REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.1458/2007

Reg.Dec.

N. 2096 Reg.Ric.

ANNO   2002

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello proposto dal Ministero dell’Interno, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è per legge domiciliato in Roma ...OMISSISVLD...a dei Portoghesi, n. 12,

contro

...OMISSISVLD... ...OMISSISVLD..., rappresentata e difesa dagli avv. ti Benedetto Migliaccio e Gianfranco Polinari, ed elettivamente con loro domiciliata in Roma, ...OMISSISVLD...ale Giulio Cesare, n. 118,

per l'annullamento

della sentenza n. 573 del 2001 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sez. I di Napoli, resa inter partes.

    visto il ricorso con i relati.vi allegati;

  visto l'atto di costituzione in giudizio della appellata, la quale propone anche appello incidentale;

visti gli atti tutti della causa;

       Alla pubblica udienza del 27 febbraio 2007, relatore il Consigliere Giuseppe Romeo, udito l’avvocato dello Stato Colelli;  

       Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue. 
 

FATTO e DIRITTO

      1.- Con la sentenza in epigrafe, impugnata da ambo le parti (Ministero e appellata), il TAR Napoli, previa riunione dei quattro ricorsi proposti dalla istante, ha accolto i ricorsi nn. 5864/1997 e 10290/1999 avverso il decreto con il quale le è stata inflitta la sanzione pecuniaria della riduzione dello stipendio di 1/30 di una mensilità dello stipendio, e avverso il rapporto informativo per l’anno 1997, ed ha respinto i ricorsi nn. 5864/1997 e 10290/1999 avverso i rapporti informativi. per l’anno 1995 e 1996.

      Il Ministero dell’Interno chiede la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui è stata statuita la illegittimità della sanzione pecuniaria e l’illegittimità derivata del rapporto informativo per l’anno 1997, quale conseguenza diretta “anche della sanzione impugnata”.

      Resiste l’appellata, la quale propone appello incidentale per la riforma della medesima sentenza, relativamente al capo in cui sono state respinte le censure dalla stessa mosse ai rapporti informati...OMISSISVLD... per l’anno 1995 e 1996.

      2.- Il ricorso è stato trattenuto in decisione all’udienza del 27 febbraio 2007.

      Il Ministero dell’Interno ha inflitto alla originaria ricorrente la sanzione della pena pecuniaria della riduzione di 1/30 di una mensilità dello stipendio e degli altri assegni a carattere fisso e continuativo, perché “Nella veste di ...OMISSISVLD...ce - dirigente del ...OMISSISVLD... Reparto Volo della Polizia di Stato, si è resa responsabile di comportamenti che hanno contribuito a rendere precari i rapporti interpersonali nell’ambito del Reparto medesimo, infrangendo quei canoni di buona gestione del personale ai quali deve sempre essere improntato l’operato di un funzionario, in particolare se ...OMISSISVLD...ce – responsabile di un ufficio, disattendendo anche consigli ed in...OMISSISVLD...ti rivoltigli sia dal Dirigente del reparto sia dalla Direzione del Ser...OMISSISVLD...zio Aereo e Marittimo del Dipartimento della P.S. onde ov...OMISSISVLD...are alla negativa situazione esistente. Tale comportamento ha negativamente inciso sull’andamento generale del Reparto”.

      Dei numerosi ...OMISSISVLD...zi dedotti dalla ricorrente, il TAR ha ritenuto assorbente il profilo di censura con il quale è stata lamentata “l’illogicità della misura sanzionatoria onde trattasi, non sufficientemente suffragata dai fatti addebitati e comunque sproporzionata rispetto all’entità dei medesimi”.

      Il clima teso e litigioso dell’ufficio che l’Amministrazione ha imputato alla ricorrente a motivo del “comportamento assunto, familiare con alcuni dipendenti e rigidamente formale con altri, quale desumibile in particolare dall’uso del pronome Lei”, non è sembrato al TAR suffragato da elementi “significati...OMISSISVLD...”.

      In effetti la statuizione del primo giudice appare maggiormente avvalorata dalla critica che ad essa muove l’Amministrazione, la quale sostiene che avrebbe errato il TAR nell’assumere che la ricorrente sia stata sanzionata per “l’eccessiva familiarità nei rapporti con alcuni dipendenti e per una precedente ...OMISSISVLD...cenda disciplinare a carico di altro dipendente”. Questi elementi sarebbero “circostanze collaterali”, e il “fatto” sanzionato sarebbe quello di “avere svolto il ruolo di ...OMISSISVLD...ce dirigente del reparto con modalità (tra le quali ...OMISSISVLD...ene richiamata la disparità di trattamento) che avevano prodotto l’aggravarsi dei lie...OMISSISVLD... dissapori preesistenti”.

      L’Amministrazione, sebbene cerchi di indi...OMISSISVLD...duare un “fatto” diverso da quello che, secondo la ricostruzione corretta del primo giudice, è stato sanzionato, conferma che l’aggravamento “dei lie...OMISSISVLD... dissapori preesistenti” sarebbe dovuto al comportamento discriminatorio della ricorrente, la quale, nella sua veste di ...OMISSISVLD...ce dirigente del reparto, avrebbe, per un verso, gratificato alcuni dipendenti, ammessi a relazionarsi con lei con la “seconda persona singolare”, e, per l’altro, avrebbe preteso l’uso del “Lei” da parte dei restanti, con ciò “infrangendo quei canoni di buona gestione del personale ai quali deve essere sempre improntato l’operato di un funzionario”.

      Piuttosto che addebitare “fatti”, eventualmente sanzionabili disciplinarmente, l’Amministrazione pretende di indi...OMISSISVLD...duare nel comportamento della interessata una presunta disparità di trattamento nei confronti dei dipendenti a seconda che fosse loro concesso di rivolgersi con il “tu” ovvero con il “lei”.

      Ma, la circostanza è di per sé irrilevante, dal momento che l’acuirsi del “clima teso” all’interno del Reparto può essere riconducibile più alla suscettibilità di qualche dipendente che a quella che è stata indi...OMISSISVLD...duata dalla Amministrazione quale causa “che ha contribuito a rendere precari i rapporti interpersonali nell’ambito del Reparto medesimo”.

      La questione del “tu” o del “lei” avrebbe potuto assumere una diversa, e più pregnante, valenza qualora fossero stati imputati alla ricorrente fatti precisi ed oggettivabili, dovuti al differente comportamento verso l’uno piuttosto che verso l’altro dipendente (ad esempio, favoritismi per alcuni, beneficiari del “tu”, oppure trattamento rigoroso per altri, tenuti al “Lei”).

      L’appello principale va, pertanto, respinto.

      Con l’appello incidentale, l’istante contesta la sentenza impugnata, nella parte in cui ha respinto le due impugnative avverso i rapporti informati...OMISSISVLD... per il 1995 e per il 1996, e ripropone le originarie censure, ritenute infondate dal TAR.

      Il TAR ha esaminato unitariamente i due ricorsi con “analoghe censure”, con le quali si era lamentata l’applicazione retroattiva del D. M. 6.5.1996, l’intempesti...OMISSISVLD...tà del rapporto informativo, l’impedimento alla consultazione degli atti del procedimento, il difetto di motivazione e di istruttoria, la contraddizione delle valutazioni relative alle singole voci di apprezzamento con gli incarichi attribuiti ed ancor di più con il giudizio complessivo finale.

      Meritano di essere prioritariamente esaminati i profili di censura con i quali si contesta la legittimità dei rapporti informati...OMISSISVLD... per il 1995 e per il 1996, dal momento che non sarebbero state esternate le ragioni che hanno giustificato l’attribuzione del punteggio di “distinto”.

      La motivazione sul punto era particolarmente necessaria perché l’Amministrazione ha ridotto in senso peggiorativo il punteggio massimo di ottimo, assegnato con il rapporto informativo per il 1994.

      La censura è fondata alla stregua dell’orientamento giurisprudenziale della Sezione (si veda, C.S., sez. ...OMISSISVLD..., n. 373 del 2006; n. 2740/2006) secondo il quale non è in discussione la diversità degli elementi di valutazione che, secondo il primo giudice, non rendono raffrontabili i rapporti informati...OMISSISVLD... ante 1995 con quelli in esame. Ciò che nella specie rileva è che la stessa motivazione dei giudizi complessi...OMISSISVLD..., conclusisi, per il 1995, con il punteggio di “61” e, per il 1996, con il punteggio di “62”, e con la valutazione di “distinto”, è così lusinghiera e pregevole (avere “assolto gli incarichi affidatigli con adeguato senso del dovere offrendo un rendimento complessivamente positivo”) da non giustificare la deroga rispetto al precedente giudizio di “ottimo”, e neppure il giudizio di “distinto” in sé considerato.

      In questo senso, a nulla vale il richiamo (fatto dal TAR) alla riforma del sistema valutativo che “ha comportato l’appiattimento al centro delle valutazioni” (il dipendente che, con un giudizio positivo, avrebbe avuto in precedenza il punteggio di 3, si vede oggi attribuito, con il medesimo giudizio, il punteggio di 2).

      L’istante non contesta il nuovo sistema di valutazione, e neppure pretende di conseguire in questa sede una diversa valutazione delle singole voci del rapporto informativo, ma pone un interrogativo semplice: come sia possibile, in assenza di fatti e...OMISSISVLD...denziati, che venga attribuito un punteggio, per il 1995 e per il 1996, inferiore a quello assegnato nel 1994, in relazione alla medesima voce, che ha mantenuto la stessa, precedente dizione (per esempio, “attitudine a svolgere funzioni superiori”).

      L’interrogativo esige una risposta, che non può essere data con la diversità di modello valutativo adottato, che “ha comportato un appiattimento al centro delle valutazioni”, diversamente da quello precedente che comportava “un allineamento al punteggio massimo di tutti coloro che avessero conseguito un giudizio positivo”.

      La fase di passaggio dal vecchio modello valutativo al nuovo esigeva una più attenta valutazione delle singole voci, e una più rigorosa precisazione delle ragioni che impedivano di assegnare il punteggio massimo di 3 in relazione alla condizione del dipendente, che, in precedenza, era stato valutato con il punteggio massimo per la medesima voce.

      Se a questo si aggiunge la dedotta contraddittorietà della valutazione di alcuni elementi con il giudizio espresso su altri all’interno della stessa voce, si ha la chiara percezione della illegittimità dei due rapporti informati.vi: agli elementi “efficienza nell’impiego di risorse umane e materiali” e “capacità di motivare e coinvolgere i collaboratori” si assegna il punteggio 3, mentre ad altro elemento (“Gestione del personale”) della stessa voce (“Capacità organizzativa”) si assegna contraddittoriamente il punteggio di 2.

      Non sembra, infatti, che la gestione del personale possa prescindere dalla “capacità di impiego delle risorse umane” e dalla fondamentale “capacità motivare e coinvolgere i collaboratori”, per cui se questi elementi sono ottimali, non è dato capire il perché all’elemento “gestione del personale” sia stato assegnato il punteggio inferiore di 2.

      In conclusione, l’appello incidentale deve essere accolto, salva restando la eventuale rinnovazione del giudizio conclusivo dei rapporti informativi per il 1995 e per il 1996, previa rigorosa valutazione dei singoli elementi considerati, ed esternazione dei motivi che inducono ad assegnare alla istante la possibile valutazione di “distinto”.

      L’appello principale va, pertanto, respinto, mentre l’appello incidentale va accolto, e, in riforma della sentenza impugnata, vanno dichiarati fondati i quattro originari ricorsi.

      Le spese e gli onorari di giudizio possono essere compensati.      

P.Q.M.

      Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge l’appello principale in epigrafe, e accoglie l’appello incidentale, e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati con i ricorsi respinti dal TAR, salvo gli ulteriori provvedimenti della Amministrazione.

     Spese compensate.

      Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

      Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2007 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) nella Camera di Consiglio con l'intervento dei Signori:

Giovanni Ruoppolo   Presidente

Carmine Volpe   Consigliere

Giuseppe Romeo     Consigliere est.

Luciano Barra Caracciolo  Consigliere

Lanfranco Balucani   Consigliere 
 

Presidente

GIOVANNI RUOPPOLO

Consigliere       Segretario

GIUSEPPE ROMEO     ANNAMARIA RICCI 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 
 

il...29/03/2007

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione

MARIA RITA OLIVA 
 

CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta) 
 

Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa  
 

al Ministero.............................................................................................. 
 

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642 
 

                                    Il Direttore della Segreteria

 
 

N.R.G. 2096/2002


 

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