Consiglio di Stato

 

Sezione VI

 

Sentenza 13 marzo 2007, n. 1232

  

FATTO E DIRITTO

 

1. Con decreto in data 2 novembre 2001 il Capo della Polizia irrogava nei confronti dell'Ispettore della Polizia di Stato V.G. la sanzione disciplinare della destituzione dal servizio per la fattispecie prevista dall'art. 7, n. 1, del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737, in relazione a comportamento in servizio ritenuto atto ad evidenziare mancanza del senso dell'onore e del senso morale, da considerarsi doti basilari ed imprescindibili per gli appartenenti al corpo della Polizia di Stato.

Avverso detto provvedimento il V. insorgeva avanti al T.A.R. Liguria deducendo motivi di violazione di legge e di eccesso di potere in diversi profili.

Il T.A.R. adito con la sentenza di estremi indicati in epigrafe accoglieva il ricorso riscontrando, in particolare, plurime violazione delle regole che presiedono la svolgimento dell'azione disciplinare che possono così riassumersi:

- la fase istruttoria non si è conclusa nel termine di sessanta giorni previsto dall'art. 19 del d.P.R. n. 737/1981 e non risulta, inoltre, motivata la proroga di 15 giorni per il suo completamento;

- in violazione di quanto stabilito dal menzionato art. 19 il Consiglio di Disciplina non è stato convocato entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relazione finale;

- sono stati violati i diritti di difesa dell'inquisito avanti alla Commissione di Disciplina essendo pervenuta la convocazione solo sei giorni prima della data fissata per l'audizione;

- è stato altresì violato il termine generale di 90 giorni stabilito dall'art. 120 del d.P.R. n. 3/1957 che deve intercorrere fra i singoli atti in cui si articola il procedimento disciplinare.

Avverso detta decisione ha proposto appello il Ministero dell'Interno ed ha contraddetto alla conclusioni del giudice di primo cure concludendo per l'annullamento della decisione impugnata.

Il sig. V., costituitosi in giudizio, si è opposto in memoria ai motivi di appello ed a chiesto al conferma della sentenza del T.A.R.

All'udienza del 23 gennaio 2007 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

2. L'appello è infondato.

Nell'arco dei motivi con i quali il V. ha censurato l'inosservanza, sotto plurimi, profili delle regole poste a garanzia dell'inquisito da osservarsi in sede del procedimento disciplinare nei confronti degli appartenenti al Corpo della Polizia di Stato, vizia con carattere assorbente la misura sanzionatoria irrogata la dedotta violazione dell'art. 20, comma secondo, del d.P.R. n. 737/1981.

La disposizione da ultimo citata, con riguardo ai procedimenti di fronte al Consiglio Centrale o Provinciale di disciplina, stabilisce che, terminata la prima riunione, il segretario del collegio dà "notifica per iscritto all'inquisito che dovrà presentarsi al Consiglio di Disciplina nel giorno e nell'ora fissati, avvertendo che ha facoltà di prendere visione degli atti dell'inchiesta o di chiederne copia entro dieci giorni e di farsi assistere da un difensore".

La disposizione su riportata prevede un termine dilatorio di 10 giorni che deve intercorrere fra l'acquisita conoscenza della convocazione e la data fissata per la trattazione orale avanti al Consiglio di Disciplina.

Come posto in rilievo dalla giurisprudenza in fattispecie analoghe (cfr. Cons. St., Sez. VI, n. 793 del 28 maggio 1997) si tratta di termine posto a garanzia dei diritti di difesa dell'inquisito. Quest'ultimo deve disporre di un lasso temporale congruo e non comprimibile per potere approntare la difesa finale sulla base di tutte le risultanze dell'inchiesta che, con l'avviso di convocazione, sono contestualmente rese disponibili per la cognizione dell'interessato.

Dagli atti esibiti risulta che il V. ha conosciuto con carattere di effettività il 10 agosto 2001 la convocazione avanti al consiglio di disciplina fissata per la data del 17 agosto 2001 (doc. n. 19 del deposito del Ministero istante). Non ha potuto quindi fruire dello spazio temporale di dieci giorni per le difese finali, circostanza fatta rilevare avanti al Consiglio di Disciplina che però non si è pronunziato sul punto, né ha ritenuto di disporre la rimessione in termini dell'incolpato.

L'Amministrazione oppone di aver dato avviso al V. della convocazione a mezzo di telegramma (che peraltro non è lo strumento di comunicazione a mezzo notifica previsto dall'art. 20 del d.P.R. n. 731/1981) e con notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c.; tuttavia nessun elemento documentale è stato esibito a sostegno di detti adempimenti, né ad essi è fatto riferimento nel verbale del Consiglio di Disciplina del 17 agosto 2001 onde disattendere l'eccezione sollevata dall'appellato sulla mancata osservanza del termine di cui al richiamato art. 20, secondo comma.

La violazione della regola procedimentale, posta a garanzia dei diritti di difesa dell'incolpato in contraddittorio con l'Amministrazione, determina quindi l'illegittimità del provvedimento finale di irrogazione della sanzione disciplinare.

Resta assorbito ogni ulteriore motivo di appello.

Le spese del giudizio possono essere compensate fra le parti.

 

P.Q.M.

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge l'appello in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa