare parte della commissione di disciplina. ( ... )
29 gennaio 2003 - TAR Lombardia Sezione distaccata di Brescia - per l'annullamento previa sospensione dell’esecuzione, del decreto 4.2.2002 con cui il Capo della Polizia ha disposto la destituzione dal servizio a decorrere dal 12.2.2002 e degli atti connessi, nonché del decreto del Capo della Polizia del 19.12.2001 con cui viene rigettata l’istanza di ricusazione del Presidente della Commissione provinciale di disciplina ( .... ) FATTO Il ricorrente, in forza all’Amministrazione della Pubblica Sicurezza, è stato sottoposto a procedimento disciplinare per non aver ottemperato all’ordine di sottoporsi ad accertamenti sanitari presso il servizio operativo centrale di sanità, centro di neurologia e psicologia medica, fissati per il giorno 16.5.2000, nonostante avesse ricevuto notifica dell’ordine il giorno 19.4.2000.
12 gennaio 2003 - Consiglio di Stato - DECISIONE sul ricorso in appello n. 1929 del 1992 (N.R.G. 5847/92) proposto dal sig. ............ rappresentato e difeso dall’avv. Nicolò Paoletti presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma, via Barnaba Tortolini, n.34; (... ) F A T T O Con ricorso proposto innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio il sig. ............., agente della Polizia di Stato in servizio presso la squadra mobile di Bergamo, impugnava il provvedimento del Capo della Polizia del 14 luglio 1988 con il quale al termine del procedimento disciplinare, gli veniva inflitta la sanzione della destituzione. In quella sede egli denunciava:“Violazione dell’ art. 120 dl T.U. 10 gennaio 1957 n. 3. Carenza di istruttoria. Eccesso di potere per manifesta ingiustizia e mancata valutazione dei presupposti;”
12 gennaio 2003 - TAR Sardegna MANCATA PRESENTAZIONE IN SERVIZIO - PREVISTA SOSPENSIONE SOLO SE PROTRATTASI OLTRE 48 ORE OVVERO REITERATA O ABITUALE OVVERO SE ARRECA GRAVE DISSERVIZIO - DESTITUZIONE PREVISTA SOLO SE LA MANCANZA MERITEVOLE DI SOSPENSIONE E' REITERATA ( ... ) FATTO Con istanza in data 14 aprile 1998, il dr. .................. – direttore tecnico principale chimico, in servizio presso il Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica di Cagliari – premesso di essere candidato nelle elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale di Ferruzzano, fissate per il successivo 24 maggio, ha chiesto di essere collocato “in posizione di aspettativa speciale con assegni dall’accettazione della candidatura fino allo svolgimento delle elezioni così come stabilito dall’art. 81, 2°comma, della L. 121/81”.
12 gennaio 2003 - TAR Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria (....) F A T T O Con atto notificato il 12 luglio 1999 e depositato il 17 luglio 1999 (ric. n. 1123/1999), il sig. ..............- Ispettore superiore sostituto ufficiale di Pubblica sicurezza, in servizio presso la DIGOS di Reggio Calabria - impugna il provvedimento emesso dal Capo della Polizia - Direttore generale della Pubblica sicurezza in data 20 maggio 1999, con il quale gli è stata inflitta la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per un mese, "per aver tenuto un comportamento che ha inficiato la subordinazione gerarchica".Deduce i seguenti motivi: I. Violazione dell'art. 16, comma 12, del D.P.R. n. 737/1981. Incompetenza. Il Consiglio provinciale di disciplina non sarebbe stato competente, ai sensi della disposizione in epigrafe, a giudicare sotto il profilo disciplinare il ricorrente, attesa la qualifica di Ispettore superiore dallo stesso rivestita.
12 gennaio 2003 TAR Abruzzo sezione staccata di Pescara ( ... ) SENTENZA nel giudizio proposto con ric. n. 328 del 2002 da ........., costituita con gli avv. ......... e ............... come in ricorso;( ... ) PER L’ANNULLAMENTO Del decreto 7.5.2002 del Capo della Polizia (destituzione dal servizio), del verbale del Consiglio di disciplina e della relazione del funzionario istruttore (....) FATTO e DIRITTO La ricorrente, assistente di polizia, è stata destituita dal servizio a seguito dell’arresto del marito, ................, anch’egli assistente d polizia, per spaccio di stupefacenti, che sarebbe avvenuto all’interno dell’abitazione, e, quindi, la dipendente, quale coniuge, non poteva non accorgersi dell’attività criminosa del marito; il provvedimento impugnato ha fatto applicazione dell’art. 7 n.1, 2 e 4 del DPR n. 737/1981. La sanzione disciplinare della “destituzione” è ritenuta gravissima ed illegittima per essere palesemente sproporzionata, anche perchè l’addebito di non aver segnalato ai superiori e/o di non aver impedito l’attività criminosa del marito, si basa su una presunzione.
11 gennaio 2003 Riabilitazione art.87 D.P.R. 10.1.1957 nr.3 (G.U. 25-01-1957, n. 22, Serie Generale) Trascorsi due anni dalla data dell'atto con cui fu inflitta la sanzione disciplinare e sempre che l'impiegato abbia riportato nei due anni la qualifica di "ottimo", possono essere resi nulli gli effetti di essa, esclusa ogni efficacia retroattiva; possono altresì essere modificati i giudizi complessivi riportati dall'impiegato dopo la sanzione ed in conseguenza di questa. Il provvedimento è adottato con decreto ministeriale, sentiti il Consiglio di amministrazione e la Commissione di disciplina - FAC SIMILE Domanda
4 gennaio 2003 TAR Lombardia - Sede di Brescia - ( ... ) per l'annullamento previa sospensione dell’esecuzione, del decreto 4.2.2002 con cui il Capo della Polizia ha disposto la destituzione dal servizio a decorrere dal 12.2.2002 e degli atti connessi, nonché del decreto del Capo della Polizia del 19.12.2001 con cui viene rigettata l’istanza di ricusazione del Presidente della Commissione provinciale di disciplina; ( ... ) FATTO Il ricorrente, in forza all’Amministrazione della Pubblica Sicurezza, è stato sottoposto a procedimento disciplinare per non aver ottemperato all’ordine di sottoporsi ad accertamenti sanitari presso il servizio operativo centrale di sanità, centro di neurologia e psicologia medica, fissati per il giorno 16.5.2000, nonostante avesse ricevuto notifica dell’ordine il giorno 19.4.2000. ( ... ) P.Q.M. il T.A.R. per la Lombardia - Sezione staccata di Brescia – definitivamente pronunciando accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto: annulla il decreto in data 4.2.2002 con cui il Capo della Polizia ha disposto la destituzione dal servizio del Sig. ............. a decorrere dal 12.2.2002; condanna il Ministero dell’Interno, al pagamento, a favore del ricorrente, della somma di Euro 2.300 a titolo di spese, competenze ed onorari di difesa, oltre ad oneri di legge.
31 dicembre 2002 TAR Lazio Sezione 1^ ter ( ... ) per l'annullamento del decreto in data 24 aprile 1997, con cui è stato disposto il trasferimento del ricorrente dal Commissariato di P.S. “Prenestino” all’Ufficio personale della Questura di Roma, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente; (...) FATTO Lombardo Carlo, vice questore aggiunto della Polizia di Stato dirigente del Commissariato “Prenestino”, mentre si trovava in congedo straordinario per infortunio sul lavoro, si recava presso il suo ufficio accompagnato dalla convivente ........, da tempo oggetto di molestie telefoniche da parte di una sconosciuta. La .........., all’atto di andarsene, avendo udito per caso la voce di una ispettrice di Polizia in servizio presso il Commissariato in argomento, riconosceva in costei la donna che la molestava a telefono. Quest’ultima allora aggrediva la stessa ............ provocandole contusioni nel tratto cervicale posteriore che richiedevano medicazioni ospedaliere con prescrizione di giorni dieci di riposo, salvo complicazioni. L’episodio increscioso veniva prontamente riferito dal ............... al Direttore dell’Ufficio personale della Questura previa predisposizione di un dettagliato appunto per il Questore di Roma. Peraltro nessun provvedimento veniva adottato nei confronti della ispettrice di Polizia mentre con il decreto in epigrafe specificato l’interessato veniva allontanato dal Commissariato “Prenestino” e trasferito all’Ufficio personale della Questura di Roma.
31 dicembre 2002 TAR Puglia (... ) per l’annullamento, previa sospensiva degli effetti: a) del provvedimento 31 ottobre 2000, con il quale il Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza ha decretato la sua destituzione dall’Amministrazione della pubblica sicurezza a decorrere dal 7 novembre 2000; b) della delibera 6 ottobre 2000, con la quale il Consiglio provinciale di disciplina lo ha proposto per l’irrogazione della destituzione dal servizio ai sensi dell’art. 7, n. 1, D.P.R. n. 737 del 1981; c) di ogni altro provvedimento e/o atto presupposto e/o conseguenziale. (...) F A T T O 1. Con atto (n.69/2001) notificato il 27 dicembre 2000 e depositato il successivo 10 gennaio 2001 l’Agente della Polizia di Stato signor .............., in servizio presso il IX Reparto Mobile di Bari, ha proposto ricorso a questo Tribunale avverso i provvedimenti, in epigrafe indicati, con i quali è stato destituito dall’Amministrazione della pubblica sicurezza a decorrere dal 7 febbraio 2000 perché riconosciuto responsabile di sottrazione di un telefono cellulare in danno di un collega.(...)
31 dicembre 2002 TAR Toscana 1^ Sezione ( ... ) per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,del decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 3 settembre 2002, notificato il 09 settembre 2002, di applicazione al ricorrente della sanzione disciplinare della destituzione dal servizio con decorrenza dal 9 settembre 2002; di ogni altro atto presupposto e lesivo, comunque connesso e ancorché non conosciuto, ivi compreso la deliberazione del Consiglio provinciale di disciplina del 02 agosto 2002 recante la proposta di applicazione della sanzione disciplinare della destituzione.( ... ) P. Q. M.Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe ed annulla per l’effetto gli atti impugnati.
31 dicembre 2002 TAR Veneto 1^ Sezione ( ... ) per l'annullamento del decreto emesso dal Capo della Polizia -Direttore generale della Pubblica Sicurezza in data 15 gennaio 2002, concernente destituzione dal servizio (...) .-premesso in fatto che, con decreto del Capo della Polizia -Direttore generale della Pubblica Sicurezza, emesso in data 15 gennaio 2002 e notificato all'interessato il successivo 1° febbraio, il Sovrintendente della Polizia di Stato ............. è stato destituito dal servizio in quanto, nell'ambito di una perquisizione personale e domiciliare condotta dalla Squadra Mobile di Venezia, gli sono state sequestrate: due confezioni di sostanza stupefacente del tipo cocaina, del peso di grammi 1 e 1,2, una confezione integra di 22 grammi di mannitolo (mannite), sostanza solitamente utilizzata per il taglio della droga, 20 cartucce calibro 7.65 illegalmente detenute e 21 banconote da lire 100.000 provento di furto;
30 dicembre 2002 TAR Veneto 1^ Sezione - (...) per l’annullamento del decreto n.333-D/31407 del 18 novembre 1999 del Capo della Polizia , con cui il ricorrente è stato destituito dall’amministrazione della pubblica sicurezza e di ogni altro atto presupposto (...) Fatto Il ricorrente, già sovrintendente di Polizia di Stato, impugna il provvedimento con il quale è stato destituito dal servizio in seguito a procedimento disciplinare . In punto di fatto espone che il 6 maggio 1988, trovandosi nel locale adibito a parcheggio delle vetture di servizio e avendo riscontrato difficoltà di avviamento della propria autovettura privata, decideva d’impulso ed ingenuamente di prelevare una piccola quantità di benzina dal serbatoio di un’auto di servizio, utilizzando un contenitore reperito in loco; l’operazione condotta con imprudenza provocò un incendio che causò danni ai mezzi dell’amministrazione. Per quei fatti è stato sottoposto a procedimento penale per furto e sospeso dal servizio.
30 dicembre 2002 - TAR Liguria ( ... ) per l'annullamento del decreto ministeriale n.333-D/33225 datato 15.6.01 del Capo della Polizia di destituzione ai sensi del d.P.R. n.737/81; (...) ESPOSIZIONE DEL FATTO Con ricorso notificato il 3 settembre 2001 l’assistente capo della Polizia ............. impugnava, chiedendone l’annullamento, il decreto citato in epigrafe con il quale il Capo della Polizia ne aveva pronunciato la destituzione dal servizio. Premessi brevi cenni in fatto sui litigi tra il personale del commissariato di Sestri Ponente, sua sede di servizio, litigi che avevano portato al procedimento disciplinare in questione, il ........... deduceva i seguenti motivi:
29 dicembre 2002 TAR Liguria ( ... ) per l'annullamento del decreto del Capo della Polizia 2.11.01 avente ad oggetto destituzione dal servizio e di tutti gli atti del relativo procedimento disciplinare, nonché per il risarcimento del danno subìto ( ... ) ESPOSIZIONE DEL FATTO Con ricorso notificato il 1° marzo 2002 l’ispettore di Polizia ............. impugnava, chiedendone l’annullamento, il provvedimento indicato in epigrafe con il quale il Capo della Polizia lo aveva destituito dal servizio per avere registrato una propria conversazione con il collega assistente ............. inerente indagini svolte personalmente e riguardanti anche lo stesso Questore. (...) Il ricorrente esponeva nella lunga narrativa in fatto che la vicenda, aveva origini risalenti, che a causa di questa di essere stato oggetto di sospensione dal servizio, annullata da questo Tribunale con sentenza 5 febbraio 2002 n.117, che il procedimenti disciplinare aveva avuto soprattutto nella sua parte finale aspetti oscuri e deduceva quindi i seguenti motivi
29 dicembre 2002 -TAR Calabria sezione staccata di Reggio Calabria ( ... ) Avverso Gli atti discriminatori e la condotta antisindacale messi in atto nei confronti del ricorrente da parte del Dirigente del XII Reparto Mobile della Polizia di Stato, consistenti nella illegittima sottoposizione a n. 6 procedimenti disciplinari ed all’irrogazione della sanzione disciplinare della deplorazione irrogata con provvedimento del Dirigente del XII Reparto Mobile della P.S. di Reggio Calabria in data 27.1.2001 e notificato in data 29.01.2001 ( ... )
28 dicembre 2002 - TAR Veneto I^ Sezione (...) per l’annullamento del provvedimento n. 2.8.2643/Pers. del 5 ottobre 1992 del Questore di Treviso, con cui al ricorrente è stata inflitta la sanzione del richiamo scritto; (...) Diritto Con tre motivi che possono essere esaminati congiuntamente il ricorrente contesta il provvedimento con il quale gli è stata inflitta la sanzione disciplinare del richiamo scritto, sostenendo che la contestazione degli addebiti conterrebbe giudizi aprioristici di responsabilità dell’incolpato, prima ancora di aver esperito una imparziale istruttoria sui fatti; che inoltre il fatto contestato non sarebbe chiaro e circostanziato, con conseguente violazione del diritto di difesa; che la contestazione di addebiti non è stata immediata; che infine il provvedimento disciplinare difetta di presupposto in quanto la sanzione è stata inflitta per aver compiuto un atto doveroso, quale quello di denunciare per oltraggio nei suoi confronti il sig. ..........., sussistendone tutti i presupposti.
28 dicembre 2002 - TAR Toscana I^ Sezione (... ) per l’annullamento del D.C.P. del 20.2.1996 con cui è stata attribuita alla ricorrente la qualifica di Vice sovrintendente della Polizia di Stato nella parte relativa alla decorrenza dal 9.1.1996 anziché dal 22.6.1994 e del conseguente inquadramento nella qualifica di Vice ispettore nel ruolo degli ispettori di polizia a decorrere dal 9.1.1996 anziché dal 1° settembre 1995. ( ... ) Ora detto DPR 335/82 al citato art. 20 così recita: “E’ dimesso dal corso il personale che: …2) è stato per qualsiasi motivo assente dal corso per più di trenta giorni, anche se non continuativi, e di quarantacinque giorni per infermità riportata durante il corso. Nell’ipotesi che essa sia stata contratta a causa delle esercitazioni pratiche, il personale è ammesso a partecipare di diritto al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non abbia riportato sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione”.
29 ottobre 2002 - Tar Piemonte sentenza n. 110/2002 ( .. ) per l’annullamento del provvedimento del Questore di Torino in data 6 giugno 1997, prot. n. 12796/8, con cui è stata irrogata nei confronti del ricorrente la sanzione disciplinare del richiamo scritto, nonché di ogni altro atto presupposto, preordinato o conseguente; ( .. ) FATTO Il ricorrente, ispettore capo della Polizia di Stato in servizio a Torino, espone di essere stato contattato telefonicamente in data 4 aprile 1997, alle ore 17 circa, mentre era in servizio, da un ispettore in servizio presso la stessa sede, che lo ha informato di avere intenzione di eseguire un’operazione di polizia giudiziaria in Comune di Brandizzo.
22 ottobre 2002 - Tar Emilia Romagna sentenza n. 914/2002 depositata in cancelleria il 4 luglio 2002 (..)per l'annullamento del decreto 25.10.2000, notificato il 6.11.2000, con il quale veniva disposta la destituzione del ricorrente a far tempo dal 7.11.2000. (..) FATTO E DIRITTO Il ricorrente, Assistente della Polizia di Stato .............., contesta il provvedimento di destituzione (25 ottobre 2000 del Capo della Polizia) irrogatagli, su proposta del Consiglio Provinciale di Disciplina, per essersi intrattenuto, durante la notte del 30 marzo 1999, in auto di servizio con una prostituta straniera (che il ricorrente stesso afferma essere stata sua confidente nell’ambito di un’indagine in corso), con la quale avrebbe consumato un rapporto orale.
15 ottobre 2002 - Corte Costituzionale sentenza n. 415/1991 - SENTENZA -nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, primo comma, lett. b) del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737 (Sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti) promosso con ordinanza emessa il 20 dicembre 1990 dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia sul ricorso proposto dal Questore di Ragusa p.t. ed altro contro ..............., iscritta al n. 324 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale dell'anno 1991.(...)in fatto -Nel prendere cognizione - in sede di appello - di un provvedimento di destituzione di diritto di un agente della polizia di Stato, emanato prima dell'entrata in vigore della legge 10 ottobre 1986, n. 668, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia, con ordinanza 29 dicembre 1989, sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, primo comma, lett. b), del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737, che prevedeva la destituzione di diritto del dipendente che, a seguito di condanna penale, fosse stato interdetto anche temporaneamente dai pubblici uffici.
14 ottobre 2002 - TAR Toscana sentenza sul ricorso n. 289 del 2000, proposto da Izzo Pasquale (...) per l’annullamento previa sospensiva del decreto di destituzione dall’Amministrazione della Pubblica Sicurezza, con decorrenza dal 30 novembre 1999, emesso dal Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza il giorno 29. 11. 1999, notificato al ricorrente in pari data, e dell’ulteriore atto presupposto delibera del Consiglio Provinciale di Disciplina della Questura di Firenze del 25.9.1999, notificata anch’essa il 29.11.1999 e comunque di qualsiasi provvedimento conseguente o connesso con quelli impugnati; (...) DIRITTO Il ricorso è privo di fondamento e va respinto. E’ da disattendere, anzitutto, il primo motivo di gravame, con il quale l’istante deduce la perenzione del procedimento disciplinare, ex art. 120 del T.U. n. 3/1957, per decorso di un termine, superiore a 90 giorni, tra un atto e l’altro del procedimento stesso. Al riguardo il ricorrente prospetta che il Consiglio Provinciale di disciplina è stato costituito dal Questore di Firenze (decreto 3.8.1998) ben 101 gg. dopo la nota del Questore stesso in data 24.4.1998, di richiesta alle Segreterie provinciali S.I.U.L.P., S.A.P. e F.S.P. di indicare i nominativi di due dipendenti per la costituzione del collegio disciplinare.
30 settembre 2002 TAR Sicilia sentenza n. 4371/2001 depositata in cancelleria 8 luglio 2002 PER L’ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE- del decreto di destituzione n. 333 - c/1061 datato 16 agosto 2001 e notificato al ricorrente il 20 agosto 2001, con il quale il Capo della Polizia ha inflitto al ricorrente nella qualità di Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato, la sanzione disciplinare della destituzione dall’impiego a decorrere dal giorno successivo dalla notifica del citato provvedimento;...P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Prima, accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato;-----------
24 settembre 2002 - TAR Lombardia sentenza sul ricorso n. 4242 del 2001 - per l'annullamento del decreto 1 agosto 2001 n. 333-D/34218, notificato il 21.9.2001, con cui il Capo della Polizia, Direttore generale della pubblica sicurezza, ha inflitto al ricorrente la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per cinque mesi.
13 settembre 2002 - TAR Emilia Romagna sentenza 1611/01 Reg. Ric. depositata il 20 maggio 2002 per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,del decreto 15 maggio 2001, con il quale il Capo della Polizia ha inflitto al ricorrente la sanzione disciplinare della pena pecuniaria pari a 3/30 di una mensilità dello stipendio e degli altri assegni a carattere fisso e continuativo - FATTO E DIRITTO Con l’epigrafato ricorso l’Ispettore Superiore della Polizia di Stato .................... impugna il provvedimento (15 maggio 2001 del Capo della Polizia) applicativo della sanzione della riduzione di un decimo dello stipendio, per infrazioni contestategli con lettera 27 dicembre 2000 del funzionario istruttore, riconducibili ai punti 1 e 2 dell’art. 7 del DPR n. 737/81.
10 settembre 2002 - TAR Emilia Romagna sentenza n. 1385/1998 Reg. Ric depositata il 31 gennaio 2002 F A T T O Con provvedimento del Capo della Polizia in data 22 giugno 1998, adottato a conclusione di un procedimento disciplinare, l’Agente Scelto della Polizia di Stato ................ è stato destituito dall’Amministrazione della Pubblica Sicurezza a decorrere dal 25 giugno 1997, nel presupposto che ricorrevano gli estremi di cui ai nn.1, 3 e 4 dell’art.7 del D.P.R. 25 ottobre 1981 n.737.
7 settembre 2002 Procedimento disciplinare con tesi difensiva perchè " espletava un turno di servizio differente da quello previsto sul foglio di servizio ( mancanza di cui all' art. 4 n. 1 DPR 737/81 ) a cura di Gianclaudio Vianzone
30 luglio 2002 - TAR Sicilia - sentenza 218/02 depositata in Cancelleria 25.1.2002 - PER L'ANNULLAMENTO previa sospensione, del decreto del Capo della Polizia n. 333-D/10651 del 18.7.1996, con cui il ricorrente è stato destituito dall’Amministrazione della P.S., nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale.
9 luglio 2002 TAR Veneto I^ Sezione per l’annullamento a) del decreto n. 333-D/55878 del Ministero dell’Interno del 18 aprile 2000, con il quale è stata disposta la cessazione dal servizio per destituzione del ricorrente a decorrere dal 10.2.1999; b) del provvedimento del Consiglio di Disciplina della Questura di Belluno del 13 marzo 2000, con il quale è stata disposta la destituzione del ricorrente; di ogni altro atto annesso, connesso o presupposto, compreso il provvedimento del Questore di Belluno con il quale è stata istituita la Commissione; di Disciplina per l’anno 2000.
1° luglio 2002 - TAR Liguria sentenza n. 509/2002 depositata in cancelleria il 2 maggio 2002 per l’annullamento dei seguenti provvedimenti: rigetto ricorso gerarchico in data 29.91998 e atto n°2.8.324 avente ad oggetto l’irrogazione del richiamo orale, nonché di ogni altro atto, compreso la nota n°300 del 10.4.1998 -Nei confronti del ricorrente, agente scelto della polizia di stato, venivano adottate due diverse sanzioni disciplinari, consistenti nel richiamo scritto e nel richiamo orale
27 giugno 2002 - TAR Umbria - Ricorso 181/2000 depositato in cancelleria il 19.12.2001 per l'annullamento del decreto 333/D/71799 del Capo della Polizia di Stato datato 22 dicembre 1999 e notificato all’attuale ricorrente il 18 gennaio 2000 presso l’Ufficio personale della Questura di Perugia e irrogante la misura disciplinare della sospensione dal servizio per mesi 1 nonché per l’annullamento di ogni atto consequenziale al prefato provvedimento disciplinare.
13 giugno 2002 - Corte Costituzionale sentenza n° 394 depositata in cancelleria l 4 dicembre 1998 - Consulta: le commissioni di disciplina per poliziotti sono organi amministrativi - Contro le decisioni non sarà più necessario il ricorso in Cassazione
10 giugno 2002 - TAR Sardegna - sentenza n. 211/02 depositata in segreteria 25 febbraio 2002 - per l'annullamento del decreto 9/1/1999 n°333-E/RC 9/8 con cui il Capo della Polizia ha inflitto al ricorrente la sanzione disciplinare della destituzione..Con istanza in data 14 aprile 1998, il dr. ............... – direttore tecnico principale chimico, in servizio presso il Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica di Cagliari – premesso di essere candidato nelle elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale di Ferruzzano, fissate per il successivo 24 maggio, ha chiesto di essere collocato “in posizione di aspettativa speciale con assegni dall’accettazione della candidatura fino allo svolgimento delle elezioni così come stabilito dall’art. 81, 2°comma, della L. 121/81
10 giugno 2002 - TAR Emilia Romagna - sentenza depositata il 31 gennaio 2002 per l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento di destituzione del 22 giugno 1998....Con provvedimento del Capo della Polizia in data 22 giugno 1998, adottato a conclusione di un procedimento disciplinare, l’Agente Scelto della Polizia di Stato ............... è stato destituito dall’Amministrazione della Pubblica Sicurezza a decorrere dal 25 giugno 1997, nel presupposto che ricorrevano gli estremi di cui ai nn.1, 3 e 4 dell’art.7 del D.P.R. 25 ottobre 1981 n.737.
9 giugno 2002 - TAR Emilia Romagna - sentenza n. 597/2002 depositata in segreteria il 17 aprile 2002 per l’annullamento del provvedimento 5 febbraio 2001, recante sanzione disciplinare.....Il ricorrente, Vice Prefetto aggiunto, impugna il provvedimento con cui gli viene irrogata la sanzione disciplinare della sospensione dalla qualifica per un mese, in relazione alla lettera 26 giugno 2000, dal medesimo indirizzata in via personale al Direttore Generale del Personale del Ministero dell’Interno; ed avverso tale atto deduce le censure di violazione degli articoli 3 e 7 legge 241/1990; del D.M. 142/2000; degli articoli 78, 80, 81, 83, 100-123 del D.P.R. n. 3/1957; degli articoli 3, 21, 24, 97, 113 Costituzione; delle norme sul procedimento disciplinare; nonché di incompetenza ed eccesso di potere sotto diversi profili
28 maggio 2002 - Consiglio di Stato sentenza n. 7684 - depositata in cancelleria 10 luglio 2001 per l'annullamento o la riforma della sentenza del 7 luglio 1994, n. 420, resa inter partes dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione prima.Il sig. ........... con atto notificato il 2 ottobre 1995, ha impugnato la decisione in epigrafe precisata con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana ha respinto il ricorso da lui proposto per ottenere l’annullamento dei provvedimenti con i quali gli erano state inflitte la sanzione disciplinare della “deplorazione” e quella della riduzione di 1/3 dello stipendio, nonché per l’annullamento del provvedimento di trasferimento dal Commissariato della Polizia di Stato di Montevarchi alla Questura di Arezzo
23 marzo 2002 Cassazione Sezione Lavoro sentenza n. 4187 , Pres. Genghini, Rel. Vidiri .In caso di procedimento disciplinare, il lavoratore che fornisce giustificazioni scritte può chiedere anche di essere ascoltato per difendersi oralmente
11 febbraio 2002 TAR Toscana ricorso 723/2001 per l'annullamento Previa sospensione dell’esecuzione, del Decreto del Ministero dell’Interno - Dipartimento Pubblica Sicurezza - emesso il 28.12.2000, notificato l’11.03.2001, con cui è stata inflitta al ricorrente la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per la durata di mesi 6 (sei), a decorrere dal giorno successivo a quello di notifica dell’impugnato provvedimento; della Deliberazione del Consiglio Provinciale di Disciplina per il Personale della Polizia di Stato della Provincia di Pistoia - presso la Questura di Prato - emessa il 02.10.2000, con cui si deliberava, con tre voti a favore e due contrari, doversi proporre l’irrogazione al ricorrente della sanzione disciplinare sopra citata, nonchè di qualsiasi altro atto che sia o possa considerarsi presupposto, consequenziale, connesso ed effettuale degli atti sopra impugnati e che con gli stessi sia posto sempre in rapporto di correlazione
5 febbraio 2002 TAR CALABRIA per l'annullamento previa sospensione del provvedimento del 2.11.2000 col quale il Capo della Polizia ha inflitto al ricorrente la sanzione disciplinare della pena pecuniaria di 1/30 per comportamento negligente;
16 gennaio 2002 TAR VENETO per l'annullamento del provvedimento prot. n. 2.8.8857.1 del 16 ottobre 2001 con cui il dirigente del II Reparto mobile di Padova ha inflitto al ricorrente la sanzione disciplinare della deplorazione per la seguente mancanza: “invitato dalla Direzione ai sensi dell'art. 9 del d.P.R. n. 904/83 ad effettuare esami clinici specifici si rifiutava di ottemperare, ponendo in essere un comportamento che non consentiva alla Direzione di verificare le sue condizioni psico -fisiche, in funzione della delicatezza dei compiti da svolgere in qualità di appartenente alla Polizia di Stato”;
19 dicembre 2001 TAR UMBRIA per l'annullamento - del decreto n. 333-C/22073-1 reso l’1 marzo 2001 e notificato al ricorrente il 26 aprile 2001, con il quale il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza gli ha inflitto la sanzione disciplinare della Deplorazione ai sensi dell’art. 5 numero 1) D.P.R. 25 ottobre 1981 n. 737 “… per la mancanza sintetizzata nella seguente motivazione: si rendeva responsabile di grave negligenza nell’adempimento dei propri doveri”.
TAR Calabria 12 dicembre 2001 - depositata 5 febbraio 2002 - insufficiente affermazione apodittica negligenza ai fini dell'applicazione delle sanzioni disciplinari - e' necessario riscontrare comportamento diligente idoneo ad evitare negligenza e conseguente applicazione della sanzione
17 ottobre 2001 - TAR EMILIA ROMAGNA SEZIONE DI BOLOGNA - per l’annullamento del provvedimento del Ministero dell’Interno – Direzione Generale dell’Amministrazione Generale e per gli Affari del Personale – Ser. Sez. II Div. III, comunicato al ricorrente con nota prot. n. M/11507 Bis del 20/10/2000, e notificata in data 3/11/2000, con la quale è stata comunicata al Sig. ........... l’interruzione della procedura per il passaggio nei ruoli delle amministrazioni civili del Ministero dell’Interno a seguito dell’istanza presentata dal medesimo quale destinatario dei benefici di cui al D.P.R. 339/82 (doc. n. 1);
11 luglio 2001 TAR EMILIA ROMAGNA SEZIONE PRIMA per l’accertamento del diritto dei ricorrenti: 1) al computo nella base pensionabile delle due ore di straordinario settimanale prestato ai sensi del DPR 23.6.1988 n. 234; 2) al computo nella base contributiva ai fini dell’indennità di buonuscita delle predette ore di straordinario e dell’indennità pensionabile di polizia, di cui all’art. 43 della legge 1.4.1981 n. 121
28 marzo 2001 TAR Campania - per l’annullamento 1)del decreto del Capo della Polizia di Stato datato 1.2.99; 2)per quanto possa occorrere, del decreto del Capo della Polizia di Stato datato 7.1.98; 3)del provvedimento del Consiglio provinciale di disciplina, con il quale è stata proposta la sanzione della sospensione dal servizio per la durata di quattro mesi; 4)degli atti presupposti in preordine e conseguenza;
12 marzo 2001 TAR LIGURIA per l'annullamento - 1) del decreto ministeriale n.333-D/99993 del 19/7/1999 con cui è stata inflitta all’odierno ricorrente la sanzione disciplinare del richiamo scritto di cui all’art.3 n.3 del DPR n.737/1981; - 2) di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti ancorchè non eventualmente conosciuti.
16 gennaio 2001 Consiglio di Stato Sezione IV - assistente della Polizia di Stato, con ricorso al TAR del Lazio, impugnava il decreto del Capo della Polizia 20 giugno 1995, con il quale gli è stata inflitta la sanzione disciplinare della destituzione dal servizio, ai sensi dell'art. 7, nn. 1, 2, 3 e 4 del D.P.R. n. 737/1981, a seguito del procedimento disciplinare, avviato dall'Amministrazione in conseguenza della sentenza della IV Sezione Penale della Corte di Appello di Milano, passata in giudicato in data 1 novembre 1994, di condanna ad anni uno, mesi uno e giorni venti per il reato di ricettazione (non dovendosi procedere in ordine al reato di associazione a delinquere, per il quale lo stesso ricorrente era stato condannato, insieme ad altro reato, in primo grado)
Procedimento disciplinare con tesi difensiva per " violata consegna" ( art. 4 n. 18 DPR 737/81 ) a cura di Gianclaudio Vianzone
Procedimento disciplinare con tesi difensiva per " allontanamento posto di servizio " ( art. 5 n. 1 DPR 737/81 ) a cura di Gianclaudio Vianzone
Procedimento disciplinare con tesi difensiva per " comportamento non conforme al decoro " ( art. 4 n. 18 DPR 737/81 ) a cura di Gianclaudio Vianzone
Procedimento disciplinare con tesi difensiva " obiettivi sensibili " ( art. 3 n. 3 DPR 737/81 ) a cura di Gianclaudio Vianzone
Procedimento disciplinare con tesi difensiva perchè " permetteva ad ignoti di impossessarsi dello zainetto contenente la patente di guida per la conduzione dei veicoli in servizio di Polizia " ( art. 4 n. 1 DPR 737/81 ) a cura di Gianclaudio Vianzone
Procedimento disciplinare con tesi difensiva per " mancata presentazione in servizio a causa di sciopero " ( art. 3 n. 3 del DPR 737/81 ) a cura di Gianclaudio Vianzone
Procedimento disciplinate con tesi difensiva per " comportamento indisponente nei confronti del Suo Superiore gerarchico " ( art. 3 n. 6 DPR 737/81 ) a cura di Gianclaudio Vianzone
10 maggio 2001 rapporto tra giudizio penale e procedimento disciplinare - assoluzione perche' fatto non sussiste o non costituisce illecito penale - applicabilità assoluzione penale a procedimento disciplinare - eventuale nocumento immagine amministrazione deve essere dimostrato - insufficiente affermazione apodittica
Il ricorrente, assistente capo della Polizia di Stato, riferisce che, su denuncia di un autotrasportatore nella quale si prefigurava un reato di concussione, è stato rinviato a giudizio e, quindi, sospeso dal servizio in via cautelare in data 9/8/1993, successivamente condannato con sentenza del Tribunale in data 5/10/1993 e poi assolto con sentenza della Corte d’Appello “ perché il fatto non sussiste”.
Legale la disparità di trattamento in materia disciplinare (Cassazione 14485/2001)
TAR Toscana respingimento corso formazione v.sovrintendente per sanzioni disciplinari
TAR Puglia sentenza per annullamento sospensione cautelare sui ricorsi riuniti nn. 3518/1991 e 1411/1992
Consiglio di Stato ricorso in appello 6410/99 - annullamento decreti di destituzione
TAR Puglia ricorso 317/91 per annullamento trasferimento altra sede