REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.3061/08

Reg. Dec.

N. 5856 Reg. Ric.

ANNO 2003 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 5856/2003 proposto dal Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici ha legale domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

@@@@@@@@ @@@@@@@@, non costituitosi;

per l’annullamento e/o la riforma

delle sentenze del T.a.r. Lombardia, Sezione staccata di Brescia, n. 376/2003, resa inter partes;

    Visto il ricorso con i relativi allegati;

    Visti gli atti tutti della causa;

    Relatore alla udienza pubblica del 26 febbraio 2008, il Consigliere ..

    Ritenuto quanto segue:

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

    1. Il vice sovrintendente della Polizia di Stato @@@@@@@@ @@@@@@@@ è stato sottoposto a procedimento disciplinare a seguito di sentenza penale passata in giudicato con la quale ha riportato la condanna alla pena di anni1 e mesi 4 di reclusione, nonché interdizione dai pubblici uffici della durata della pena inflitta, per tentato peculato (in concorso con alcuni colleghi) di 920 kg di rame di proprietà dell’Ente Ferrovie dello Stato di cui aveva la disponibilità in quanto addetto alla vigilanza del deposito ....

    Con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della pubblica sicurezza, adottato in data 11.4.2002, al @@@@@@@@ è stata inflitta la sanzione disciplinare della destituzione.

    2. Il T.a.r. Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha annullato il provvedimento di destituzione ritenendolo viziato da difetto di motivazione ed eccesso di potere per ingiustizia manifesta e disparità di trattamento, in quanto per lo stesso fatto penalmente rilevante, punito con la medesima sentenza, ad altro appartenente della Polizia di Stato è stata inflitta, con decreto del Capo della Polizia in data 12.9.2002, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio della durata di mesi 6.

    3. Contro tale sentenza ha proposto appello il Ministero dell’interno.

    4. All’udienza del 26 febbraio 2008, la causa è stata trattenuta per la decisione.

    5. L’appello merita accoglimento.

    6. Il Collegio ritiene che il provvedimento impugnato sia adeguatamente motivato in relazione alle disposizioni di cui all’art. 13, comma 1, D.P.R. n. 737/1981.  L’Amministrazione ha dato, infatti, conto di come l’anzianità di servizio costituisse per il dipendente una circostanza aggravante ed ha coerentemente evidenziato che i fatti accertati a carico del @@@@@@@@ erano di gravità tale da prevalere nettamente su qualsiasi altro elemento, quali l’assenza di procedimenti disciplinari ed il conseguimento di recenti giudizi positivi.

    7. Né risulta sussistente il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta (che il giudice di primo grado ha ritenuto fondato con particolare riferimento alla meno grave sanzione disciplinare irrogata nei confronti di un collega del ricorrente, che ha concorso nel medesimo reato, giudicato dal Consiglio provinciale di disciplina della Questura di Cremona).

    Come ha più volte rilevato la giurisprudenza amministrativa, invero, l’autonomia di ciascun procedimento disciplinare non consente raffronti o comparazioni con azioni disciplinari diverse o comportamenti asseritamene tenuti in casi analoghi dall’autorità titolare del potere disciplinare.

    Del resto, il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento presuppone necessariamente un rapporto di assoluta coincidenza tra la situazione dedotta in giudizio e quella richiamata a paragone, così da dimostrare l’esistenza di una condotta irrazionale da parte dell’Amministrazione.

    Per ritenere sussistente tale vizio non possono, quindi, essere presi in considerazione altri procedimenti disciplinari, atteso che ogni provvedimento disciplinare viene emanato a seguito di un’analisi di posizioni non omogenee e di fatti che, anche quando sono simili, presentano aspetti e sfumature diverse, e vanno apprezzati non solo nella loro oggettività, ma anche in relazione a circostanze ed elementi di carattere soggettivo.

    La circostanza, quindi, che ad altro dipendente, per lo stesso fatto sia stata irrogata una più tenute sanzione disciplinare, non basta per ritenere il provvedimento impugnato affetto da eccesso di potere.

    8. Alla luce delle considerazioni che precedono l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere respinto il ricorso di primo grado.

    9. Le spese del giudizio devono essere compensate, sussistendo giusti motivi.

P.Q.M.

    Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.

    Compensa le spese del giudizio.

    Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

    Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 26 febbraio 2008 con l’intervento dei Sigg.ri:

...

Presidente 
 

@@@@@@@@
 

Consigliere       Segretario

.

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 
 

Il 19/06/2008

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione


 
 
 

CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta) 
 

Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa  
 

al Ministero.............................................................................................. 
 

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642 
 

                                    Il Direttore della Segreteria

 
 

N.R.G. 5856/2003


 

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