REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.1122/2008

Reg.Dec.

N. 3293 Reg.Ric.

ANNO   2006

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 3293/06, proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

contro

@@@ @@@, rappresentato e difeso dall’avv. ----, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. ----- in Roma, viale ----

per l’annullamento

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione prima ter, 16 marzo 2005, n. 1900;

     visto il ricorso in appello, con i relativi allegati;

     visto l’atto di costituzione in giudizio dell’appellato;

     vista la memoria prodotta dall’appellato;

     visti tutti gli atti della causa;

     relatore all’udienza pubblica del 18 dicembre 2007 il consigliere ----

     ritenuto e considerato quanto segue.

FATTO E DIRITTO

     Il primo giudice, con la sentenza suindicata, ha accolto il ricorso proposto dal signor @@@ @@@ avverso il decreto del capo della Polizia in data 3 luglio 2001, con cui lo stesso è stato destituito dai ruoli dell’amministrazione.

     Il suddetto, assistente di pubblica sicurezza, è stato destituito, poiché:

     a) si era rifiutato di sottoporsi a vista specialistica e ad analisi presso il Servizio operativo centrale di sanità – Centro neurologia e psicologia medica;

     b) aveva precedenti disciplinari (ben cinque), “che dimostrano la totale mancanza del senso di responsabilità nonché la più assoluta inaffidabilità e incapacità di ravvedimento”.

     Secondo il primo giudice:

     - l’amministrazione avrebbe dovuto rispondere alla richiesta del signor @@@, il quale, solo al termine della visita con il medico presumibilmente di medicina generale, si era rifiutato di ottemperare a quanto da questi richiesto, in ordine a un’ulteriore visita, di natura specialistica, e ad analisi cliniche, e aveva addotto di volere conoscere previamente le ragioni della necessità di tali approfondimenti e di non essere stato comunque preavvisato in tempo;

     - l’amministrazione, ai sensi degli artt. 9 e 10 della 31 dicembre 1996, n. 675, avrebbe dovuto far conoscere all’interessato le ragioni specifiche dell’acquisizione di dati personali in materia di salute;

     - si sarebbero dovute valutare le circostanze attenuanti di cui all’art. 13 del d.p.r. 25 ottobre 1981, n. 737;

     - emergono valutazioni positive dai rapporti informativi depositati dal ricorrente e, in particolare, con riguardo al 2000.

     La sentenza viene appellata dal Ministero dell’interno per i seguenti motivi:

     1) l’invito a visita medica nei confronti del signor @@@ sarebbe stato disposto in base all’art. 9 del d.p.r. 23 dicembre 1983, n. 904;

     2) il suddetto avrebbe manifestato anomalie comportamentali; così che sarebbe apparso sospetto il suo rifiuto, senza motivazione, di sottoporsi a visita medica;

     3) il signor @@@, a seguito dell’accesso agli atti esercitato il 26 marzo 2001, avrebbe comunque avuto piena cognizione delle ragioni specifiche che avevano resa necessaria la sua sottoposizione a visita;

     4) gli episodi da cui è scaturito il provvedimento impugnato in primo grado risalirebbero al 2001, così che non ha rilievo il giudizio positivo sull’attività svolta nel 1999.

     Il signor @@@ si è costituito in giudizio, resistendo al ricorso in appello e, con successiva memoria, ha ulteriormente illustrato le proprie difese.

     Il ricorso in appello è fondato.

     Ai sensi dell’art. 9 del d.p.r. n. 904/1983, per gli appartenenti ai ruoli della polizia di Stato il giudizio di idoneità psicofisica al servizio nel ruolo di appartenenza può essere chiesto, nel corso del rapporto di impiego, “in relazione a specifiche circostanze rilevate d'ufficio”.

     Dagli atti (deliberazione del Consiglio provinciale di disciplina in data 12 giugno 2001) risulta che il signor @@@, il 10 marzo 2001, era stato invitato a presentarsi presso l’Ufficio sanitario provinciale per essere sottoposto ad accertamenti sanitari e che, al termine del colloquio con il sanitario, lo stesso veniva invitato dal dott. Sacco a recarsi presso le strutture sanitarie della Scuola Tecnica per essere sottoposto a visita specialistica ed analisi a causa della diagnosi clinica: “turbe comportamentali in soggetto con sospetto uso”.

     Ma il signor @@@ si rifiutava di sottoporsi a visita specialistica e analisi, adducendo di non essere stato avvertito in tempo e di non conoscerne i motivi.

     La sezione ritiene che il comportamento del signor @@@ e i suoi numerosi precedenti disciplinari legittimino, a prescindere da eventuali giudizi positivi contenuti nei rapporti informativi, l’irrogazione della sanzione della destituzione ai sensi dell’art. 7, comma 2, nn. 2) e 6), del d.p.r. n. 737/1981 (“atti che siano in grave contrasto con i doveri assunti con il giuramento” e “reiterazione delle infrazioni per le quali è prevista la sospensione dal servizio o per persistente riprovevole condotta dopo che siano stati adottati altri provvedimenti disciplinari”).

     Inoltre, le disposizioni di cui agli artt. 9 e 10 della l. n. 675/1996, riguardando il trattamento, la raccolta e la conservazione dei dati personali, non consentono all’interessato di sottrarsi alla sottoposizione a visita specialistica, tra l’altro disposta a causa di una specifica diagnosi clinica.

     Va rilevato, infine, che la circostanza per cui l’appellante ha svolto tesi in parte diverse da quelle sostenute in primo grado, quale resistente, non comporta l’inammissibilità, nemmeno parziale, del gravame.

     Il ricorso in appello, pertanto, deve essere accolto con l’assorbimento delle altre censure dedotte e, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado va respinto. Le spese del doppio grado del giudizio, sussistendo giusti motivi, possono essere compensate.

Per questi motivi

     il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta:

     a) accoglie il ricorso in appello;

     b) in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado;

     c) compensa tra le parti le spese del doppio grado del giudizio;

     d) ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

     Così deciso in Roma il 18 dicembre 2007 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, in camera di consiglio, con l’intervento dei signori:


 
 

Presidente

Consigliere       Segretario 
 

 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 
 

il...18/03/2008

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione

 
 

CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta) 
 

Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa  
 

al Ministero.............................................................................................. 
 

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642 
 

                                    Il Direttore della Segreteria

 
 

N.R.G. 3293/2006


 

FF