REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.2035/2009

Reg.Dec.

N. 3303  Reg.Ric.

ANNO   2004

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 3303 del 2004,  proposto dal Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,  domiciliato in Roma, via dei Portoghesi  n. 12;

contro

la sig.ra @@@@@@@ @@@@@@@ @@@@@@@, rappresentata e difesa dagli avv. -

per la riforma

della sentenza del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Sezione Autonoma per la Provincia di Bolzano, 10 dicembre 2003   n. 522;

     Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

     Visto l’atto di costituzione in giudizio della parte appellata;

     Esaminate le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

     Visti tutti gli atti di causa;

     Relatore alla pubblica udienza del 3 febbraio 2009 il Consigliere -

     Uditi l’avv. -

     Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

     La sezione IV di questo Consiglio di Stato, con decisione n. 1590/99, in riforma della sentenza di primo grado emessa dal TRGA, sezione autonoma di Bolzano, accoglieva il ricorso proposto dalla sig.ra @@@@@@@ @@@@@@@ @@@@@@@, disponendo la rinnovazione del procedimento disciplinare con il quale la ricorrente era stata destituita dal servizio. Tale sentenza veniva trasmessa al Ministero dell’Interno dalla Segreteria del Consiglio di Stato in data 15 ottobre 1999. 

     Il 25 gennaio 2000 è pervenuta alla ricorrente, ai sensi dell’art. 19 del DPR 25.10.1981, n. 737, la contestazione degli addebiti relativa ai fatti di cui al procedimento rinnovato.

     Con ricorso proposto davanti  al TRGA, sezione autonoma di Bolzano, la sig.ra @@@@@@@ @@@@@@@ @@@@@@@, ha quindi impugnato il provvedimento del 10 luglio 2000, con il quale il Capo della Polizia, a conclusione del procedimento rinnovato, l’ha destituita dal servizio a decorrere dal 20 novembre 1991, chiedendo l’annullamento di tale provvedimento e la reintegrazione nel ruolo, nel servizio e nelle mansioni, con condanna al risarcimento del danno pari alla retribuzione spettanti dalla data della destituzione a quella della reintegrazione, oltre ad interessi e rivalutazione ed all’integrale ricostruzione della posizione assicurativa e contributiva.

     Il TRGA ha accolto il ricorso, con la sentenza di cui all’epigrafe, ritenendo fondato il primo motivo di gravame, con il quale la ricorrente denunciava decadenza dall’azione disciplinare per violazione del termine di cui all’art. 119 del DPR 10 gennaio 1957, n. 3, applicabile al personale di polizia ai sensi dell’art. 31 DPR 25 ottobre 1981, n. 737.

     L'Amministrazione dell'Interno, odierna appellante, contesta le motivazioni contenute nella sentenza, sostenendo di contro che:

  1. avendo la decisione de qua espressamente disposto la rinnovazione del procedimento disciplinare, l’obbligo per l’Amministrazione non poteva che nascere in esito al ricorso per esecuzione del giudicato ex art. 27 n. 4 del R.D. 26.6.1924, n. 1054;
  2. comunque il termine di cui all’art. 119 DPR 10.1.1957 n. 3, non può che riferirsi alla sentenza passata in giudicato;
  3. nel caso di specie, non essendovi notificazione di parte, la conoscenza della decisione del Consiglio di Stato è avvenuta il 21 dicembre 1999 a mezzo di trasmissione da parte dell’Avvocatura dello Stato, non era certa la provenienza della decisione dal Consiglio di Stato ed il procedimento disciplinare è stato riattivato con la nomina del funzionario istruttore in data 14 gennaio 2000;
  4. anche i motivi assorbiti debbono intendersi infondati.

     Conclude quindi chiedendo, in riforma della sentenza appellata,  il rigetto del ricorso di primo grado.

     E’ costituita in giudizio la sig.ra @@@@@@@ @@@@@@@ @@@@@@@, che controbatte le tesi avversarie e ripropone cautelativamente i motivi assorbiti dal primo giudice. Conclude per il rigetto dell'appello.

DIRITTO

     L'appello è infondato.

     Oggetto dell’appello, proposto al Ministero dell'Interno, è la sentenza di cui all’epigrafe, con la quale il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Sezione Autonoma per la Provincia di Bolzano, ha accolto il ricorso della sig.ra @@@@@@@ @@@@@@@ @@@@@@@,  per l'annullamento del provvedimento con il quale il Capo della Polizia, con provvedimento del 10 luglio 2000, l'ha destituita dal servizio a seguito del procedimento disciplinare rinnovato dopo la decisione n. 1590/99, con cui la sezione IV di questo Consiglio di Stato aveva annullato l'originario provvedimento di destituzione.

     Il primo giudice ha annullato quest'ultimo provvedimento, in quanto ha ritenuto fondato il primo motivo di gravame, con il quale la ricorrente aveva denunciato la decadenza dall’azione disciplinare per superamento del termine di cui all’art. 119 del DPR 10 gennaio 1957, n. 3, applicabile al personale di polizia ai sensi dell’art. 31 DPR 25 ottobre 1981, n. 737. Secondo tale norma" quando il decreto del Ministro che infligge la sanzione disciplinare sia annullato per l'accoglimento di ricorso giurisdizionale o straordinario e la decisione non escluda la facoltà dell'amministrazione di rinnovare in tutto o in parte il procedimento, il nuovo procedimento deve essere iniziato a partire dal primo degli atti annullati entro trenta giorni dalla data in cui sia pervenuta al Ministero la comunicazione della decisione giurisdizionale ai sensi dell'art. 87 comma primo del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, ovvero dalla data di registrazione alla Corte dei conti del decreto che accoglie il ricorso straordinario od entro trenta giorni dalla data in cui l'impiegato abbia notificato al Ministero la decisione giurisdizionale o lo abbia costituito in mora per la esecuzione del decreto che accoglie il ricorso straordinario. Decorso tale termine il procedimento disciplinare non può essere rinnovato".  Nel caso di specie, risulta agli atti che copia della decisione n. 1590/99 è stata trasmessa a cura della segreteria della quarta sezione al Ministero dell'Interno in data 15 ottobre 1999 ed è pervenuta alla direzione centrale del personale in data 25 ottobre 1999. Mentre la contestazione degli addebiti è pervenuta alla interessata in data 25 gennaio 2000.

     L'appellante non contesta l'applicabilità della norma ma sostiene che il termine non aveva iniziato a decorrere per una serie di ragioni: perché l’obbligo specifico per l’Amministrazione di ottemperare può nascere solo a seguito dell’accoglimento del ricorso per l’esecuzione del giudicato ex art. 27 n. 4 del R.D. 26.6.1924, n. 1054; perché il termine di cui all’art. 119 del DPR 10.1.1957 n. 3, opera solo dopo che la sentenza sia passata in giudicato; perché, in mancanza di notificazione o di comunicazione tramite l’Avvocatura dello Stato, non è certa la provenienza della decisione dal Consiglio di Stato. Nessuna di queste ragioni medita di essere condivisa.

     Contrariamente a quanto ritenuto dall’Avvocatura dello Stato, la norma contenuta nell’art. 119 del DPR 10 gennaio 1957, n. 3, non ha natura processuale ma attiene al diritto amministrativo sostanziale, stabilendo un termine decadenziale alla rinnovazione dei procedimenti disciplinari annullati per evitare che tali vicende si protraggano nel tempo troppo a lungo, vanificando così le garanzie apprestate dalla legge.  Termine che, per espressa statuizione della legge, decorre alternativamente dal verificarsi di uno dei presupposti specificamente indicati, tra i quali va annoverata “ la comunicazione della decisione giurisdizionale ai sensi dell'art. 87 comma primo del R.D. 17 agosto 1907, n. 642,”, secondo il quale “ le decisioni sono comunicate alle autorità cui riguardano, per mezzo del Ministero dal quale queste dipendono ed a cui debbono essere tosto trasmesse dalla segreteria della sezione giudicante o da quella dell'adunanza plenaria.”  Presupposto che, come si è detto si era realizzato in data 25 ottobre 1999.

     Non ha quindi senso, sotto il profilo giuridico, sostenere che solo il passaggio in giudicato della decisione del Consiglio di Stato di annullamento degli atti dell’originario procedimento disciplinare avrebbe potuto far decorrere il termine di cui all’art. 119 DPR 10.1.1957 n. 3, ( vedi al riguardo Consiglio Stato , sez. IV, 10 maggio 2005 , n. 2232). Né può essere sostenuto che solo la comunicazione della decisione per tramite dell’Avvocatura dello Stato renderebbe certa la provenienza della decisione dal Consiglio di Stato. Non solo l’assunto non ha alcun fondamento nella legge o nei principio generali di diritto, ma, nel caso di specie si dimostra superfluo dato che rispetto a tale seconda comunicazione, avvenuta il 21 dicembre 1999, l’atto di contestazione dell’addebito, che indubbiamente rappresenta il momento di inizio del procedimento disciplinare ( Consiglio Stato , sez. VI, 29 maggio 2008 , n. 2533), comunicata alla interessata in data 25 gennaio 2000, sarebbe comunque tradivo rispetto al termine di trenta giorni stabilito dall’art. 119 del DPR 10.1.1957 n. 3.

     L’appello, pertanto, deve essere respinto.

     Sussistono motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

     Il Consiglio di Stato, sezione VI, respinge  l’appello e, per l’effetto.

     Spese compensate.

     Ordina che la presente decisione sia seguita dall’autorità amministrativa.

     Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3 febbraio 2009, con l’intervento dei signori: