REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.1258/2007

Reg.Dec.

N. 4401 Reg.Ric.

ANNO   2002

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 4401/2002, proposto da ...OMISSISVLD... ...OMISSISVLD... rappresentato e difeso dall’Avv. Ugo Scirè con domicilio eletto in Roma via Renzo da’ Ceri n. 195, presso l’avv. Alberto Pugliese;

contro

MINISTERO DELL'INTERNO rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio  in Roma via dei Portoghesi n. 12;

CONSIGLIO PROVINCIALE DI DISCIPLINA, non costituitosi;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana sede di Firenze, Sez. I n. 184/2002;

     Visto il ricorso con i relativi allegati;

     Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;

     Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

     Visti gli atti tutti della causa;

     Alla pubblica udienza del 28 novembre 2006 relatore il Consigliere Francesco Caringella. Udito l’avv. dello Stato Tortora;

     Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

     1. Con la sentenza appellata i Primi Giudici hanno respinto il ricorso proposto dall’agente scelto della Polizia di Stato ...OMISSISVLD... ...OMISSISVLD... avverso il provvedimento con cui il Capo della Polizia gli ha inflitto la sanzione disciplinare della sospensione dallo stipendio per cinque mesi.

     Il ricorrente originario appella contestando gli argomenti posti a fondamento del decisum di prime cure. Resiste il Ministero dell’Interno.

     All’udienza del 28 novembre 2006 la causa è stata trattenuta per la decisione.

     2. Il Collegio reputa fondato ed assorbente il motivo di appello con il quale si contesta che l’amministrazione, in spregio al principio del contraddittorio sancito dall’art. 13 del d.P.R. n. 737/1981, non ha proceduto nonostante l’apposita richiesta all’uopo formulata dall’interessato, alla ripetizione in contraddittorio dell’analisi, che ha accertato la presenza di metabolici di cocaina nelle urine.

     Ed invero, i principi di tutela del contraddittorio e di trasparenza ed imparzialità amministrativa impongono che l’interessato abbia modo di interloquire sugli accertamenti medici posti a fondamento dell’esercizio del potere sanzionatorio. Segnatamente il margine di errore insito in accertamenti di tal guisa rende necessario, in caso di istanza dell’interessato, la ripetizione dell’analisi in tempi compatibili ai fini della verifica dell’attendibilità delle risultanze originarie.

     Detti principi risultano violati dalla condotta tenuta nella specie dalla codesta amministrazione che, da un lato, ha rifiutato di dare corso alla ripetizione dell’esame nell’immediatezza del primo accertamento posto in essere in data 19/1/2000; dall’altro, stante la ritenuta inidoneità delle analisi svolte presso un laboratorio privato su iniziativa dell’interessato il giorno successivo, ha proceduto alla ripetizione dell’esame, con esito negativo, solo il successivo 25 gennaio, ossia a distanza di tempo tale da rendere compatibili gli esiti antitetici attinti.

     Non è chi non veda anche il profilo di perplessità e incoerenza amministrativa insito nella ripetizione dell’esame – di per sé sintomatico del riconoscimento del margine di errore del primo – ad una distanza di tempo tale da impedire l’effettiva valutazione sulla bontà dell’iniziale indagine.

     3. L’appello va in definitiva accolto.

     Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura in dispositivo fissata.

P.Q.M.

     Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie il ricorso in appello indicato in epigrafe e in riforma della sentenza gravata, annulla gli atti impugnati in primo grado.

     Condanna l’amministrazione appellata al pagamento, in favore dell’appellato delle spese del giudizio di appello che si liquidano nella misura di Euro 3.000 (tremila).

     Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

     Così deciso in Roma, il 28 novembre 2006 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

Claudio Varrone   Presidente

Luciano Barra Caracciolo  Consigliere

Lanfranco Balucani   Consigliere

Domenico Cafini   Consigliere

Francesco Caringella   Consigliere Est. 
 

Presidente

CLAUDIO VARRONE

Consigliere       Segretario

FRANCESCO CARINGELLA    ANNAMARIA RICCI 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 
 

il...15/03/2007

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione

MARIA RITA OLIVA 
 

CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta) 
 

Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa  
 

al Ministero.............................................................................................. 
 

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642 
 

                                    Il Direttore della Segreteria

 
 

N.R.G. 4401/2002


 

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