REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.1271/2007
Reg.Dec.
N. 4026 Reg.Ric.
ANNO 2006
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 4026/2006, proposto da ...OMISSISVLD... ...OMISSISVLD..., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Luca Partesotti e Alessio Petretti, presso quest’ultimo elettivamente domiciliato in Roma, alla via degli Scipioni n.268/A,
contro
il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è legalmente domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi n.12;
per l’annullamento
della sentenza n. 4306/2005 con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio Sez. I ter, ha respinto il ricorso proposto dall’odierno appellante avverso il provvedimento n.333-D/57187 del 16.1.2004 con cui il Capo della Polizia lo ha destituito disciplinarmente dal servizio.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, alla pubblica udienza del 19 dicembre 2006, relatore il Consigliere Francesco Caringella;
Udito l’avv.to Petretti e l’avv.to dello Stato Tidore;
Ritenuto e considerato quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza appellata i primi Giudici hanno respinto il ricorso proposto dall’odierno appellante avverso il provvedimento n.333-D/57187 del 16.1.2004, col quale il Capo della Polizia lo aveva destituito disciplinarmente dal servizio.
L’appellante contesta gli argomenti posti a fondamento della decisione.
Resiste l’amministrazione intimata.
All’udienza del 19 dicembre 2006 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. L’appello è infondato.
Le argomentazioni svolte dall’appellante non riescono infatti a scalfire l’assunto fattuale che sorregge il provvedimento di destituzione, ossia la circostanza che l’assistente capo della Polizia di Stato ...OMISSISVLD... ...OMISSISVLD..., nonostante i ripetuti solleciti rivoltigli, in proposito, dal competente Ufficio del personale, non ha tempestivamente prodotto la documentazione sanitaria atta a giustificare le sue ripetute assenze dal servizio, verificatesi a far data dal 23.4.2003 e, comunque (seguendo la tesi dell’appellante), dal 26.7. 2003.
Le giustificazioni addotte dal dipendente in sede procedimentale e processuale si limitano sul punto ad affacciare l’ipotesi di uno smarrimento postale di cui non si fornisce alcun riscontro probatorio. Si deve poi aggiungere che, anche ad accreditare l’ipotesi di un disguido postale non verificabile a causa del (peraltro imprudente) utilizzo della posta semplice, i contorni della grave negligenza non sfumerebbero in modo significativo. Se si considera, infatti che da lungo tempo, ed in base a pacifici riscontri probatori, lo ...OMISSISVLD... era stato ripetutamente invitato a produrre al certificazione sanitaria, tale dato avrebbe dovuto indurlo per tempo a sospettare che la documentazione non fosse pervenuta all’ufficio di appartenenza e, quindi, ad agire di conseguenza.
Si deve soggiungere che il rifiuto di assumere un atteggiamento trasparente e collaborativo si è protratto anche in un torno di tempo successivo all’avvio del procedimento disciplinare, posto che l’appellante non ha prodotto al suo ufficio la documentazione dopo la rituale contestazione mossa all’uopo dal funzionario istruttore aspettando per l’inoltro la successiva riunione del consiglio di disciplina. E’ acclarato quindi, sulla base di risultanze obiettive che il ricorrente non ha mai documentalmente giustificato le sue assenze in via amministrativa provvedendo all’inoltro della documentazione relativa solo a fini difensivi nella fase terminale del procedimento disciplinare. Dette risultanze non sono inficiabili dalla prova testimoniale richiesta dall’appellante, vertente sui non decisivi profili dello stato d’animo del dipendente nel periodo in considerazione e sull’inoltro postale sfortunato della documentazione
Si è così realizzato un parallelismo con la condotta sanzionata con un precedente provvedimento disciplinare adottato proprio in ragione della non documentata assenza dal servizio per cinque mesi: anche in tale precedente occasione l’appellante aveva presentato solo al Consiglio di Disciplina la documentazione probante asserendo che il plico in precedenza inviato per posta era evidentemente andato smarrito.
La gravità del contegno omissivo, integrante violazione degli obblighi di buona fede e di collaborazione gravanti sul dipendente, se abbinata alla pluralità di precedenti disciplinari anche specifici gravanti sul dipendente, mette in luce la ragionevolezza della scelta discrezionale di infliggere la sanzione della destituzione. Tali elementi, soppesati nella loro gravità oggettiva ed alla luce della condotta soggettiva, rivelano infatti una violazione grave degli obblighi discendenti dal rapporto di lavoro che non può essere elisa né da sottili disquisizioni in ordine al numero di giorni di assenza effettivamente ingiustificati (posto che la censura concerne la mancata trasmissione della documentazione persino dopo l’avvio del procedimento disciplinare piuttosto che l’in sé del numero di giorni di assenza ingiustificata) così come della valorizzazione degli straordinari meriti sportivi che hanno contraddistinto la carriera dell’appellante inidonei a giustificare la violazione di canoni di correttezza che è lecito esigere, senza distinzione alcuna e favoritismi di sorta, da ogni appartenente al Corpo di Polizia).
E’ poi appena il caso di soggiungere che la frustrazione patita dall’appellante per il penalizzante trasferimento subito e la mancata evasione della sua istanza di ricollocazione in un ambito a lui congeniale non rappresentano certo giustificazioni per una non documentata assenza di servizio nelle more della definizione della procedura; così come esula dall’oggetto del giudizio l’accento posto sul comportamento vessatorio tenuto dall’amministrazione nell’adozione delle misure in esame.
Sul piano formale e procedurale va poi considerato che risulta rispettata la disciplina speciale recata dall’art. 19 del d.p.r. 737/81, che prevede termini (10 giorni dalla nomina del funzionario istruttore) nel caso di specie pienamente rispettati. In ogni caso il concetto di “immediatezza”, evocato all’art. 103 T.U. Imp. Civ. St., per delimitare il tempo dell’avvio del procedimento disciplinare, va reputato comprensivo, secondo una logica inevitabilmente elastica, del tempo necessario al fine di acquisire un’adeguata conoscenza ed un concreto apprezzamento dei fatti da porre a base della contestazione. Anche tale coefficiente temporale non risulta nella specie trasgredito.
3. L’appello deve essere in definitiva respinto.
Sussistono tuttavia giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe indicato.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, addì 19 dicembre 2006 dal Consiglio di Stato in s.g. (Sez. VI) riunito in camera di consiglio con l'intervento dei seguenti Magistrati:
Giorgio Giovannini Presidente
Sabino Luce Consigliere
Carmine Volpe Consigliere
Luciano Barra Caracciolo Consigliere
Francesco Caringella Consigliere Rel.
ed Est.
Presidente
GIORGIO GIOVANNINI
Consigliere Segretario
FRANCESCO CARINGELLA VITTORIO
ZOFFOLI
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il...15/03/2007
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
MARIA RITA OLIVA
CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale
(Sezione Sesta)
Addì...................................copia
conforme alla presente è stata trasmessa
al
Ministero..............................................................................................
a norma dell'art. 87 del
Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642
Il Direttore della Segreteria
N.R.G. 4026/2006
FF