Cass. pen. Sez. VI, (ud. 11-07-2006) 24-08-2006, n. 29406

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente

Dott. OLIVA Br...OMISSIS... - Consigliere

Dott. MARTELLA Ilario - Consigliere

Dott. COLLA Giorgio - Consigliere

Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sul ricorso proposto da:

D.P.A., n. a (OMISSIS);

avverso l'ordinanza del Tribunale di Venezia in data 5 aprile 2006;

udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giorgio Colla;

udito il Procuratore Generale nella persona del Sostituto Dott. Giovanni D'Angelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito il difensore avv. MANFREDINI Giovanni.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Venezia ha confermato, in sede di riesame, quella del G.I.P. del Tribunale di Padova del 23 marzo 2006, con la quale è stata sostituita la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di D.P.A. con quella degli arresti domiciliari: il D.P. era indagato, insieme con altri (tra i quali l'assistente capo della polizia di stato C.D., non ricorrente in questa sede), in ordine ai reati di cui agli art. 81, 319, 321 c.p.; art. 81 c.p.p., art. 326 c.p.p., comma 3; art. 81 c.p., art. 615 ter c.p., commi 1, 2, n. 1) e 3. Il D.P., quale titolare dell'agenzia privata di ...OMISSIS... "...OMISSIS... ...OMISSIS... ...OMISSIS... s.r.l.", era, infatti, accusato di avere corrotto il C. perchè gli fornisse notizie, dietro compenso in denaro, richiedenti l'accesso illegittimo al sistema informatico protetto da misure di sicurezza in uso alle forze di polizia (SDI). Il D.P. era accusato di servirsi del C. anche perchè quest'ultimo facesse richieste ai gestori di utenze telefoniche dei tabulati di telefonate che il C. consegnava al corruttore: si trattava, in ogni caso, di notizie tutte relative a intestazione di utenze telefoniche ovvero relative ad altri dati segreti su varie persone fisiche, anche di carattere particolarmente "sensibili" di interesse politico (in (OMISSIS)).

I gravi indizi di colpevolezza erano desunti da intercettazioni telefoniche sulla utenza del C.. Da dette intercettazioni (e in particolare da captazioni di colloqui del C. con il D. P., ovvero con M.P., funzionario della questura, coindagato nello stesso procedimento) emergeva la totale e permanente disponibilità del C. a porre in essere gli illeciti anzidetti, in favore del D.P. (ma anche di altri titolari di agenzie d'investigazione). Gli esiti delle intercettazioni erano confermati dalle risultanze dello stesso sistema informatico, in concomitanza con i colloqui telefonici captati. Infine, i gravi indizi erano confermati dalle dichiarazioni del D.P. che aveva riconosciuto di aver chiesto al C. informazioni utili per la sua attività di investigatore privato, negando però di avere mai richiesto notizie che dovevano rimanere segrete (quali quelle relative a tabulati telefonici).

Le esigenze cautelarti erano ravvisate nel pericolo di reiterazione dei reati per le ripetute condotte delittuose già poste in essere.

La sospensione dal servizio del C. non appariva sufficiente per escludere detto pericolo, perchè le informazioni che il D. P. otteneva non si limitavano a quelle provenienti dallo SDI ma anche a quelle provenienti da fonti interne a società di gestione telefonica o da altre fonti non ancora meglio individuate. Neppure la misura interdittiva appariva idonea, perchè l'effettivo svolgimento della attività di servizio del C. non costituiva presupposto necessario della attività delittuosa del D.P., attività che ben poteva essere reiterata attraverso altri canali di approvvigionamento che si andavano delineando nel corso delle ulteriori ...OMISSIS....

Per tali ragioni, misura adeguata appariva quella degli arresti domiciliari con divieto di conversazioni con persone diverse dai familiari.

Propone ricorso per cassazione l'indagato il quale formula i seguenti motivi.

1) Inosservanza delle norme processuali penali di cui agli artt. 267 e 271 c.p.p. ( art. 606 c.p.p., lett. c). Erroneamente il Tribunale aveva ritenuto utilizzabili le intercettazioni telefoniche. Infatti, il provvedimento autorizzativo non era motivato, se non in modo apparente, sulla assoluta indispensabilità delle intercettazioni. Il decreto autorizzativo del 19 aprile 2005 argomenta affermando che:

"Le intercettazione delle conversazioni sulle utenze indicate nella richiesta del P.M. appaiono assolutamente indispensabili ai fini della prosecuzione delle indagini, non esistendo allo stato altro parimenti adeguato mezzo di indagine per ricostruire l'attività posta in essere dagli indagati". Si tratterebbe dunque di una perifrasi del disposto normativo. Subordinatamente, osserva la difesa che il Tribunale del riesame non avrebbe potuto, come aveva ritenuto poter fare, integrare la motivazione affermando che altri mezzi sarebbero stati maggiormente suscettibili di svelare agli indagati l'esistenza di ...OMISSIS...: il provvedimento può essere integrato sino al momento iniziale delle intercettazioni ma non dopo. In ulteriore subordine la motivazione integrativa del Tribunale del riesame non sarebbe stata sufficiente a sanare il vizio originario.

Il concetto di assoluta indispensabilità non si risolve in quello di maggior efficacia investigativa, ma in quello di unico mezzo investigativo utile alla prosecuzione delle indagini.

2) Inosservanza delle norme processuali dell'art. 274 c.p.p., lett. c) e art. 292 c.p.p. ( art. 606 c.p.p., lett. c). La motivazione sulla esistenza della esigenza cautelare di cui alla lett. c) richiede una duplice valutazione e motivazione che tenga conto delle specifiche modalità e circostanze del fatto e della personalità dell'indagato "desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali" secondo il tenore letterale dell'art. 274 c.p.p., comma 1, lett. c). La personalità del D.P. non sarebbe stata minimamente valutata: la difesa aveva posto in evidenza una serie di elementi positivi riguardanti il D.P. estremamente seri e importanti, sull'indole, sulla condizione sociale e culturale, sullo stile di vita e sulla condotta anteatta dell'indagato i quali avrebbero dimostrato che si trattava di soggetto non incline a commettere "reati ulteriori e/o diversi rispetto a quelli che gli sono stati contestati". Comunque, non vi sarebbero in atti elementi precisi e concreti che rendano altamente probabile la ricaduta nel reato ipotizzata dal Tribunale.

Il ricorrente ha fatto pervenire memoria il 30 giugno 2006 con la quale illustra più approfonditamente il primo motivo.

Il ricorso è infondato.

Quanto al primo motivo occorre premettere quanto segue.

Il concetto di indispensabilità delle intercettazioni è funzionalmente preordinato al raggiungimento di un efficace esito investigativo, tale, cioè, da permettere agli organi delle indagini preliminari di raggiungere un utile e consistente risultato probatorio al fine di poter esercitare, con un buon livello di successo, l'azione penale, raccogliendo gli elementi di prova per il rinvio a giudizio. Si può concordare con la difesa sul fatto che deve trattarsi di unico mezzo per raggiungere quel risultato, purchè si tenga conto deve trattarsi di unico mezzo investigativo non solo per la scoperta del fatto-reato, ma di ogni altro elemento inerente alla imputazione (Sez. 2, Sentenza n. 2809 del 25/11/2005 Cc. (dep. 24/01/2006) Rv. 233365).

Va, altresì, ricordato che i decreti autorizzativi delle intercettazioni devono, per giurisprudenza consolidata, avere una motivazione sintetica purchè sufficiente e comprensibile.

Va, infine, affermato, sempre in via preliminare, che una motivazione pur sintetica ma comprensibile nella sua ratio decidendi e priva di vizi logici, può essere interpretata dagli organi delle impugnazioni alla luce degli elementi risultanti dagli atti, purchè esistenti al momento della emanazione del decreto, anche se non specificamente richiamati dalla motivazione del decreto impugnato. Questa opera del giudice della impugnazione non è un lavoro di integrazione della motivazione bensì di interpretazione della stessa attraverso la individuazione e la valorizzazione di dati (si ripete già esistenti in atti) che valgano a meglio chiarire il significato del provvedimento.

A questo proposito va rilevato, in primo luogo, che il contenuto della ordinanza impugnata, nella parte in cui impropriamente parla di integrazione, già fornisce una valida spiegazione del provvedimento del G.i.p. e rappresenta un ulteriore chiarimento di una motivazione già assunta dal giudice del provvedimento impositivo, il quale aveva voluto affermare che ogni altro strumento investigativo avrebbe avuto il risultato di compromettere o pregiudicare definitivamente i risultati probatori già raggiunti.

Ma alla luce di tali concetti, anche questa Corte può ben contribuire e chiarire, esaminando gli atti cui può avere accesso, il significato e la portata della motivazione del provvedimento del G.i.p.. Al quale proposito ben può farsi notare che solo a leggere le imputazioni, si comprende come il D.P. si servisse del C. per ottenere risultati che potevano ottenersi solo per mezzo della utilizzazione di sistemi informatici cui esclusivamente il personale di polizia, per la sua qualità, poteva avere accesso, che, invece, era precluso all'investigatore privato D.P.. C. procurava al D.P., in sintesi, dati estratti dallo SDI delle forze di polizia e tabulati telefonici. Orbene, tali richieste lasciavano certamente una traccia nei sistemi informatici compulsati, ma tale traccia era del tutto neutra ai fini delle indagini perchè, al massimo, poteva emergere da quei sistemi che C., quel determinato giorno, aveva fatto quella determinata richiesta. Da un punto di vista delle ...OMISSIS... tale risultato era completamente inutile perchè il C. poteva legittimamente accedere a quei dati.

Solo dimostrando che quegli accessi erano effettuati per favorire (peraltro dietro compenso) una attività illecita era indispensabile collegare il fatto dell'accesso al sistema informatico protetto alla concomitanza temporale con una richiesta del D.P.. Tale risultato non era possibile ottenere se non ricorrendo alla intercettazioni telefoniche.

Per quel che concerne il secondo motivo di ricorso, il Collegio ritiene di dover confermare di aderire all'orientamento giurisprudenziale, peraltro consistente, secondo cui, ai fini della configurabilità dell'esigenza cautelare del pericolo di reiterazione del reato, gli elementi di cautela possono essere tratti anche dalle specifiche modalità e circostanze del fatto, considerate nella loro obiettività, in quanto la valutazione negativa della personalità dell'indagato può desumersi tenendo presenti i criteri stabiliti dall'art. 133 cod. pen.; "...peraltro l'attribuzione alle medesime modalità e circostanze di una duplice valenza sia sotto il profilo della valutazione della gravità del fatto sia sotto quello dell'apprezzamento della capacità a delinquere discende dalla considerazione che la condotta tenuta in occasione del reato costituisce un elemento specifico significativo per valutare la personalità dell'agente" (v. tra le più recenti, Sez. 3, Sentenza n. 19045 del 18/03/2004 Ud. (dep. 23/04/2004), Rv. 228882).

Il giudice a quo ha correttamente motivato sulla personalità dando un peso prevalente agli elementi negativi consistenti nella "dimestichezza con cui gli odierni ricorrenti trattavano gli illeciti affari oggetto della incolpazione, addirittura facendo riferimento ad una sorta di tariffario vigente per le specifiche prestazioni, richiedendo le informazioni ed ottenendole in tempi strettissimi, anche in assenza del C. dalla propria postazione di lavoro, facendo evadere materialmente tali richieste dal suo superiore e coindagato M.": parole che esprimono icasticamente il pericolo di reiterazione dei reati.

Il ricorso va quindi rigettato e al rigetto consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 11 luglio 2006.

Depositato in Cancelleria il 24 agosto 2006