REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.2286/08

Reg. Dec.

N. 265 Reg. Ric.

ANNO 2007  

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

D E C I S I O N E

sul ricorso in appello n. 265/2007, proposto dal sig. @@@@@@@@ @@@@@@@@, rappresentato e difeso dall’avv. ....

contro

il Ministero dell’Interno in persona del Ministro carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è per legge domiciliato;

per l’annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo per il Lazio, sede di Roma, Sezione I ter, n. 10995/2006 in data 24 ottobre 2006, resa inter partes; 

    Visto il ricorso con i relativi allegati;

    Visto l’atto di costituzione dell’Avvocatura Generale dello Stato;

    Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

    Visti gli atti tutti della causa;

    Relatore alla udienza pubblica del 5 febbraio 2008 il consigliere ..

    Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: 

    F A T T O

    Con ricorso al Tribunale Amministrativo per il Lazio, sede di Roma, il sig. @@@@@@@@ @@@@@@@@, ispettore della Polizia di Stato, chiedeva l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza 19 maggio 2004, n. 4720, con la quale lo stesso TAR Lazio, Sezione I ter, aveva annullato il decreto in data 17/11/1999, concernente la sua destituzione dal servizio.

    Chiedeva, in particolare, che venisse dichiarato il suo diritto ad ottenere le differenze retributive tra il trattamento economico spettante in relazione alla qualifica rivestita e quanto percepito per assegno alimentare, nonché l’integrale trattamento economico nella qualifica di vice ispettore dal 17 novembre 1999 alla data di reintegra in servizio, maggiorato da rivalutazione monetaria ed interessi.

    Con la sentenza in epigrafe il TAR Lazio, sede di Roma, Sezione I ter, accoglieva il ricorso, riconoscendo il diritto del ricorrente alla reintegrazione per i soli periodi di sospensione cautelare facoltativa disposta dall’amministrazione.

    Avverso detta sentenza propone appello il sig. @@@@@@@@ @@@@@@@@, criticando gli argomenti del decisum e chiedendo la sua riforma parziale, per l’effetto ordinando al Ministero dell’Interno di pagargli l’intero trattamento economico dovuto quale ispettore di Polizia dal 17/11/1999 e fino alla data del 6/4/2005 in cui è stato reintegrato in servizio, con tutti gli aumenti di classe e periodici e con conseguente condanna al pagamento delle somme dovute, nonché della svalutazione monetaria ed interessi sulle somme rivalutate, interessi per anatocismo a norma dell’art. 1283 c.c., nonché diritto al riconoscimento della sistemazione dal punto di vista dell’avanzamento in carriera, contributivo e previdenziale, assegnando un termine per l’esecuzione della sentenza e disponendo la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.

    Si è costituita in giudizio l’Avvocatura Generale dello Stato chiedendo il rigetto dell’appello.

    All’udienza camerale del 5 febbraio 2008 la causa è stata trattenuta in decisione.

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    L’odierno appellante, ispettore della Polizia di Stato, ha subito la sanzione disciplinare della destituzione dall’impiego nell’anno 1999.

    Il relativo decreto è stato annullato con sentenza del TAR Lazio dell’anno 2000, non appellata e quindi passata in giudicato, in esecuzione della quale è stato reintegrato nel servizio nell’anno 2005.

    Con il ricorso di primo grado chiede il riconoscimento del suo diritto ad ottenere le differenze retributive tra il trattamento economico spettante in relazione alla qualifica rivestita e quanto percepito per assegno alimentare, nonché l’integrale trattamento economico nella qualifica di vice ispettore dal 17 novembre 1999 alla data di reintegra in servizio, maggiorato da rivalutazione monetaria ed interessi.

    I primi giudici hanno accolto in parte il ricorso, dichiarando il suo diritto all’integrale reintegrazione giuridica ed economica per i periodi in cui è stato sospeso dall’impiego, spettando tutti gli assegni non percepiti detratto quanto riscosso a titolo di assegno alimentare e quanto eventualmente ottenuto per attività dipendente presso privati con interessi e rivalutazione, nei limiti di cumulo previsti dalle leggi vigenti.

    La sentenza di primo grado ha inoltre riconosciuto il conseguente obbligo, dell’amministrazione, di adeguare alla nuova situazione il trattamento contributivo e previdenziale.

    I primi giudici hanno invece affermato che non è valido ai fini giuridici ed economici il periodo corrispondente alla pena definitivamente inflitta in sede penale, in quanto ai sensi dell’art. 96 T.U. impiegati civili dello Stato, la posizione giuridica, economica e previdenziale del dipendente deve essere integralmente ricostituita, in caso di riammissione in servizio, in relazione al periodo di sospensione facoltativa dal servizio, quando cioè l’allontanamento dal servizio del dipendente consegue ad una scelta discrezionale dell’amministrazione, mentre quando la sospensione è obbligatoria, in quanto disposta in esecuzione di misure, del giudice penale, che abbiano privato il dipendente della libertà personale o della titolarità dell’ufficio, viene meno il rapporto sinallagmatico, che obbliga il datore di lavoro a ricostituire la posizione quo ante.

    Inoltre, l’art. 97 del T.U. 10 gennaio 1957, n. 3, assicura la piena ricostruzione della carriera al dipendente incolpevole, mentre il principio non potrebbe essere applicato nei confronti del dipendente andato esente da sanzione disciplinare per inerzia o errore dell’amministrazione

    Con il ricorso in appello in epigrafe l’odierno appellante sostiene che in tal modo i primi giudici hanno escluso dal riconoscimento il periodo dal 17/11/1999, data della destituzione, al 6/4/2005, data della reintegra in servizio, affermando che se pure gli argomenti addotti dal TAR possono essere condivisi in relazione ai periodi di sospensione obbligatoria dal servizio, il suo ragionamento non può essere condiviso in relazione al periodo successivo all’allontanamento conseguente alla definitiva destituzione, poi rivelatasi illegittima e di conseguenza annullata, riguardo al quale opera la previsione dell’art. 97, quarto e quinto comma, del T.U. 10 gennaio 1957, n. 3, in base ai quali la sospensione cessa se la contestazione degli addebiti non ha luogo entro centottanta giorni e l’impiegato ha diritto agli assegni non percepiti, ed il procedimento disciplinare si estingue e non può essere più rinnovato.

    Osserva il collegio che la difesa erariale si è opposta in giudizio all’accoglimento dell’appello, ma che le ragioni del ricorrente sono state oggetto di rivisitazione da parte dell’amministrazione.

    Infatti con decreto in data 2 febbraio 2007 il Capo della Polizia ha ricostruito la carriera dell’odierno appellante, tra l’altro riconoscendo la validità del periodo di servizio prestato dal 11/11/1999 al 24/11/2004 ai fini giuridici, economici e previdenziali.

    Il Capo della Polizia si è solo riservato di decidere in ordina al riconoscimento del servizio prestato in data successiva al 24/11/2004, in quanto relativo ad un periodo durante il quale l’odierno appellante ha subito un nuovo provvedimento di allontanamento dal servizio, riguardo al quale pende altro contenzioso.

    All’appellante, infatti, in un primo momento nonostante l’annullamento della sanzione è stata negata la riammissione in servizio essendo risultato inidoneo.

    L’efficacia del relativo provvedimento è stata sospesa in sede giurisdizionale, per cui l’appellante è stato riammesso in servizio.

    Rimane, quindi, aperta la questione relativa al periodo dal 24/11/2004 al 6/4/2005, data della reintegra in servizio, osserva peraltro il collegio che la relativa problematica è estranea a quella affrontata dalla sentenza della cui esecuzione si discute.

    Il riconoscimento di debito, operato dalla stessa amministrazione, impone, in conclusione, di dichiarare l’improcedibilità del ricorso di primo grado.

    Le spese possono essere integralmente compensate.

    P.Q.M.

    il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, in riforma della sentenza gravata, dichiara improcedibile il ricorso di primo grado.

    Compensa integralmente spese ed onorari del giudizio fra le parti costituite.

    Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

    Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2008 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

..


 
 

Presidente

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Consigliere       Segretario


 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 
 

Il  19/05/2008

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione


 
 

CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta) 
 

Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa  
 

al Ministero.............................................................................................. 
 

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642 
 

                                    Il Direttore della Segreteria

 
 

N.R.G. 265/2007


 

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