N.5015/2004

Reg. Dec.

N. 9878 Reg. Ric.

Anno 2003 
 


 

R  E  P  U  B  B  L  I  C  A     I  T  A  L  I  A  N  A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

      Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

D E C I S I O N E

sul ricorso in appello n. 9878 del 2003, proposto da

(omissis) Roberto,

rappresentato e difeso dall’avv.to Giuseppe Placidi ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso, in Roma, p.zza Cavour, 3,

c o n t r o

MINISTERO dell’INTERNO,

in persona del Ministro p.t.,

costituitosi in giudizio, ex lege rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso gli ufficii della stessa, in Roma, via de’ Portoghesi, 12,     

per l’annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, n. 6201/02.

      Visto il ricorso, con i relativi allegati;

     Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione appellata;

     Visti gli atti tutti della causa;

     Data per letta, alla pubblica udienza del 27 maggio 2004, la relazione del Consigliere Salvatore Cacace, nessuno essendo ivi comparso per le parti;

     Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O

Con l’appello in esame il ricorrente, vice questore aggiunto presso la Questura di Roma, chiede l’annullamento della sentenza n. 6201/02 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, il quale – investito del ricorso proposto dallo stesso avverso il provvedimento del Capo della Polizia, notificatogli il 18 agosto 1997, con il quale gli è stata inflitta la sanzione disciplinare della pena pecuniaria nella misura di cinque trentesimi di una mensilità dello stipendio e degli altri assegni a carattere fisso e continuativo, in ragione del fatto ch’egli non aveva indicato, in una istanza di congedo a suo tempo avanzata, la località ove intendeva risiedere durante il godimento dello stesso - lo ha respinto.

Deduce parte appellante, con unico motivo d’impugnazione, l’erroneità e contraddittorietà della sentenza impugnata, sia laddove ha ritenuto che non configurasse un “ingiustificato comportamento dilatorio” il fatto che la contestazione d’addebito disciplinare le fosse stata notificata dopo quaranta giorni dal fatto addebitatogli, sia laddove si è basata, sulla “centrale tematica della vicenda in contestazione”, sulle parziali interpretazioni degli avvenimenti fornite dalla Questura di Roma nella relazione prodotta in data 17 marzo 1997.

L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio, senza peraltro svolgere tesi difensive.

La causa è stata chiamata e trattenuta in decisione alla udienza pubblica del 25 maggio 2004.

D I R I T T O

1. – Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, investito del ricorso proposto dal sig. Roberto (omissis), vice questore aggiunto presso la Questura di Roma, avverso il provvedimento del Capo della Polizia, notificatogli il 18 agosto 1997 - con il quale gli è stata inflitta la sanzione disciplinare della pena pecuniaria nella misura di cinque trentesimi di una mensilità dello stipendio e degli altri assegni a carattere fisso e continuativo, in ragione del fatto ch’egli non aveva indicato, in una istanza di congedo a suo tempo avanzata, la località ove intendeva risiedere durante il godimento dello stesso - lo ha respinto.

2. – Deduce parte appellante, con unico motivo d’impugnazione, l’erroneità e contraddittorietà della sentenza impugnata, sia laddove ha ritenuto che non configurasse un “ingiustificato comportamento dilatorio” il fatto che la contestazione d’addebito disciplinare le fosse stata notificata dopo quaranta giorni dal fatto addebitatogli, sia laddove si è basata, sulla “centrale tematica della vicenda in contestazione”, sulle parziali interpretazioni degli avvenimenti fornite dalla Questura di Roma nella relazione prodotta in data 17 marzo 1997.

3. – Ritiene il Collegio che occorra acquisire, ai fini della decisione sul caso all’esame, il fascicolo di causa di primo grado, tuttora mancante agli atti.

All’incombente istruttorio provvederà il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, nei modi e nei términi indicati in dispositivo.

4. – Resta sospesa e riservata, fino all’ésito di tale adempimento, ogni decisione sul rito, nel mérito e sulle spese.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), non definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, sospesa e riservata ogni decisione sul rito, nel mérito e sulle spese, ordina al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, in persona del Direttore della Sezione prima ter, di depositare la documentazione di cui in motivazione presso la Segreteria di questa Sezione, entro il termine di 40 giorni dalla data di notificazione, o, se anteriore, dalla data di ricezione della comunicazione in via amministrativa, della presente decisione.

Fissa per il prosieguo della trattazione della causa l’udienza pubblica del 30 novembre 2004.

     Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì 25 maggio 2004, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta – riunito in Camera di consiglio con l’intervento dei seguenti Magistrati:

Paolo Salvatore            - Presidente

Filippo Patroni Griffi    - Consigliere

Antonino Anastasi        – Consigliere

Aldo Scola                   - Consigliere

Salvatore Cacace         - Consigliere, rel. est. 
 
 

L’ESTENSORE    IL PRESIDENTE

Salvatore Cacace        Paolo Salvatore

                               IL SEGRETARIO

Giuseppe Testa

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

6 luglio 2004

(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)

     Il Dirigente

     Giuseppe Testa 
 
 
 

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N. R.G. 9878/03