REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.2773/09

Reg.Dec.

N. 7190 Reg.Ric.

ANNO   2004

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 7190/2004, proposto da @@@@@@@ @@@@@@@, rappresentato e difeso dall’Avv.to --

contro

il Ministero dell’Interno, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio per legge presso la sede della stessa in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, n. 610/2003 del 19.05.2003;

     Visto il ricorso con i relativi allegati;

     Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero intimato;

     Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

     Visti gli atti tutti della causa;

     Nominato relatore per la pubblica udienza del 24 febbraio 2009 il Consigliere -

     Udito l’Avv.to -

     Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

     1). Con decreto n. 333-D/14164 del 06.09.1994 l’assistente della Polizia di Stato @@@@@@@ @@@@@@@, sottoposto a procedimento disciplinare a seguito di condanna definitiva per il reato di concussione, era destituito dall’Amministrazione della pubblica sicurezza con decorrenza 15.09.1994, in conformità a deliberato del Consiglio provinciale di disciplina di Oristano del 19.07.1994, ricorrendo gli estremi previsti dall’art. 7, nn. 1, 2 e 4 del d.P.R. n. 737/1981.

     Avverso detto decreto l’@@@@@@@ proponeva ricorso avanti al T.A.R. per la Sardegna, deducendo motivi di violazione del termine perentorio per l’inizio dell’azione disciplinare stabilito dall’art. 9 del d.P.R. n. 737/1981, nonché di difetto di motivazione e di istruttoria per avere l’Amministrazione inflitto la sanzione con recezione acritica della sentenza intervenuta in sede penale, omettendo di porre in essere un’autonoma e motivata valutazione dei fatti addebitati all’inquisito.

     Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe il T.A.R. adito riconosceva l’infondatezza di entrambi i motivi e respingeva in ricorso.

     Avverso la decisione di rigetto l’@@@@@@@ ha proposto atto di appello ed ha rinnovato il secondo motivo di impugnativa, insistendo sull’assenza nel provvedimento destitutorio di una adeguata valutazione della gravità dei fatti, del comportamento complessivamente tenuto in servizio dal ricorrente, della sua personalità e di ogni altro elemento rilevante.

     Il Ministero dell’Interno si è costituito in resistenza.

     All’udienza del 24 febbraio 2009 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

     2). L’appello è infondato.

     2.1). Emerge dagli atti del procedimento disciplinare, ed in particolare dalla relazione del funzionario che ha curato l’istruttoria, che l’Amministrazione ha proceduto da un’autonoma disamina dei fatti addebitati all’ @@@@@@@ per il quali è intervenuta la condanna per il delitto di concussione, anche in relazione a specifico rilievo dell’inquisito sul carattere a suo dire solo indiziario del processo conclusosi con il riconoscimento di responsabilità.

     Nel provvedimento di destituzione è, inoltre, fatto richiamo alle ipotesi di illecito disciplinare di cui all’art. 7, n. 1, 2 e 4 del d.P.R. n. 737/1981, che, rispettivamente, prendono in considerazione “atti che rivelino mancanza del senso dell’onore e del senso morale”; “atti in grave contrasto con i doveri assunti con il giuramento”; la “dolosa violazione dei doveri che abbia recato grave pregiudizio allo Stato e all’Amministrazione della pubblica sicurezza”. Ove si consideri l’ipotesi di reato per la quale è intervenuta la condanna (concussione) è agevole rilevare il contrasto della condotta serbata in servizio con i doveri e valori primari cui deve essere ispirata l’azione degli appartenenti al Corpo della Polizia di Stato, che è istituzionalmente preposto alla salvaguardia della sicurezza e dell’ordine pubblico ed alla repressione stessa delle attività “contra ius”.

     In tali ipotesi, come chiarito in giurisprudenza, è sufficiente la considerazione della gravità in sé del reato per il quale è intervenuta la condanna penale a dare giustificazione della misura sanzionatoria irrogata e non si rende necessario il corredo del provvedimento con ulteriori proposizioni esplicative (cfr. Cons. St. n. 251 del 31.01.2005).

     Sul piano formale il decreto del Capo della Polizia del 06.09.1994 oggetto di impugnazione rinvia “ob relationem” alla delibera del Consiglio provinciale di disciplina di Oristano del 19.07.1994. In detta determinazione sono adeguatamente indicati i fatti che hanno dato luogo all’azione disciplinare, le diverse fasi in cui si è articolato il procedimento, con specifico richiamo alle argomentazioni dell’incolpato ed ai precedenti di servizio e disciplinare, e sono inoltre richiamate le disposizioni del codice disciplinare di cui si è accertata la violazione. Emergono, quindi, tutti gli elementi che l’art. 3 della legge n. 241/1990 individua come requisiti essenziali e minimali della motivazione del provvedimento amministrativo e che si identificano nell’indicazione nei “presupposti di fatto e (nel)le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria”.

     L’appello va, quindi, respinto.

     Le spese del giudizio possono essere compensate fra le parti stante anche l’assenza di specifica attività difensiva dell’Amministrazione.

P.Q.M.

     Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in epigrafe.

     Spese compensate.

     Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

     Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2009 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori: