N.1216/2007

Reg. Dec.

N. 5368

Reg. Ric.

Anno 2000 
 

R  E  P  U  B  B  L  I  C  A     I  T  A  L  I  A  N  A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

      Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso iscritto al NRG 5368\2000, proposto da ...omissismsmvld.... ...omissismsmvld.... rappresentato e difeso dall’avvocato Domenico Palma, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato Annarita Manna in Roma, via Cola di Rienzo n. 149;

contro

Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato ex lege domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, sede di Reggio Calabria, n. 1981 del 20 dicembre 1999.

Visto il ricorso in appello;

visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;

vista la memoria prodotta dalla parte appellante a sostegno delle proprie difese;

visti gli atti tutti della causa;

data per letta alla pubblica udienza del 6 febbraio 2007 la relazione del consigliere Vito Poli, uditi l’avv. Tonello su delega dell’avv. Palma e l’Avvocato dello Stato Ventrella;

ritenuto e considerato quanto segue:

FATTO E DIRITTO

1. L’appuntato dei C.C. ...omissismsmvld.... ...omissismsmvld.... veniva raggiunto da una proposta di cessazione dal servizio per scarso rendimento ai sensi dell’art. 12, lett. c), l. n. 1168 del 1961.Tutta la linea gerarchica esprimeva parere favorevole evidenziando le sanzioni di corpo comminate al militare (4 recanti la consegna, 3 recanti la consegna di rigore), ed il suo scarso ed inaffidabile rendimento essendo stato valutato per molti anni “inferiore alla media” ed “insufficiente”.

Conseguentemente, il Direttore generale per i sottufficiali e i militari di truppa dell’E.I. disponeva la cessazione dal servizio per scarso rendimento (cfr. decreto 9 luglio 1997).

Avverso tale atto (ed il consequenziale collocamento in congedo del 30 luglio 1997) insorgeva il ...omissismsmvld.... articolando le seguenti censure:

a) omessa contestazione degli addebiti disciplinari prodromici al provvedimento di dispensa per scarso rendimento assimilabile alla destituzione; eccesso di potere per difetto di motivazione, violazione dei principi che regolano il procedimento disciplinare;

b) violazione dell’art. 42, l. n. 1168 del 1961, perché non è stato rispettato il termine minimo a difesa fra il recapito dell’invito alla riunione della commissione di disciplina e la riunione stessa;

c) genericità dell’atto di contestazione degli addebiti, difetto di motivazione del provvedimento sanzionatorio, incongruità delle valutazioni sottese al giudizio di scarso rendimento.

2. L’impugnata sentenza ha respinto, con dovizia di argomenti, tutte le doglianze compensando le spese di lite.

3. Con ricorso ritualmente notificato e depositato il ...omissismsmvld.... ha interposto appello avverso la su menzionata sentenza del T.a.r.

4. Si costituiva l’intimata amministrazione deducendo l'infondatezza del gravame in fatto e diritto.

5. La causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 6 febbraio 2007. 

6. L’appello è infondato e deve essere respinto.

La sezione rileva, in primo luogo, che l’appellante non si è limitato a reiterare criticamente le censure articolate in prime cure, ma ha proposto profili nuovi non solo con ll’atto di gravame ma anche nella memoria del 7 gennaio 2007.

Tali motivi nuovi sono inammissibili perché articolati in violazione dell’art. 345, comma 1, c.p.c.

6.1. L’appello è infondato nel merito avendo l’amministrazione prima ed il T.a.r. poi fatto buon governo dei principi individuati dalla giurisprudenza in materia di dispensa dal servizio per scarso rendimento dei militari (sottufficiali, appartenenti al ruolo finanzieri, carabinieri e appuntati, in s.p.e. o in ferma volontaria cfr. ex plurimis Cons. Stato, sez. IV, n. 609 del 2006; sez. IV, n. 2770 del 2006; sez. IV, n. 4972 del 2003, cui si rinvia a mente dell’art. 9, l. n. 205 del 2000).

La norma sancita dall’art. 12, lett. c), l. n. 1168 del 1961 (in parte qua identica a quella di cui all’art. 15, lett. c), l. n. 833 del 1961 relativa ai finanzieri e appuntati del Corpo della Guardo di finanza perché novellate entrambe dalla l. n. 53 del 1989), prevede due distinte ed autonome ipotesi di dispensa dal servizio; la prima fondata sulla valutazione della scarsità del rendimento globale del finanziere; la seconda ancorata all’accertamento di una pluralità di gravi infrazioni disciplinari, reiterate nel tempo, e punite con la consegna di rigore.

6.2. Sulla falsariga di quanto previsto dall’art. 129, t.u. imp. civ. St. deve riconoscersi che tali provvedimenti non hanno natura sanzionatoria, dovendo, pertanto, escludersi l’estensione automatica di tutte le garanzie tipiche previste dalla disciplina legale propria del giudizio disciplinare. Né può affermarsi che la natura giuridica di tali provvedimenti sia mutata dopo la sentenza della Corte costituzionale 14 aprile 1995, n. 126, che in fattispecie di dispensa per incapacità non ancora governata dalla l. n. 241 del 1990, ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 33, l. n. 559 cit. (confrontandolo con il tertium comparationis individuato nell’art. 129 cit.), nella parte in cui non prevede che al sottufficiale proposto per la dispensa dal servizio sia assegnato un termine per presentare le proprie osservazioni e sia data la possibilità di essere sentito personalmente.

In ogni caso la dispensa per scarso rendimento, comporta un giudizio ampiamente discrezionale sulle prestazioni e sul comportamento del militare, giudizio che non deve necessariamente riguardare l’intero periodo di servizio, ma può concernere specificatamente quello espletato nel grado ricoperto, al fine di accertare se il soggetto sia o meno idoneo a disimpegnare col normale rendimento le relative attribuzioni.

Gli episodi della vita professionale presi in considerazione ai fini della adozione del provvedimento di dispensa (o di proscioglimento) non sono esclusivamente quelle apprezzabili nell’ottica disciplinare, ben potendo esprimere il disvalore morale, attitudinale e la scarsa qualità delle prestazioni lavorative rese durante l’espletamento del servizio.

6.3. Vagliando in estrema sintesi le censure di primo grado la sezione rileva che:

- il ricorrente è stato più volte espressamente ammonito a migliorare il proprio rendimento onde evitare l’apertura di un procedimento di dispensa ai sensi dell’art. 12, lett. c) cit.;

- nel particolare caso di specie, l’amministrazione non era affatto tenuta ad iniziare un procedimento disciplinare di stato per sanzionare la condotta scorretta e carente di professionalità del ricorrente;

- le doglianze che contestano la congruità dell’impugnata dispensa rispetto al curriculum del militare, oltre ad essere inammissibili perché incidenti sul merito della valutazione riservata all’amministrazione, sono palesemente infondate alla luce del pessimo andamento professionale registrato dalla documentazione personale dell’interessato;

- sicuramente inammissibile è la contestazione delle schede valutative e delle sanzioni irrogate mai tempestivamente impugnate;

- il ...omissismsmvld.... ha avuto pieno accesso alla proposta di dispensa ed ai relativi pareri sin dal lontano aprile 1997 ed ha potuto rendersi perfettamente conto della natura non disciplinare del procedimento.

7. In conclusione l’appello deve essere respinto.

Le spese di giudizio, regolamentate secondo l’ordinario criterio della soccombenza, sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso meglio specificato in epigrafe:

- respinge l’appello e per l’effetto conferma la sentenza impugnata;

- condanna l’appellante a rifondere in favore del Ministero appellato le spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi euro tremila\00.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 febbraio 2007, con la partecipazione di:

Gennaro Ferrari    - Presidente

Vito Poli Rel. Estensore       - Consigliere

Bruno Mollica    - Consigliere

Carlo Deodato    - Consigliere

Sandro Aureli    - Consigliere

     L’ESTENSORE    IL PRESIDENTE

     Vito Poli     Gennaro Ferrari 
 

IL SEGRETARIO

Giacomo Manzo

    Depositata in Segreteria

           Il  12/03/2007….

(Art. 55, L. 27.4.1982, n. 186)

           Il Dirigente

     Dott. Antonio Serrao

- - 

N.R.G.  5368/2000


 

RL