Consiglio di Stato
Sezione VI
Sentenza 13 marzo 2007, n. 1232
FATTO E DIRITTO
1. Con decreto in data 2 novembre 2001 il Capo della Polizia
irrogava nei confronti dell'Ispettore della Polizia di Stato V.G. la sanzione
disciplinare della destituzione dal servizio per la fattispecie prevista
dall'art. 7, n. 1, del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737, in relazione a
comportamento in servizio ritenuto atto ad evidenziare mancanza del senso
dell'onore e del senso morale, da considerarsi doti basilari ed imprescindibili
per gli appartenenti al corpo della Polizia di Stato.
Avverso detto provvedimento il V. insorgeva avanti al T.A.R. Liguria deducendo
motivi di violazione di legge e di eccesso di potere in diversi profili.
Il T.A.R. adito con la sentenza di estremi indicati in epigrafe accoglieva il
ricorso riscontrando, in particolare, plurime violazione delle regole che
presiedono la svolgimento dell'azione disciplinare che possono così riassumersi:
- la fase istruttoria non si è conclusa nel termine di sessanta giorni previsto
dall'art. 19 del d.P.R. n. 737/1981 e non risulta, inoltre, motivata la proroga
di 15 giorni per il suo completamento;
- in violazione di quanto stabilito dal menzionato art. 19 il Consiglio di
Disciplina non è stato convocato entro il termine di dieci giorni dal
ricevimento della relazione finale;
- sono stati violati i diritti di difesa dell'inquisito avanti alla Commissione
di Disciplina essendo pervenuta la convocazione solo sei giorni prima della data
fissata per l'audizione;
- è stato altresì violato il termine generale di 90 giorni stabilito dall'art.
120 del d.P.R. n. 3/1957 che deve intercorrere fra i singoli atti in cui si
articola il procedimento disciplinare.
Avverso detta decisione ha proposto appello il Ministero dell'Interno ed ha
contraddetto alla conclusioni del giudice di primo cure concludendo per
l'annullamento della decisione impugnata.
Il sig. V., costituitosi in giudizio, si è opposto in memoria ai motivi di
appello ed a chiesto al conferma della sentenza del T.A.R.
All'udienza del 23 gennaio 2007 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
2. L'appello è infondato.
Nell'arco dei motivi con i quali il V. ha censurato l'inosservanza, sotto
plurimi, profili delle regole poste a garanzia dell'inquisito da osservarsi in
sede del procedimento disciplinare nei confronti degli appartenenti al Corpo
della Polizia di Stato, vizia con carattere assorbente la misura sanzionatoria
irrogata la dedotta violazione dell'art. 20, comma secondo, del d.P.R. n.
737/1981.
La disposizione da ultimo citata, con riguardo ai procedimenti di fronte al
Consiglio Centrale o Provinciale di disciplina, stabilisce che, terminata la
prima riunione, il segretario del collegio dà "notifica per iscritto
all'inquisito che dovrà presentarsi al Consiglio di Disciplina nel giorno e
nell'ora fissati, avvertendo che ha facoltà di prendere visione degli atti
dell'inchiesta o di chiederne copia entro dieci giorni e di farsi assistere da
un difensore".
La disposizione su riportata prevede un termine dilatorio di 10 giorni che deve
intercorrere fra l'acquisita conoscenza della convocazione e la data fissata per
la trattazione orale avanti al Consiglio di Disciplina.
Come posto in rilievo dalla giurisprudenza in fattispecie analoghe (cfr. Cons.
St., Sez. VI, n. 793 del 28 maggio 1997) si tratta di termine posto a garanzia
dei diritti di difesa dell'inquisito. Quest'ultimo deve disporre di un lasso
temporale congruo e non comprimibile per potere approntare la difesa finale
sulla base di tutte le risultanze dell'inchiesta che, con l'avviso di
convocazione, sono contestualmente rese disponibili per la cognizione
dell'interessato.
Dagli atti esibiti risulta che il V. ha conosciuto con carattere di effettività
il 10 agosto 2001 la convocazione avanti al consiglio di disciplina fissata per
la data del 17 agosto 2001 (doc. n. 19 del deposito del Ministero istante). Non
ha potuto quindi fruire dello spazio temporale di dieci giorni per le difese
finali, circostanza fatta rilevare avanti al Consiglio di Disciplina che però
non si è pronunziato sul punto, né ha ritenuto di disporre la rimessione in
termini dell'incolpato.
L'Amministrazione oppone di aver dato avviso al V. della convocazione a mezzo di
telegramma (che peraltro non è lo strumento di comunicazione a mezzo notifica
previsto dall'art. 20 del d.P.R. n. 731/1981) e con notifica ai sensi dell'art.
140 c.p.c.; tuttavia nessun elemento documentale è stato esibito a sostegno di
detti adempimenti, né ad essi è fatto riferimento nel verbale del Consiglio di
Disciplina del 17 agosto 2001 onde disattendere l'eccezione sollevata
dall'appellato sulla mancata osservanza del termine di cui al richiamato art.
20, secondo comma.
La violazione della regola procedimentale, posta a garanzia dei diritti di
difesa dell'incolpato in contraddittorio con l'Amministrazione, determina quindi
l'illegittimità del provvedimento finale di irrogazione della sanzione
disciplinare.
Resta assorbito ogni ulteriore motivo di appello.
Le spese del giudizio possono essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta,
respinge l'appello in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa