REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.2059/2009

Reg.Dec.

N. 727 Reg.Ric.

ANNO   2009

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 727/2009, proposto dal Ministero dell’Interno in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio in Roma Via dei Portoghesi n. 12;

contro

il sig. @@@@@@@ @@@@@@@ rappresentato e difeso dall’Avv. -

per l’annullamento o la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, Sezione III, n. 5217 in data 29 ottobre 2008;

     Visto il ricorso con relativi allegati;

     Visto l'atto di costituzione in giudizio del sig. @@@@@@@ @@@@@@@;

     Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

     Visti gli atti tutti di causa;

     Relatore alla camera di consiglio del 24 febbraio 2009 il Consigliere -

     Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

     Con ricorso al Tribunale Amministrativo della Lombardia, sede di Milano, il sig. @@@@@@@ @@@@@@@, assistente della Polizia di Stato, impugnava la nota n. 7 div. 1 cat.2.10 ACC/2008 in data 12/6/2008 con la quale il Questore di @@@@@@@ gli aveva negato l’accesso alle conversazioni telefoniche sull’utenza 113 intercorse in data 28 aprile 2008 dalle ore 15 e 45 alle ore 16 e 30, da lui richieste per utilizzarle nel corso di un procedimento disciplinare a suo carico.

     Con la sentenza in epigrafe il Tribunale Amministrativo per la Lombardia, sede di Milano, Sezione III, accoglieva il ricorso per l’effetto ordinando al Ministero dell’Interno, Questura di @@@@@@@, di consentire al sig. @@@@@@@ la consultazione e l’estrazione di copia delle trascrizioni integrali delle conversazioni telefoniche tra Questore di @@@@@@@, operatore COT e volante, intercorse in data 28 aprile 2008 dalle ore 15 e 45 alle ore 16 e 30, relative all’intervento richiesto dal Questore di @@@@@@@ di una volante presso il bar caffè Unione in @@@@@@@ dove era presente il senatore Castelli.

     Avverso la predetta sentenza insorge il Ministero dell’Interno in persona del Ministro in carica, chiedendo il suo annullamento o riforma ed il rigetto del ricorso di primo grado.

     Si è costituito in giudizio il sig. @@@@@@@ @@@@@@@ chiedendo la declaratoria dell’irricevibilità ovvero il rigetto dell’appello.

     Alla camera di consiglio del 24 febbraio 2009 la causa è stata trattenuta in decisione.

     L’appello è stato proposto tardivamente.

     La sentenza di primo grado è stata notificata all’amministrazione, presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, il 10 novembre 2008; l’appello è stato spedito al ricorrente in primo grado, nel domicilio eletto in quel giudizio, il 9 gennaio 2009.

     Risulta quindi violato l’art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale stabilisce che le sentenze di primo grado in materia di accesso ai documenti amministrativi sono appellabili entro trenta giorni dalla notifica.

     L’appello deve, di conseguenza, essere dichiarato irricevibile.

     Le spese possono essere integralmente compensate.

P.Q.M.

     Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, dichiara irricevibile l’appello in epigrafe.

     Compensa integralmente spese ed onorari del giudizio fra le parti costituite.

     Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

     Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2009 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

-
 

Presidente

-

Consigliere       Segretario


 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 
 

il...01/04/2009

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione


 
 

CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta) 
 

Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa  
 

al Ministero.............................................................................................. 
 

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642 
 

                                    Il Direttore della Segreteria

 
 

N.R.G. 727/2009


 

CA