N.2131/2006

Reg. Dec.

N. 10833

Reg. Ric.

Anno 1997 
 

R  E  P  U  B  B  L  I  C  A     I  T  A  L  I  A  N  A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

      Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso iscritto al NRG 10833\1997, proposto dal Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato ex lege domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

contro

...OMISSIS.... ...OMISSIS...., rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Mobilio ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato A. Paletta in Roma, via P. Leopardi Cattolica n. 3;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione I bis, n. 1330 del 1 settembre 1997.

Visto il ricorso in appello;

visto l'atto di costituzione in giudizio di ...OMISSIS.... ...OMISSIS....;

visti gli atti tutti della causa;

data per letta alla pubblica udienza del 31 gennaio 2006 la relazione del consigliere Vito Poli, udito l'Avvocato dello Stato Russo;

ritenuto e considerato quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. In data 20 gennaio 1988 il vicebrigadiere dei carabinieri ...OMISSIS.... ...OMISSIS.... veniva tratto in arresto dalla polizia ticinese a Mendrisio (Svizzera), per detenzione di arma da guerra (la pistola d’ordinanza), furto e possesso di targhe automobilistiche, ricettazione, furto di benzina, atti preparatori di rapina.

Condannato dal Tribunale di Mendrisio alla pena di 15 mesi di detenzione veniva espulso dalla Svizzera (cfr. ordine di trasporto del 17 marzo 1988).

2. Successivamente, le autorità giudiziarie italiane interessate alla vicenda pronunciavano una serie di provvedimenti favorevoli al ...OMISSIS.... – nelle more sospeso precauzionalmente dal servizio – applicando l’amnistia, ovvero riconoscendo la insussistenza di fatti penalmente rilevanti per la legge italiana,  la mancanza di prove idonee per procedere, nonché l’impossibilità di riconoscere la sentenza straniera di condanna.

3. In data 29 marzo 1993 veniva contestato al ...OMISSIS.... un complesso addebito disciplinare (cfr. nota prot. n. 153\3 Compagnia di S. Donato milanese in pari data).

4. Redatta (il data 19 aprile 1993) un’accurata relazione riepilogativa da parte dell’ufficiale inquirente, questi nel rapporto finale sull’inchiesta formale (cfr. prot. n. 153\8 del 23 aprile 1993), evidenziava come nella condotta del ...OMISSIS.... potessero ravvisarsi non solo ipotesi di reato dolose, ma anche i seguenti fatti di matrice esclusivamente disciplinare: a) essersi recato in territorio estero senza autorizzazione; b) violando la legge elvetica aver subito il sequestro della pistola d’ordinanza; c) la violazione dei doveri sanciti dall’art. 10, co. 2, del d.P.R. n. 545 del 1986 recante il regolamento di disciplina militare.

5. Davanti alla commissione disciplinare (cfr. verbale della seduta del 25 giugno 1993 e dichiarazione scritta del ...OMISSIS.... allegata), veniva espletato un’accurato esame dell’incolpato che si difendeva ampiamente nel merito, insistendo, tramite il difensore, da un lato per la inconfigurabiltà dell’ipotesi prevista dall’art. 60 n. 7), l. n. 599 del 1954, mancando il presupposto di una sentenza di condanna, dall’altro per l’applicazione di una sanzione di corpo per le infrazioni non penali integranti la lesione del prestigio dell’Arma.

La commissione giudicava il ...OMISSIS.... non meritevole di conservare il grado.

6. Seguiva il decreto della Direzione generale per i sottufficiali e i militari di truppa dell’Esercito - datato 6 settembre 1993 –  recante la comminatoria della perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari ai sensi dell’art. 60 n. 6), l. n. 599 del 1954.

Nel provvedimento:

  1. si dava atto della consegna dell’inquisito alla frontiera di Mendrisio a mezzo ordine di trasporto del 17 marzo 1988, recante il titolo della sentenza di condanna emessa dal Tribunale elvetico;
  2. si riportavano puntualmente i provvedimenti dell’autorità giudiziaria italiana favorevoli al ...OMISSIS....;
  3. si richiamavano tutti gli atti dell’inchiesta formale nonché le conclusioni cui era giunta la commissione di disciplina;
  4. si motivava l’inflizione della sanzione espulsiva nel presupposto dello scarso senso di responsabilità e lealtà dimostrato dal ...OMISSIS.... che aveva posto in essere comportamenti lesivi dei principi di onestà e rettitudine caratterizzanti la condotta di un sottufficiale dell’Arma, apprezzando come gravi tali addebiti.

7. Avverso tale decreto è insorto il ...OMISSIS.... articolando cinque autonomi motivi di ricorso incentrati anche sulla illegittimità dei provvedimenti di sospensione precauzionale dal servizio.

8. L’impugnata sentenza - Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione I bis, n. 1330 del 1 settembre 1997 –:

a) ha dichiarato inammissibili le censure proposte nei confronti dei provvedimenti di sospensione precauzionale (tale capo non è stato impugnato ed è coperto dalla forza del giudicato interno);

b) ha accolto il motivo imperniato sulla mancanza di prova certa degli addebiti costituenti reato commessi in territorio svizzero o italiano.

9. Con ricorso notificato il 28 novembre 1997, e depositato il successivo 6 dicembre, il Ministero della difesa proponeva appello avverso la su menzionata sentenza del T.A.R.  contestando che l’amministrazione avesse dato corso al procedimento disciplinare solo per fatti costituenti illecito penale in mancanza di ogni accertamento dell’autorità giudiziaria, emergendo, al contrario, che erano state punite autonome infrazioni disciplinari violative dell’art. 10, co. 2, del regolamento di disciplina militare.

10. Si costituiva ...OMISSIS.... ...OMISSIS.... deducendo l'infondatezza del gravame in fatto e diritto senza riproporre i motivi non esaminati in prime cure.

11. La causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 31 gennaio 2006.

12. L’appello è fondato e deve essere accolto.

Come emerge dalla ricostruzione in fatto, il giudizio disciplinare si è snodato lungo un percorso che, partendo dall’ordine di trasporto alla frontiera di Mondrisio del 17 marzo 1988, ha portato all’applicazione della perdita del grado per rimozione ai sensi dell’art. 60, n. 6), l. n. 599 cit. (ovvero per violazione del giuramento o per altri motivi disciplinari), non già a mente del co. 7, lett. a) e b), del medesimo articolo (ovvero per condanna penale).

Sia nella contestazione degli addebiti, che nella relazione finale dell’ufficiale inquisitore e nel provvedimento sanzionatorio, è evidente che la punizione comminata si fonda:

a) sulla presenza del ...OMISSIS.... in territorio straniero senza autorizzazione o informativa ai comandi;

b) sul sequestro della pistola d’ordinanza (di proprietà dell’amministrazione);

c) sulla violazione dell’art. 10, co. 2, del regolamento di disciplina che impone al militare di astenersi, anche fuori dal servizio da comportamenti che possano comunque condizionare l’esercizio delle sue funzioni, ledere il prestigio dell’istituzione cui appartiene e pregiudicare l’estraneità delle Forze armate come tali alle competizioni politiche.

Quanto alla sussistenza di tali fatti nella loro materialità nessuno dubita, e comunque sono stati acclarati nel corso del procedimento disciplinare.

In quest’ottica emerge l’errore in cui è incorso il primo giudice che pur dando atto della esistenza di autonomi illeciti disciplinari accertati nel corso dell’inchiesta formale (in particolare pagina 13 della sentenza), si è preoccupato di dimostrare l’inutilizzabilità delle fonti di prova estere relativamente agli episodi costituenti illeciti penali, senza avvedersi che la sanzione era stata inflitta per fatti di rilievo meramente deontologico.

13. In conclusione l’appello deve essere accolto ed in riforma parziale dell’impugnata sentenza rigettato in toto il ricorso di primo grado.

Le spese di ambedue i gradi di giudizio, regolamentate secondo l’ordinario criterio della soccombenza, sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso meglio specificato in epigrafe:

- accoglie l’appello e per l’effetto, in riforma parziale della sentenza impugnata respinge in toto il ricorso di primo grado;

- condanna ...OMISSIS.... ...OMISSIS.... a rifondere in favore del Ministero della difesa le spese di ambedue i gradi di giudizio che liquida in complessivi euro cinquemila;

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, alla camera di consiglio del 31 gennaio 2006, con la partecipazione di:

Paolo Salvatore - Presidente

Filippo Patroni Griffi                - Consigliere

Antonino Anastasi   - Consigliere

Vito Poli          - Consigliere rel.est.

Anna Leoni                   - Consigliere

LESTENSORE    IL PRESIDENTE

Vito Poli        Paolo Salvatore  

                           IL SEGRETARIO

     Rosario Giorgio Carnabuci

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

14 aprile 2006

(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)

     Il Dirigente

     Giuseppe Testa

- - 

N.R.G.  10833/1997


 

RL