R  E  P  U  B  B  L  I  C  A     I  T  A  L  I  A  N  A

N.3995/2009

Reg. Dec.

N. 5426 Reg. Ric.

Anno 2001

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

D E C I S I O N E

    sul ricorso in appello n. 5426 del 2001, proposto dal Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, ex lege domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

contro

    il signor @@@@@@@ @@@@@@@, rappresentato e difeso dall’avv. ....

per la riforma

    della sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Veneto, Sez. I, n. 311/2001 e per la reiezione del ricorso di primo grado;

    Visto il ricorso con i relativi allegati;

    Visto l’atto di costituzione del signor @@@@@@@ @@@@@@@;

    Visti la memoria e il controricorso prodotti dalla parte appellata a sostegno delle proprie difese;

    Visti gli atti tutti della causa;

    Relatore, alla pubblica udienza del 10.2.2009, il Consigliere ...

    Uditi gli avvocati ....

    Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

    1. Con la sentenza gravata, il TAR per il Veneto ha accolto il ricorso proposto dall’appellato, agente di Polizia penitenziaria, già in servizio presso la Casa circondariale di @@@@@@@, avverso il provvedimento di destituzione dal servizio n .... del 10 agosto 2000 (con decorrenza dal 12.8.1997, data di sospensione dal servizio), a seguito di sentenza penale patteggiata, emessa il 21 marzo 2000.

    Il Ministero ha appellato la sentenza del TAR ed ha dedotto la legittimità dell’atto impugnato in primo grado, che ha valutato sotto il profilo disciplinare – e sulla base di una idonea istruttoria - gli episodi emersi nel corso del procedimento penale.

    Il Ministero ha anche dedotto che la sentenza gravata avrebbe formulato proprie e non condivisibili valutazioni di merito sui fatti contestati e sanzionati  sotto il profilo disciplinare.

    L’appellato si è costituito in giudizio ed ha depositato un articolato controricorso e una memoria difensiva, con cui ha replicato alle deduzioni dell’appellante.

    2.- Ritiene la Sezione che l’appello risulta infondato e va respinto.

    Va premesso che i fatti contestati all’odierno appellato si sono svolti in epoca anteriore all’entrata in vigore della legge 27 marzo 2001 n. 97; ne consegue la esclusione della efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare attribuita da tale normativa alla sentenza penale di condanna quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso.

    Va ancora rilevata – e ne dà correttamente atto anche la relazione istruttoria – la separatezza del giudizio disciplinare da quello penale, con la conseguenza che il procedimento disciplinare deve essere condotto “mediante la verifica dei fatti stessi, della loro riferibilità all’inquisito e della loro valenza ai fini disciplinari”; ed ancora, va ribadito che l’applicazione della pena su richiesta delle parti non presuppone quella completezza nella raccolta degli elementi di prova che è tipica del rito ordinario, sì che non può escludersi che l’Amministrazione debba effettuare autonomi accertamenti e che la pronuncia penale possa essere richiamata soltanto per i fatti non controversi (Corte Cost. 24.5.1999 n. 197, citata dalla stessa Amministrazione).

    Ciò premesso, ritiene la Sezione che la sentenza impugnata ha correttamente ritenuto sussistente il vizio di eccesso di potere per una carenza istruttoria, rilevabile dalla relazione conclusiva del procedimento disciplinare: il TAR non ha espresso proprie valutazioni di merito né autonome valutazioni del fatto o sulla misura della sanzione.

    Con una adeguata motivazione, la sentenza del TAR ha correttamente rilevato come le contestazioni si siano riferite “ad avvenimenti la cui effettiva dinamica poggia soltanto (per le minacce di cui alla contestazione sub f) o quasi esclusivamente (quanto a quelli occorsi nella notte tra il 26 ed il 27 luglio 1997, sub a-e)” – cfr. atto di contestazione di addebiti in data 18.4.2000 – “sulle dichiarazioni della parte lesa, particolarmente quanto alla tentata violenza carnale, al furto ed alle minacce, e con limitati riscontri obiettivi (le dichiarazioni dei vicini non appaiono conciliarsi con i clamori ragionevolmente connessi a violenze gravi come quelle enunciate, che, peraltro, non sembrano neppure compatibili con la durata della malattia, accertata in sei giorni)”.

    In altri termini, l’insufficienza dell’istruttoria appare desumibile dal fatto che il provvedimento impugnato in primo grado ha acriticamente ritenuto sussistenti i fatti esposti dalla denunciante, pur a fronte della limitatezza di riscontri obiettivi e delle autonome esigenze accertative che connotano (nella specie, ratione temporis) l’inchiesta disciplinare.

    Indubbiamente, sul piano della loro materialità sono risultati effettivamente commesse le condotte delle percosse e dei diverbi in luogo pubblico (ciò che di per sé può dar luogo alla irrogazione della sanzione disciplinare, in occasione del rinnovo del procedimento), ma dall’esame della documentazione acquisita non risultano ulteriori approfondimenti istruttori sul complesso delle contestazioni formulate, risolvendosi il loro accertamento nel mero richiamo ai fatti denunziati.

    Per una migliore ricostruzione dei fatti, e i coerenza con il principio di proporzialità, l’Amministrazione avrebbe dovuto dunque tenere conto di ogni altro elemento desumibile dagli atti e delle argomentazioni difensive dell’incolpato.

    3.- Per le esposte considerazioni, l’appello del Ministero va respinto, meritando conferma la sentenza impugnata (neppure occorrendo l’esame della eccezione di inammissibilità sollevata in udienza dalla parte appellata), con salvezza degli ulteriori atti amministrativi.

    Le spese del secondo grado del giudizio possono essere compensate fra le parti, sussistendo giusti motivi.

P.Q.M.

    Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione Quarta, respinge l’appello n. 5426 del 2001.

    Compensa le spese del secondo grado del giudizio fra le parti.

    Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

    Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10.2.2009, con la partecipazione dei seguenti magistrati:

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firma il Consigliere anziano in sostituzione del Presidente --- deceduto in data 6 maggio 2009

     L’ESTENSORE   IL PRESIDENTE 
 

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                       IL SEGRETARIO

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Depositata in Segreteria

           Il 18//06/2009

(Art. 55, L. 27.4.1982, n. 186)

  Per il  / Il Dirigente

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N.R.G. 5426/2001