REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.3137/2005

Reg.Dec.

N.  2940 Reg.Ric.

ANNO   2000

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 2940/2000 proposto dal Ministero per le Politiche Agricole e Forestali rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio eletto in Roma via dei Portoghesi n. 12;

contro

(omissis) rappresentato e difeso dall’avv. Lucio Valerio Moscarini con domicilio eletto in Roma via Sesto Rufo n. 23;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale dell’Abruzzo L’Aquila n. 604/1999;

     Visto il ricorso con i relativi allegati;

     Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’appellato;

     Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

     Visti gli atti tutti della causa;

     Alla pubblica udienza del 15 febbraio 2005 relatore il Consigliere Giancarlo Montedoro. Uditi altresì l’avv. dello Stato Aiello e l’avv. Moscarini;

     Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

     Il sig. (omissis), allievo guardia forestale, a decorrere dall’8 aprile del 1992 e, successivamente, guardia forestale a decorrere dal 6 novembre 1992, ed, infine agente del Corpo forestale dello Stato dall’8 agosto 1995 ha sempre prestato servizio presso il comando stazione di Avezzano.

     A seguito di ricovero resosi necessario per il verificarsi di uno stato ansioso depressivo, nell’estate del 1995, il (omissis) era ripetutamente sottoposto ad una serie di visite medico-legali, sia presso la C.M.O. di Chieti, sia presso le CIM.L. di Roma, in seconda istanza, venendo giudicato temporaneamente non idoneo al servizio.

     Ciò fino a quando, nel giugno del 1996, la Commissione di Chieti, riscontrandolo affetto da elementi di immaturità affettivo-emotiva in soggetto segnato da pregresso episodio psicotico, lo qualificava permanentemente non idoneo al servizio, con iscrizione dell’infermità alla VI ctg Tabella A.

     Il giudizio era peraltro riformato in seconda istanza, in data 19 luglio 1996, nel senso della temporanea inidoneità per 120 giorni al servizio militare.

     Al termine di tale periodo, in data 21 novembre 1996, la Commissione di prima istanza di Chieti ripeteva il precedente giudizio, mentre quella di seconda istanza, il 17 dicembre successivo, lo giudicava non idoneo al servizio nel Corpo forestale dello Stato ma idoneo per l’impiego in altri ruoli del servizio forestale o in altre amministrazioni dello Stato.

     Con l’atto impugnato era però sancita la cessazione dal servizio per infermità, ed avverso tale provvedimento, dopo un’istanza di riammissione in servizio in altri ruoli, propone ricorso il (omissis), deducendo in diritto i seguenti motivi:

     1) Mancanza del parere del Consiglio d’Amministrazione del Ministero, in violazione dell’art. 384 secondo comma del t.u. n. 3 del 1957, che ha escluso la persistente vigenza della norma speciale (art. 15 del d.lgs. n. 84 del 1948) relativa al Consiglio d’Amministrazione del Corpo Forestale dello Stato, o, alternativamente, dell’art. 3 della legge 4 maggio 1951 n. 538, che, per i provvedimenti di Stato del personale del Corpo Forestale dello Stato rinvia alla normativa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

     2) Eccesso di potere per contraddittorietà, errata valutazione ed insufficienza degli accertamenti, non essendo indicata nei giudizi medico-legali la menomazione dell’integrità psicofisica da cui deriverebbe l’inidoneità al servizio: la malattia riscontrata, tra l’altro, ha un’evoluzione netta in senso positivo od in senso negativo trasformandosi in schizofrenia;

     3) violazione di legge ed eccesso di potere per motivazione insufficiente ed illogica, difetto di istruttoria e travisamento, in quanto il giudizio tecnico è sbagliato, in riferimento all’art. 7 del d.p.r. n. 132 del 1991, secondo il quale solo le infermità ascrivibili alle categorie 1-2-3-4-5 della TABELLA A implicano la non inidoneità, mentre, per le altre, è necessaria una valutazione complessiva che nella specie non è stata compiuta;

     4) violazione dell’art. 8 del d.p.r. n. 132 del 1991, in quanto, per gli appartenenti al Corpo Forestale dello Stato che svolgono funzioni di polizia la inidoneità deve essere accertata da Commissioni composte ai sensi dell’art. 165 del d.p.r. n. 1092 del 1973 e, cioè, con la presenza di un rappresentante ufficiale medico del Corpo di appartenenza, che, nella specie, non ha partecipato alle operazioni di riscontro medico;

     5) mancato rispetto delle norme procedurali di cui all’art. 129 del t.u. del 1957, e di quelle integrative dell’art. 129 del d.p.r. 266/1987, che prevedono che, anteriormente alle dispense dal servizio, si valuti la possibilità di collocamento in altro ruolo, prevista anche dall’art. 1 del d.p.r. n. 388/92; l’idoneità ad altro impiego era stata, tra l’altro, ventilata anche dalla commissione di seconda istanza;

     6) in ultimo, in via subordinata, illegittimità costituzionale, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, della normativa di settore richiamata, in quanto discriminatoria del personale del Corpo Forestale dello Stato, rispetto al trattamento previsto, in caso di dispensa, sia per gli appartenenti alla Polizia di Stato, che per gli appartenenti alla Polizia penitenziaria, che per lo stesso corpo di polizia forestale delle regioni a statuto speciale.

     Il Ministero, costituendosi in giudizio, ha confutato i motivi di ricorso, chiedendone la reiezione.

     Il Tar ha accolto il ricorso.

     Appella il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, resiste in appello l’originario ricorrente, appellato.

DIRITTO

     L’appello è infondato.

     Il primo motivo d’appello è incentrato sulla contestazione della “valenza dinamica” del rinvio contenuto nell’art. 3 della legge 4 maggio 1951 n. 538 ai sensi del quale “per il mantenimento e la cessazione dal servizio per qualsiasi causa, per le malattie, ricoveri in ospedale e luoghi di cura, licenze di convalescenza e relativo trattamento economico, nonché per i trasporti in ferrovia, dei sottufficiali, guardie scelte, guardie ed allievi guardie, valgono le stesse norme stabilite per i pari grado del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza”.

     Si sostiene in appello, da parte dell’Amministrazione che tale disposizione opera un rinvio statico, alla normativa del 1948 regolante il Corpo delle guardie di P.S., rinvio materiale, che consente di ritenere tale normativa ancora valida ed efficace unicamente per il Corpo Forestale dello Stato, come ritenuto dal Consiglio di Stato nella sentenza 26 gennaio 1999 n. 54.

     Da tale profilo deriverebbe, secondo l’appellante, l’infondatezza di tutti i motivi di ricorso, svolti dal ricorrente ed articolati sull’asserita violazione della disciplina relativa al personale di Polizia.

     Riene il Collegio che l’art. 3 della l. 4 maggio 1951 n. 538 alla regolamentazione operante, per le singole materie corrispondenti, nei confronti del personale del corpo delle guardie di pubblica sicurezza deve intendersi limitato alle sole disposizioni per le quali il richiamo appare eseguibile, ed abbia natura di rinvio dinamico, ma con il limite indicato.

     Certo al Corpo Forestale non appare applicabile l’intera riforma dell’Amministrazione di pubblica sicurezza (l. 1 aprile 1981 n. 121 e decreti delegati relativi) sia per la natura dichiaratamente settoriale della riforma, sia perché l’art. 16 della l. n. 121 del 1981 prevede il mantenimento del pregresso vigente ordinamento per una serie individuata di “forze di polizia” fra cui il corpo forestale dello Stato.

     Ciò comporta che il rinvio dinamico opera per i soli aspetti compatibili, per quanto qui interessa, per la disciplina della cessazione dal servizio restano applicabili agli appartenenti al corpo forestale dello Stato le norme specifiche (l. 3 aprile 1958 n. 460; 26 luglio 1961 n. 709 e successive modifiche; d.p.r. 29 dicembre 1973 n. 1092 per la parte relativa al personale militare), nonché le altre norme attuate per relationem dell’ordinamento di p.s. anteriore alla riforma, il quale, se non è più vigente per i suoi originari utenti è, tuttavia, da ritenere “cristallizzato” per i destinatari diversi, in conseguenza della operatività del rinvio dinamico e del limite del citato art. 16.

     Un ulteriore norma di rinvio “dinamico” si trova nell’art. 61 del d.p.r. 29 dicembre 1973 n. 1092 che recita “Al personale della carriera dei capi reparto e capi squadra e della carriera dei Vigili del Corpo Nazionale dei vigili del Fuoco, nonché ai sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo Forestale dello Stato si applicano le disposizioni stabilite nel presente capo per le corrispondenti categorie di militari; per il caso di dimissioni si applica il terzo comma dell’art. 52”.

     I sottufficiali del Corpo Forestale dello Stato, per quanto attiene alla cessazione dal servizio per qualsiasi causa, sono, quindi, soggetti all’applicazione delle norme dei pari grado del Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza (CdS VI, 26 gennaio 1999 n. 54) con un rinvio che deve intendersi di natura dinamica, salva l’inapplicabilità di disposizioni settoriali ed incompatibili.

     Ne deriva l’infondatezza del primo motivo di ricorso.

     Va, peraltro, rilevato che la dispensa del ricorrente ha insistito nel motivo di ricorso relativo alla mancata acquisizione del parere del Consiglio d’Amministrazione del Ministero d’appartenenza, motivo autonomo, essendo fondato sulla violazione degli artt. 129 e 146 del t.u. imp. civ. Stato dalla questione della natura del rinvio di cui all’art. 3 l. 538/1991.

     Effettivamente, a giudizio del Collegio, tale motivo è fondato.

     Il parere del Consiglio d’Amministrazione sulle dispense dal servizio è una garanzia procedimentale concessa dall’ordinamento a tutti i dipendenti pubblici ed esistente da tempo risalente (R.D. 5 settembre 1895 n. 603 art. 12).

     Il d. lgs. 12 marzo 1948 n. 804 recante “norme di attuazione per il ripristino del Corpo Forestale dello Stato”, circa la natura giuridica del personale ha chiarito che il “personale del Corpo forestale dello Stato è, a tutti gli effetti, personale civile dello Stato ed è soggetto alle disposizioni del relativo stato giuridico”.

     L’art. 15 del d. lgs. n. 804 del 1948 ha poi previsto che i provvedimenti riguardanti il personale del Corpo forestale dello Stato dovessero essere adottati previo parere del Consiglio d’Amministrazione del Corpo forestale dello Stato.

     Il t.u. di cui al d.p.r. n. 3/1957 ha previsto con l’art. 384 co. 2, che rimanessero ferme le disposizioni speciali valevoli per il Corpo Forestale dello Stato, tranne che per quanto riguardava la composizione e le attribuzioni del Consiglio di Amministrazione dello stesso Corpo Forestale.

     Il legislatore del citato t.u. del 1957 doveva conciliare, la natura civile del rapporto di impiego del personale del Corpo Forestale con le particolari funzioni, anche di pubblica sicurezza, svolte dallo stesso.

     Di qui la scelta particolare di considerare valevole anche per dette categorie di dipendenti lo status di dipendente pubblico dettato in via generale nel t.u., con salvezza delle disposizioni già esistenti di carattere speciale, ciò in forza di una tendenza evolutiva dell’ordinamento che non travolge la specialità degli ordinamenti particolari, storicamente affermatasi in precedenza, ma cerca una “composizione” ed “armonizzazione” fra l’incedere delle riforme di carattere generale e le discipline di settore.

     Tra le disposizioni speciali che non vengono mantenute ferme vi sono, però, proprio quelle relative alla composizione ed alle attribuzioni del Consiglio di Amministrazione.

     Ciò induce a ritenere che non sia venuto meno l’istituto garantistico del parere, trattandosi solo d’individuare il diverso organo collegiale del personale deputato ad esprimerlo.

     Orbene la Sezione ritiene, che, venuto meno il parere del Consiglio d’Amministrazione del Corpo, sia applicabile l’art. 129 del d.p.r. n. 3 del 1957, secondo cui “la dispensa è disposta con decreto motivato, sentito il Consiglio d’Amministrazione”.

     Si tratta del Consiglio d’Amministrazione del Ministero d’appartenenza.

     L’art. 384 co. 2 del d.p.r. n. 3 del 1957 non può essere inteso nel senso di avere eliminato un istituto garantistico esistente per il personale civile e militare sin dalla fine del 1800 (R.D. 5 settembre 1895 n. 603 art. 12) e costantemente presente anche nella legislazione dei “forestali” anche quando il Corpo Forestale dello Stato era organizzato e denominato in modo diverso (prima del citato art. 15 del d. lgs. n. 804 del 1948 era contenuta nell’art. 27 del R.D. 3 ottobre 1929 n. 1997 recante “Regolamento per l’applicazione della legge 31 dicembre 1928 n. 3141 concernente l’amministrazione forestale, l’ordinamento della milizia nazionale forestale e l’azienda delle foreste demaniali dello Stato” e nell’art. 4 del decreto del Capo Provvisorio dello Stato 18 marzo 1947 n. 684).

     Evidentemente, quando il legislatore ha disciplinato unitariamente il pubblico ha razionalizzato la competenza in ordine al parere di cui all’art. 15 del d.lgs. n. 804 del 1948 prevedendo che esso fosse reso dal Consiglio d’Amministrazione del Ministero anche per il personale del Corpo Forestale dello Stato.

     In via generale, sull’applicabilità del d.p.r. n. 3/1957 al Corpo Forestale, non v’è discordia nella giurisprudenza (CdS VI 31.3.1987 n. 201; CdS VI 15.7.1992 n. 557).

     In ogni caso l’art. 3 l. n. 538 del 1951 dispone un rinvio “formale” o “dinamico” e pertanto comunque, stante il rinvio operato dall’art. 23 comma 5 della l. 121/1981 (in relazione all’art. 58 del D.P.R. 24.4.1982 n. 335) la disciplina applicabile è sempre quella degli artt. 129 e ss. del t.u. imp. civ. Stato.

     Ne consegue l’accoglimento di questo specifico motivo del ricorso originario, riproposto in appello, con la memoria 15.2.2005 della parte ricorrente ed il rigetto dell’odierno gravame appellatario.

     Per completezza, va rilevato che i verbali delle visite mediche, non precisando l’ascrizione dell’infermità del (omissis) a una delle prime cinque categorie della TABELLA A annessa al d.p.r. n. 834 del 1981 essendo il fondamento della dispensa impugnata, determinano la violazione dell’art. 7 del d.p.r. n. 132 del 1991 essendo mancata la “valutazione globale della situazione di cui al co. 2 del disposto normativo citato.

     L’Amministrazione ha poi omesso di valutare la possibilità di inserire il dipendente in altro ruolo del Corpo od in altra amministrazione civile dello Stato, come previsto dagli artt. 71 e 129 del t.u. imp. civ. Stato e come è principio generale nel caso in cui non sussista inidoneità assoluta (CdS Vi n. 1244 del 1999; CdS IV n. 111 del 1997).

     Da tutto quanto esposto deriva il rigetto dell’appello.

     Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

     Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe specificato, lo respinge.

     Condanna l’Amministrazione appellante al pagamento in favore dell’appellato delle spese processuali che liquida in euro 3000 per spese diritti ed onorari, oltre IVA e Cassa come per legge.

     Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

     Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2005 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

Claudio VARRONE   Presidente

Sabino LUCE    Consigliere

Luigi MARUOTTI   Consigliere

Lanfranco BALUCANI  Consigliere

Giancarlo MONTEDORO  Consigliere Est. 
 

Presidente

CLAUDIO VARRONE

Consigliere       Segretario

GIANCARLO MONTEDORO   ANNAMARIA RICCI 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 
 

il...16/06/2005

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186) 
 

Il Direttore della Sezione

MARIA RITA OLIVA 
 
 

CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta) 
 

Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa  
 

al Ministero.............................................................................................. 
 

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642 
 

                                    Il Direttore della Segreteria

 
 

N.R.G. 2940/2000


 

FF