REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 1058/07
Reg.Dec.
N. 4142 Reg.Ric
ANNO 2002
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello proposto da ...OMISSISVLD... ...OMISSISVLD..., rappresentato e difeso dall’Avv. Giancarlo Paris, con domicilio eletto in Roma via della Conciliazione 44 presso Giancarlo Paris;
contro
Ministero dell’Interno, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio in Roma via dei Portoghesi 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Abruzzo – L’Aquila n. 260/2001;
Visto l’atto di appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 21 novembre 2006, relatore il Consigliere G. Paolo Cirillo ed uditi, altresì, l’avv.to Paris e l’avv.to dello Stato Ferrante;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
Il procedimento penale si concluso con l’assoluzione con formula ampia. Non essendo stato iniziato il procedimento disciplinare il provvedimento amministrativo è stato tacitamente revocato, tant’è che il sig. ...OMISSISVLD... è stato riammesso in servizio con reintegrazione nel servizio e nella posizione economica.
Pertanto il Tribunale avrebbe emesso una pronuncia errata e quindi da riformare.
Il Collegio rileva che tale richiesta non è contenuta nel ricorso originariamente proposto, bensì nella memoria depositata in data 9 dicembre 2000, dove è stata dedotta anche la circostanza della integrazione nel servizio.
Pertanto correttamente il Tribunale ha disposto l’inammissibilità della domanda, in quanto nel giudizio amministrativo l’oggetto è determinato unicamente dal ricorso, che nel caso di specie aveva un chiaro carattere impugnatorio e comunque non conteneva la richiesta in esame. È appena il caso di osservare che essa può essere proposta con un separato ricorso.
In conclusione l’appello va rigettato e la sentenza va confermata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sull’appello proposto, lo rigetta e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21.11.2006 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione VI –, con l’intervento dei Sigg.ri:
Giorgio Giovannini Presidente
Sabino Luce Consigliere
Carmine Volpe Consigliere
G. Paolo Cirillo Consigliere Est.
Giuseppe Romeo Consigliere
Presidente
f.to Giorgio Giovannini
Consigliere Segretario
f.to Gianpiero Paolo
Cirillo f.to Vittorio Zoffoli
DEPOSITATA IN
SEGRETERIA
il..................07/03/2007...................
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
f.to Maria Rita Oliva
CONSIGLIO DI STATO
In Sede
Giurisdizionale (Sezione Sesta)
Addì...................................copia
conforme alla presente è stata trasmessa
al
Ministero..............................................................................................
a norma dell'art. 87
del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642
Il
Direttore della Segreteria
N.R.G. 4142/2002
PDS