R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N.4002/2009
Reg. Dec.
N. 1244 Reg. Ric.
Anno 2003
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
D E C I S I O N E
sul ricorso in appello n. 1244 R.G. dell'anno 2003, proposto da @@@@@@@ @@@@@@@, rappresentato e difeso dall’avv. -
contro
il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui ope legis domicilia in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sez. II^, del 31 maggio 2002 n. 5050;
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione appellata;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 19 maggio 2009, il Cons. -
Uditi, altresì, -
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
FATTO e DIRITTO
La sentenza riportata in epigrafe, ha respinto il ricorso proposto dall’odierno appellante, Maresciallo f.v. della Guardia di Finanza, proposto per ottenere l’annullamento del provvedimento con cui il Comandante della Guardia di Finanza, gli ha inflitto la sanzione della perdita del grado per rimozione.
A tanto ha provveduto, dissentendo dal parere della Commissione di Disciplina, e, avvalendosi dei poteri conferiti dall’art. 75 della legge n. 599 del 1954, (Stato dei sottufficiali dell’Esercito, della Marina, dell’Aereonautica).
Ha quindi riformato in pejus il giudizio della Commissione stessa e ritenuto il predetto sott’ufficiale non meritevole di conservare il grado, a conclusione del procedimento disciplinare instaurato nei suoi confronti.
Nel giudizio di primo grado, il ricorrente aveva, tra l’altro, dedotto il vizio della motivazione del provvedimento impugnato, con particolare riferimento all’art. 75 della legge n. 599 sopra citata, che attribuisce al Ministro (ora, il Comandante generale del personale militare per effetto della sopravvenuta normativa di differenziazione delle competenze) di discostarsi dal giudizio della Commissione di Disciplina, nei casi di particolare gravità.
Condizione, quest’ultima, che parte ricorrente aveva contestato, in relazione all’assenza di puntuale indicazione dei presupposti di fatto che hanno indotto il Comandante ad assumere il provvedimento impugnato.
La riportata censura di primo grado, respinta dal giudice di prime cure, è stata riproposta in questa sede con l’appello in esame, al quale l’Amministrazione resiste con l’atto di formale costituzione, senza aver fatto seguire memoria.
Ciò posto, deve essere osservato che, prima dell’odierna udienza di discussione del gravame, è intervenuta la sentenza n. 62 del 2009 della Corte Costituzionale, alla quale proprio questa Sezione, con ordinanza n. 1444 del 7 aprile 2008, ha rimesso la questione di costituzionalità dell’art. 75 della legge 31 luglio 1954 n. 599, nella parte in cui consente al Ministro (o Comandante Generale del Corpo) di riformare anche in malam partem, il giudizio della Commissione di disciplina.
Il giudice delle leggi, ha condiviso gli argomenti del rimettente, osservando in particolare che “La disposizione censurata … non viene … a porre in essere una disciplina che, … rientra negli ampi limiti di discrezionalità di cui gode il legislatore …, essa al contrario trasmoda nella manifesta irragionevolezza … dato che attribuisce ad un soggetto che non ha partecipato allo svolgimento del procedimento, e che non ha quindi acquisito e valutato direttamente tutti gli elementi e le argomentazioni che hanno caratterizzato l’iter, la facoltà di rovesciare il giudizio che l’Organo collegiale appositamente costituito è stato chiamato a pronunciare”.
Nella questione controversa è dunque sopravvenuta la dichiarazione d’incostituzionalità della norma in forza della quale, attraverso il provvedimento impugnato, è stato esercitato dal Ministro, il potere di riformare in pejus il giudizio della Commissione di disciplina.
Va ora ricordato, che la sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma che disciplina il potere di adozione di un atto amministrativo oggetto di ricorso giurisdizionale, determina l’illegittimità derivata dell’atto stesso, qualora il ricorrente abbia, attraverso uno specifico motivo di ricorso, fatto venire in rilievo la norma denunciata dinanzi al Giudice delle leggi.
In presenza di uno specifico motivo di ricorso, riferito alla norma incostituzionale, ancorchè non sia stato sollevato alcun profilo d’incostituzionalità di essa, assume, invero, rilievo il principio secondo cui il giudice deve applicare d’ufficio, nei giudizi pendenti, le pronunce di annullamento della Corte costituzionale, con conseguente possibilità di superare i limiti che derivano dalla struttura impugnatoria del processo amministrativo, e dalla correlata specificità dei motivi (così, argomentando a contrario, Cons. Stato Sez. V, 5 maggio 2008, n. 1986).
Si è già notato che parte ricorrente, con il primo motivo, riproposto in questa sede, ha denunciato l’illegittimo uso del potere di reformatio in pejus riconosciuto al Ministro dall’art. 75 della legge n. 31 luglio 1954 n. 599, sicchè dalla riferita dichiarazione d’incostituzionalità di tale norma discende l’illegittimità derivata del provvedimento impugnato.
L’appello deve in conclusione essere accolto e per l’effetto deve essere riformata la sentenza impugnata.
Nel peculiare andamento del processo ed alla luce delle questioni dedotte in primo e secondo grado, il collegio ravvisa giusti motivi per compensare integralmente fra le parti anche le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), definitivamente pronunciando, accoglie l’appello in epigrafe, per l’effetto in riforma della sentenza impugnata accoglie il ricorso di primo grado.
Spese compensate.
Ordina che
la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, addì 19 maggio 2009 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei signori:
-
L’ESTENSORE IL
PRESIDENTE F.F.
IL SEGRETARIO
Il 18//06/2009
(Art. 55, L. 27.4.1982, n. 186)
Per il / Il Dirigente
-
- -
N.R.G. 1244/2003