REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 1058/07

Reg.Dec.

N. 4142 Reg.Ric

ANNO   2002

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello proposto da ...OMISSISVLD... ...OMISSISVLD..., rappresentato e difeso dall’Avv. Giancarlo Paris, con domicilio eletto in Roma via della Conciliazione 44 presso Giancarlo Paris;

contro

Ministero dell’Interno, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio in Roma via dei Portoghesi 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Abruzzo – L’Aquila n. 260/2001;

      Visto l’atto di appello con i relativi allegati;

      Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;

      Viste le memorie difensive;

      Visti gli atti tutti della causa;

      Alla pubblica udienza del 21 novembre 2006, relatore il  Consigliere G. Paolo Cirillo ed uditi, altresì, l’avv.to Paris e l’avv.to dello Stato Ferrante;

     Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

  1. Il sig. ...OMISSISVLD... ...OMISSISVLD... ha proposto ricorso innanzi al Tribunale contro il provvedimento ministeriale del 28.9.1994 n. 333-D/12039 di sospensione cautelare dal servizio di assistente capo della Polizia di Stato sino alla conclusione del procedimento penale, in cui era stata ipotizzata la commissione del reato di cui all’art. 479 c.p. da parte del medesimo.

      Il procedimento penale si concluso con l’assoluzione con formula ampia. Non essendo stato iniziato il procedimento disciplinare il provvedimento amministrativo è stato tacitamente revocato, tant’è che il sig. ...OMISSISVLD... è stato riammesso in servizio con reintegrazione nel servizio e nella posizione economica.

  1. Tale circostanza ha indotto il Tribunale a dichiarare, con la sentenza ora impugnata, la cessazione della materia del contendere e l’inammissibilità delle pretese alla corresponsione dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute, poiché essa costituiva domanda nuova.
  2. Propone ora appello il sig. ...OMISSISVLD..., deducendo che nella memoria depositata in data 9.12.2000 – dove è stata dedotta la circostanza della integrazione nel servizio – era stata proposta anche l’istanza per l’indennità sostitutiva di cui sopra e la declaratoria dell’illegittimità del provvedimento originario proprio al fine del suo riconoscimento.

      Pertanto il Tribunale avrebbe emesso una pronuncia errata e quindi da riformare.

  1. L’amministrazione si è costituita.
  2. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 21 novembre 2006.
    1. L’appello non è fondato.
    2. E’ stato impugnato il capo della sentenza con il quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso laddove viene chiesta l’indennità sostitutiva delle ferie non godute relative agli anni 1994-1995 e 1996.

      Il Collegio rileva che tale richiesta non è contenuta nel ricorso originariamente proposto, bensì nella memoria depositata in data 9 dicembre 2000, dove è stata dedotta anche la circostanza della integrazione nel servizio.

      Pertanto correttamente il Tribunale ha disposto l’inammissibilità della domanda, in quanto nel giudizio amministrativo l’oggetto è determinato unicamente dal ricorso, che nel caso di specie aveva un chiaro carattere impugnatorio e comunque non conteneva la richiesta in esame. È appena il caso di osservare che essa può essere proposta con un separato ricorso.

      In conclusione l’appello va rigettato e la sentenza va confermata.

    1. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del grado del giudizio.

P.Q.M.

      Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sull’appello proposto, lo rigetta e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.

      Spese compensate.

      Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

      Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21.11.2006 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione VI –, con l’intervento dei Sigg.ri:

Giorgio Giovannini    Presidente

Sabino Luce     Consigliere

Carmine Volpe     Consigliere

G. Paolo Cirillo     Consigliere Est.

Giuseppe Romeo     Consigliere

Presidente

f.to Giorgio Giovannini

Consigliere       Segretario

f.to Gianpiero Paolo Cirillo    f.to Vittorio Zoffoli 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 
 

il..................07/03/2007...................

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione

f.to Maria Rita Oliva 
 
 

CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta) 
 

Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa  
 

al Ministero.............................................................................................. 
 

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642 
 

                                    Il Direttore della Segreteria 
 
 

 
 

N.R.G. 4142/2002


 

PDS