REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.581/09

Reg.Dec.

N. 9134 Reg.Ric.

ANNO   2006

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 9134/2006, proposto dal sig. @@@@@@@ @@@@@@@, rappresentato e difeso dall’Avv. -

contro

il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro-tempore, il Capo della Polizia di Stato, in persona del Capo della Polizia pro-tempore, e il Questore di Bari pro-tempore, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici domiciliano in Roma, Via dei Portoghesi n. 12,

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, sede di Bari, sezione I, 22 agosto 2006, n. 3031;

     Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

     Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni appellate;

     Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

     Visti gli atti di causa;

     Relatore, alla pubblica udienza del 18 novembre 2008, il Consigliere -

     Uditi, per le parti, l’Avv. d-e l’Avv. dello Stato -

     Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:

FATTO e DIRITTO

     1) - Con la sentenza impugnata il TAR ha respinto il ricorso proposto dall’odierno appellante (assistente della Polizia di Stato) per l'annullamento del decreto n. 333-D/85825 del 29 luglio 2005 col quale il Capo della Polizia gli ha inflitto la sanzione disciplinare dalla sospensione dal servizio per la durata di mesi uno con deduzione del relativo periodo dal computo dell’anzianità, nonché della deliberazione del 14 giugno 2005 del Consiglio Provinciale di Disciplina della Questura di Bari, della nota Cat. 2.8/37 Ris. del Questore di Bari del 7 ottobre 2004.

     Detta sanzione era stata inflitta all’interessato in quanto, per evitare di controllare un pericoloso pregiudicato sottoposto alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, avrebbe posto in essere azioni dilatorie e si sarebbe opposto all’ordine legittimo del superiore gerarchico deducendo motivazioni pretestuose; sicché il medesimo avrebbe evidenziato un comportamento negligente di particolare gravità, ponendo in essere atti contrari ai doveri derivanti dalla subordinazione.

     Il TAR ha respinto il ricorso avendo ritenuto infondate tutte le censure e tra queste, in particolare, il sesto motivo di ricorso, con il quale il ricorrente aveva censurato il fatto che l’Amministrazione avrebbe portato a termine il procedimento disciplinare in pendenza di quello penale.

     2) – Per l’appellante la sentenza sarebbe erronea e dovrebbe essere riformata in quanto, contrariamente a quanto ritenuto dai primi giudici:

      - i precedenti disciplinari – favorevoli – così come le circostanze attenuanti avrebbero dovuto essere presi puntualmente in considerazione; e, inoltre, avrebbero dovuto considerare, i primi giudici, che la condotta dell’interessato non avrebbe affatto prodotto conseguenze negative per la P.A.;

      - quanto all’entità della sanzione, la stessa sarebbe sproporzionata rispetto ai fatti e alla condotta tenuta dall’incolpato e non terrebbe conto dell’incerta ricostruzione della vicenda;

      - il procedimento disciplinare, nonostante la mancanza di qualsiasi notizia circa lo status dell’instaurato procedimento penale, in dispregio dell’art. 11 del D.P.R. n. 737 del 1981, non è stato sospeso;

      - sarebbe stato superato il termine di cui all’art. 120 del t.u. n. 3/1957.

     Resiste l’amministrazione appellata che insiste, in memoria, per il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.

     Con memoria conclusionale l’appellante ribadisce i propri assunti difensivi, richiamandosi anche alla recente giurisprudenza della Sezione in ordine alla necessità di sospensione del procedimento disciplinare nell’ipotesi di inizio dell’azione penale.

     3) – Ritiene il Collegio che il processo debba essere sospeso dal momento che assume carattere pregiudiziale, in vista della definizione del presente giudizio, la risoluzione della questione di cui al sesto motivo del ricorso di primo grado.

     Al riguardo, con decisione-ordinanza n. 5196 del 16 ottobre 2008, è stata rimessa all’Adunanza Plenaria di questo Consiglio la questione afferente alla corretta interpretazione dell’art. 11 del DPR n. 737 del 25 ottobre 1981, e, cioè, se l’espressione ivi utilizzata di “procedimento penale” (la cui promozione è preclusiva dell’avvio o prosecuzione del procedimento disciplinare) comprenda anche la fase delle indagini preliminari che si svolgono prima che il soggetto assuma la qualità di imputato.

P.Q.M.

     Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione sesta, riservata ogni pronuncia in rito, nel merito e sulle spese, sospende il presente giudizio in attesa della definizione della questione sottoposta dalla Sezione all’A.P. di questo Consiglio con decisione-ordinanza n. 5196 del 16 ottobre 2008.

     Fissa, per il prosieguo, la pubblica udienza del 7 aprile 2009.

     Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

     Così deciso in Roma, il 18 novembre 2008 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

-


 

Presidente

-

Consigliere       Segretario

-

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 3/02/2009

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione


 
 

CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta) 
 

Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa  
 

al Ministero.............................................................................................. 
 

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642 
 

                                    Il Direttore della Segreteria

 
 

N.R.G. 9134/2006


 

CA