REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.337/2009

Reg.Dec.

N. 7428 Reg.Ric.

ANNO   2003

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 7428/2003, proposto dal sig. @@@@@@@, rappresentato e difeso dall’Avv. -

contro

- il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro-tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato presso cui domicilia in Roma, Via dei Portoghesi n. 12,

- Direzione Generale della Pubblica Sicurezza, in persona del Direttore pro-tempore, non costituitasi,

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale dell’Abruzzo, Sezione di @@@@@@@, 22 giugno 2002, n. 560;

     Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

     Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione appellata;

     Vista la memoria prodotta dall’appellante a sostegno delle proprie difese;

     Visti gli atti tutti di causa;

     Vista l’ordinanza della Sezione 6 novembre 2007, n. 5760;

     Relatore, alla pubblica udienza del 18 novembre 2008, il Consigliere -

     Uditi, per le parti, l’Avv. -

     Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:

FATTO e DIRITTO

     1) - Con la sentenza appellata il TAR ha riunito i ricorsi nn. 547/2001 (proposto per l’annullamento del decreto del 6 agosto 2001, con il quale il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza ha disposto il trasferimento del ricorrente ai sensi dell’art. 55, IV e V comma, del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, per motivi di opportunità ed incompatibilità ambientale dalla Questura di @@@@@@@ alla Questura di @@@@@@@; nonché degli atti prodromici e connessi) e n. 52/02 (proposto per l’annullamento del decreto 13 novembre 2001, con il quale lo stesso Capo della Polizia ha irrogato al ricorrente la sanzione disciplinare della destituzione; e della presupposta deliberazione del Consiglio Provinciale di Disciplina dell’11 settembre 2001); ha accolto quest’ultimo, mentre ha respinto il primo.

     Il presente appello è proposto avverso il capo della sentenza impugnata reiettivo del ricorso di primo grado n. 547/2001.

     Con ordinanza della Sezione IV, n. 4085 del 23 settembre 2003, è stata respinta l’istanza cautelare di sospensione della sentenza appellata.

     Nel rigettare l’istanza il Collegio della Sezione IV ha anche condannato l’appellante a pagare le spese di giudizio relativo alla fase cautelari per un importo pari ad € 1000,00 (mille/00).

     2) – L’appello è da respingere.

     L’appellante, invero, con il presente gravame, dopo avere riassunto i contenuti reiettivi dell’originario ricorso addotti nella sentenza appellata, si è limitato, in effetti, a ribadire le censure svolte in primo grado.

     In particolare, come ricordato dai primi giudici, con il primo motivo di gravame il ricorrente aveva dedotto che dopo l’annullamento, da parte dello stesso TAR (con sentenza n. 538/2001), del precedente trasferimento, l’Amministrazione non avrebbe potuto porre le medesime vicende a giustificazione di un nuovo trasferimento; con il secondo ed il terzo motivo - esaminati congiuntamente dai primi giudici – era stata dedotta la violazione dell’art. 55, IV comma, del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, ed i vizi di eccesso di potere sotto vari profili, per non essersi la situazione di incompatibilità sostanziata in fatti obiettivi incidenti sul funzionamento dell’ufficio; inoltre, il trasferimento – secondo il ricorrente – avrebbe celato un intento punitivo; con l’ultimo motivo di ricorso, infine, l’istante aveva lamentato il fatto che, nello scegliere la nuova sede di destinazione, non sarebbero state considerate le sue esigenze personali e di famiglia.

     In ordine alle censure ora dette, ha rilevato, il TAR:

      - quanto alla prima doglianza, che la propria  sentenza del 2001  aveva espressamente fatte salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione, per cui, in definitiva, ben avrebbe potuto essere disposto un nuovo trasferimento del dipendente;

      - quanto al secondo e terzo motivo, che la giurisprudenza aveva già chiarito che il trasferimento per incompatibilità ambientale degli appartenenti alla Polizia di Stato, previsto dall’art. 55, del D.P.R. 24 aprile 1982 n. 335, è caratterizzato da un’ampia discrezionalità, ben maggiore di quella di cui l’Amministrazione gode nei confronti di altri pubblici dipendenti (Cons. St., IV, 15 luglio 1999, n. 1245) e che tale trasferimento consegue ad una valutazione ampiamente discrezionale dei fatti, che possono sconsigliare la permanenza in una determinata sede, indipendentemente dalla loro rilevanza disciplinare (Cons. giust. amm. Reg. Sic., 29 gennaio 1994, n. 24), con la precisazione che le oggettive situazioni di incompatibilità vanno certamente rapportate al tipo di attività, particolarmente delicata, svolta dal dipendente; sicché, è stato riconosciuto che l’Amministrazione di pubblica sicurezza ha in materia una discrezionalità più ampia a tutela dell’interesse che una funzione delicata come la pubblica sicurezza sia sempre scevra da dubbi e da equivoci sul comportamento degli agenti di polizia; e che, ciò posto, era da ritenere che l’atto impugnato fosse privo di intento punitivo, adeguatamente motivato e nella sostanza conforme al predetto dettato normativo;

      - quanto all’ultimo motivo, che esso, così come formulato, era inammissibile non avendo il ricorrente precisato quali fossero le esigenze personali e di famiglia che l’Amministrazione non avrebbe considerato, non essendo precisato, nel ricorso stesso, per quali ragioni non avrebbe dovuto essere assegnato ad altra sede e perché non avrebbe potuto allontanarsi da @@@@@@@; mentre era onere dell’interessato precisare le ragioni (personali e familiari) ostative al suo trasferimento a @@@@@@@, al fine di accertare l’eventuale errore dell’Amministrazione nella scelta della sede di destinazione.

     3) - Ebbene, tali articolate argomentazioni reiettive non sono state puntualmente censurate dall’interessato che, in effetti, con il presente appello si è semplicemente limitato a reiterare le originarie doglianze senza sottoporre a specifica critica quanto addotto dai primi giudici; ciò che potrebbe indurre alla declaratoria di inammissibilità dell’appello (cfr., tra le tante, la decisione della Sezione 29 luglio 2008, n. 3786; Sezione V, 17 ottobre 2008, n. 5065) che, peraltro, appare infondato nel merito.

     Al riguardo non può che ribadirsi quanto già espresso da questo Consiglio con ordinanza della Sezione IV n. 4085 del 23 settembre 2003, che ha respinto la richiesta misura cautelare di sospensione dell’efficacia della sentenza qui impugnata in quanto “i motivi di appello non sembrano prima facie supportati dal necessario fumus boni iuris, stante la particolare natura del trasferimento del pubblico dipendente per incompatibilità ambientale, caratterizzato da un ampio potere discrezionale finalizzato alla tutela del prestigio ed al corretto funzionamento degli uffici (C.d.S., Sez. V, 8.3.01, n. 1352” e “in tale fattispecie non trovano rilevanza le situazioni personali e di famiglia dell’interessato; che, quanto al profilo del danno, esso non appare suscettibile di autonoma valutazione, avendo la mobilità del personale delle forze di polizia carattere normale” (e, già in sede cautelare, è seguita la condanna dell’appellante alle spese relative alla fase cautelare).

     Ebbene, nel caso in esame l’amministrazione ha coerentemente tenuto conto del fatto – evidenziato dai primi giudici - che all’esito di indagini condotte dal P.M., questi ha formulato, nei riguardi dell’odierno appellante, richiesta di archiviazione, così, peraltro, rilevando testualmente: “se è vero che permangono fondati sospetti sulla circostanza che sia stato l’indagato a rendersi responsabile della impropria divulgazione di notizie, è comunque vero che questi ha fornito, in sede di interrogatorio, una spiegazione alternativa alla sequenza di elementi indizianti a suo carico tale da integrare la situazione prevista dall’art. 125 delle norme di attuazione del c.p.p.”, concludendo che “ciò che continua ad indurre perplessità circa la condotta dell’indagato non basta a fondare, univocamente, un giudizio di responsabilità penale”.

     In una situazione siffatta, in cui lo stesso pubblico ministero ha ritenuto che sussistessero perplessità in ordine alla condotta dell’indagato pur difettando elementi di certezza in merito alla sua colpevolezza, appare pienamente giustificativo dell’atto impugnato - e autonomamente sufficiente a giustificarlo - il fatto che l’interessato sia stato trasferito in un’altra città per incompatibilità ambientale; le circostanze emerse nel corso dell’indagine hanno lasciato, infatti, nell’inquirente il non inconsistente dubbio in merito alla correttezza dell’operato dell’inquisito, con il conseguente cagionarsi di una situazione di sfiducia nei confronti dell’agente di polizia giudiziaria e dell’istituzione dallo stesso rappresentata; donde la ragionevole e sufficiente giustificazione addotta nell’atto impugnato, secondo cui le vicende anzidette avevano incrinato il rapporto di fiducia della magistratura di @@@@@@@ nei confronti degli organi di polizia giudiziaria della DIGOS, oltre ad aver incrinato nell’ambiente dell’ufficio il rapporto di fiducia nei confronti del dipendente.

     4) – Per tali motivi l’appello in epigrafe appare infondato e, per l’effetto, deve essere respinto.

     Le spese del grado seguono la soccombenza e, tenuto conto di quanto disposto in sede cautelare, vengono, complessivamente determinate in € 3000,00(tremila/00).

P.Q.M.

     Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione sesta, respinge l’appello in epigrafe.

     Condanna l’appellante alle spese del grado che liquida in complessivi € 3000,00(tremila00) oltre IVA e CPA, comprensive della condanna alle spese in sede cautelare, in favore dell’Amministrazione resistente.

     Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

     Così deciso in Roma, il 18 novembre 2008 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

-
 

Presidente

-

Consigliere       Segretario 
 

-
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 
 

il...26/01/2009

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione


 

CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta) 
 

Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa  
 

al Ministero.............................................................................................. 
 

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642 
 

                                    Il Direttore della Segreteria

 
 

N.R.G. 7428/2003


 

CA