REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.1577/2008

Reg. Dec.

N. 3045 Reg.Ric.

ANNO   2003

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

    DECISIONE

sul ricorso in appello n. 3045/03 proposto dal sig. @@@ @@@, rappresentato e difeso dall’avv. ...

contro

il Ministero dell’Interno in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è per legge domiciliato

per l’annullamento

della sentenza n. 1508 in data 30 ottobre 2002 del Tribunale Amministrativo per la Calabria, sede di Reggio Calabria, resa inter partes.

       Visto il ricorso con i relativi allegati;

       Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura Generale dello Stato;

       Visti gli atti tutti della causa;

       Designato relatore per la pubblica udienza dell’11 gennaio 2008 il Consigliere ... ed udito altresì l’avv.to dello Stato ..

       Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO

     Con ricorso al Tribunale Amministrativo per la Calabria, sede di Reggio Calabria, il sig. @@@ @@@, Ispettore Superiore della Polizia di Stato, impugnava l’atto in data 27/1/2001 con il quale gli era stata irrogata la sanzione della deplorazione.

     Lamentava violazione di legge, eccesso di potere per sviamento travisamento dei fatti, violenza morale e dolo, chiedendo quindi l’annullamento del provvedimento impugnato.

     Con la sentenza in epigrafe i primi giudici hanno respinto il ricorso.

     Avverso la predetta sentenza la parte ricorrente in primo grado propone l’appello in epigrafe contestando gli argomenti ivi svolti e chiedendo la riforma della pronuncia gravata.

     Si è costituita in giudizio l’Avvocatura Generale dello Stato chiedendo il rigetto dell'appello.

     Alla pubblica udienza dell’11 gennaio 2008 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

     L’appello è infondato.

     I fatti materiali sono pacifici in causa.

     L’appellante il giorno 26 ottobre 2000 ha, infatti, contestato verbalmente mancanze disciplinari a diversi operatori, particolarmente in relazione al fatto che prestavano servizio senza divisa.

     L’appellante non contesta quanto affermato nel provvedimento impugnato, e confermato dagli atti di causa, dai quali risulta come l’anzidetta contestazione sia stata svolta con modi inutilmente aggressivi e senza considerazione alcuna per il fatto che taluni degli agenti in questione avessero giustificato la mancanza della divisa in base a disposizioni impartite loro da superiori gerarchici.

     In presenza di tali presupposti di fatto, l’operato dell’amministrazione non appare affatto illogico, nella parte in cui qualifica il comportamento dell’appellante non conforme ai doveri di massima correttezza, irreprensibilità, imparzialità e cortesia, che devono improntare il comportamento di tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato.

     La lieve sanzione inflitta, inoltre, non è certo sproporzionata in eccesso rispetto ai fatti in questione.

     L’appellante sostiene peraltro che la correttezza del proprio comportamento sarebbe dimostrata dalla sentenza con la quale lo stesso Tribunale Amministrativo per la Calabria ha respinto il ricorso di un altro appartenente alla Polizia di Stato, al quale era stata irrogata una pena pecuniaria per essersi presentato in servizio in abiti civili.

     La questione non può essere condivisa.

     Nella fattispecie ora in esame, infatti, non è in discussione il fatto che taluni dei richiami impartiti dall’odierno appellante nella giornata del 26 ottobre 2000 potesse essere fondato.

     Il problema è costituito dal fatto che i suddetti richiami sono stati rivolti in modi inaccettabili per la qualifica dell’appellante, e sotto tale profilo, l’unico veramente rilevante, non vengono, in realtà, addotte specifiche argomentazioni.

     L’appello deve, in conclusione, essere respinto.

     In considerazione della natura della controversia le spese possono essere integralmente compensate.

P.Q.M.

      Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge l’appello.

     Spese compensate.

      Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

      Così deciso in Roma, il giorno 11 gennaio 2008 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) nella Camera di Consiglio con l'intervento dei Signori:


 

Presidente

 

Consigliere       Segretario 
 

 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 
 

il....14/04/2008

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione

 
 
 

CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta) 
 

Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa  
 

al Ministero.............................................................................................. 
 

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642 
 

                                    Il Direttore della Segreteria

 
 

N.R.G. 3045/2003


 

AS