REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.5941/2008

Reg.Dec.

N. 5332 Reg.Ric.

ANNO   2007

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 5332/2007, proposto dal Ministero dell’Interno in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è per legge domiciliato

contro

il Sig. @@@@@@@@ @@@@@@@@, rappresentato e difeso dagli Avv.ti ......

per l’annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, Sezione II, n. 131/2007 in data 31 gennaio 2007, resa inter partes;

     Visto il ricorso con i relativi allegati;

     Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’appellato;

     Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

     Visti gli atti tutti della causa;

     Relatore alla pubblica udienza del 21 ottobre 2008 il Consigliere ..

     Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

     Con ricorso al Tribunale Amministrativo per la Liguria il sig. @@@@@@@@ @@@@@@@@, dipendente della Polizia di Stato, impugnava il decreto n. m14-sterl 333C/125081 in data 9 gennaio 2001 con il quale il Capo della Polizia gli aveva irrogato la sanzione della destituzione a decorrere dal giorno successivo alla sua notifica.

     Denunciava sei motivi d’illegittimità e chiedeva quindi l'annullamento del provvedimento impugnato.

     Con la sentenza in epigrafe il Tribunale Amministrativo per la Liguria, Sezione II, accoglieva il ricorso per l’effetto annullando il provvedimento impugnato.

     Avverso la predetta sentenza insorge il Ministero degli Interni in persona del Ministro in carica chiedendo la sua riforma ed il rigetto del ricorso di primo grado, previa sospensione.

     Con ordinanza n. 4100 in data 31 luglio 2007 è stata accolta l’istanza cautelare.

     Si è costituito in giudizio il sig. @@@@@@@@ @@@@@@@@ chiedendo il rigetto dell’appello.

     Alla pubblica udienza del 21 ottobre 2008 la causa è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

     All’odierno appellato, ispettore della Polizia di Stato, è stata comminata la sanzione della destituzione in quanto “si assentava dal servizio per motivi di salute, omettendo di presentare istanza per la relativa pratica sanitaria. Inoltre assente dal servizio, per motivi di salute, non si rendeva reperibile, sia presso il proprio domicilio che presso l'abitazione dei genitori, durante la fascia di reperibilità antimeridiana, alla notifica di provvedimento dell'ufficio sanitario. Recidivo specifico ".

     L'odierno appellato ritiene il provvedimento oggetto del presente giudizio inficiato da difetto di motivazione, e la sua doglianza è stata condivisa dai primi giudici.

     Tale argomentazione non è condivisa dal collegio.

     Invero, è pacifico in causa che l'odierno appellato è stato per undici volte sanzionato disciplinarmente per comportamenti analoghi a quelli per i quali gli è stata inflitta la destituzione.

     Alla luce di tale fatto, non contestato, appare evidente che l'odierno appellato ha manifestato un’evidente tendenza ad assentarsi con facilità dal lavoro senza preoccuparsi di mettere l'amministrazione in grado di verificare l'effettiva esistenza delle ragioni giustificatrici dell'assenza, anche in vista della necessaria sottoposizione a verifica del permanere della sua idoneità fisica.

     In altri termini l'odierno appellato ha dimostrato di non curarsi della necessità, per l'amministrazione di appartenenza, di disporre quanto meno della sua presenza in servizio.

     Di fronte ad una così grave circostanza debitamente accertata in dodici occasioni, che hanno portato all'adozione di procedimenti disciplinari, la decisione dell'amministrazione appare di per sé giustificata.

     L'appello deve, in conclusione, essere accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, respinto il ricorso di primo grado.

     In considerazione della particolarità della causa le spese possono essere integralmente compensate.

P.Q.M.

     Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie l’appello indicato in epigrafe e, per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, respinge il ricorso di primo grado.

     Compensa integralmente spese ed onorari del giudizio fra le parti costituite.

     Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

     Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2008 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

...


 

Presidente

..

Consigliere       Segretario

.

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 
 

il....03/12/2008

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione


 

CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta) 
 

Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa  
 

al Ministero.............................................................................................. 
 

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642 
 

                                    Il Direttore della Segreteria

 
 

N.R.G. 5332/2007


 

CA