REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.226/2008

Reg.Dec.

N. 6879 Reg.Ric.

ANNO   2003

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello proposto da XYXYXY XYXYXY, rappresentato e difeso dall' avv.to  ed elettivamente domiciliato presso l’Avv.

contro

Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliato presso la stessa, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

Dipartimento della pubblica sicurezza, Capo della Polizia, Consiglio provinciale di disciplina della Questura di Bari, non costituitisi in giudizio;

per l’annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione I, n. 2089/2003;

     Visto il ricorso con i relativi allegati;

     Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno;

     Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

     Visti gli atti tutti della causa;

     Alla pubblica udienza dell’11-12-2007 relatore il Consigliere .

     Uditi l'Avv. Sforza per delega dell’Avv. .

     Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O    E    D I R I T T O

     1. Con l’impugnata sentenza il Tar per la Puglia ha respinto il ricorso proposto da XYXYXY XYXYXY, sovrintendente della Polizia di Stato, avverso il decreto del Capo della Polizia del 21 febbraio 2003, con il quale gli è stata comminata la sanzione disciplinare della destituzione.

     XYXYXY XYXYXY ha impugnato tale decisione per i motivi che saranno di seguito esaminati.

     Il Ministero dell’interno si è costituito in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso.

     Con ordinanza n. 4023/03 la IV Sezione del Consiglio di Stato ha respinto la domanda di sospensione dell’efficacia dell’impugnata sentenza.

     All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.

     2. L’oggetto del presente giudizio è costituito dalla contestazione della massima sanzione disciplinare (destituzione), irrogata ad un sovrintendente della Polizia di Stato in seguito ad alcuni fatti, per i quali era stato aperto un procedimento penale.

     In particolare, in data 30 marzo 1998 il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale penale di Trani aveva emesso nei confronti dell’appellante una ordinanza applicativa di misura cautelare (arresti domiciliari), contestandogli i reati di: a) associazione a delinquere (art. 416 c.p.); b) concorso in esercizio di giochi d’azzardo (artt. 110 e 718 c.p.); c) concorso in rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio (artt. 110 e 326, co. 1 e 3, c.p.).

     In alcune intercettazioni telefoniche erano emersi rapporti tra il XYXYXY e alcune persone operanti in modo illecito nel settore dei videogiochi; il XYXYXY era stato contattato per accelerare alcune pratiche e aveva poi avvertito tali soggetti dei controlli in atto da parte della Polizia.

     Con sentenza in data 26 giugno 2000 il giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale penale di Trani ha prosciolto il ricorrente dai reati di cui alle lett. a-b, condannandolo, invece, alla pena (sospesa) di sei mesi di reclusione per il reato di cui alla lett. c).

     Con sentenza 5 luglio 2001 n. 1607, divenuta irrevocabile il successivo 7 novembre, la Corte di appello di Bari ha assolto il XYXYXY anche dal reato sub c) “perché il fatto non costituisce reato”.

     Il procedimento disciplinare, iniziato e sospeso in attesa che si concludesse quello penale con sentenza passata in giudicato, è stato riattivato e si è concluso con la sanzione della destituzione,

     La descritta vicenda ha interessato altro sovrintendente di Polizia (.....), anche destituito dal servizio e il giudizio avente ad oggetto tale provvedimento e censure analoghe a quelle proposte in questa sede, si è concluso con la reiezione del ricorso con sentenza n. 2763/2005 della IV Sezione del Consiglio di Stato, dalla quale il Collegio non ritiene di doversi discostare.

     Va innanzitutto evidenziato che non assume rilievo il fatto che il Tar – secondo l’appellante – si sarebbe limitato a “copiare” le motivazioni della decisione assunta sul ricorso di ...... in quanto ogni eventuale carenza motivazionale dell’impugnata sentenza non assume di per sé un autonomo rilievo, ma costituirà oggetto del presente grado di giudizio, atteso il pieno effetto devolutivo dell’appello.

     3. Con riferimento alla dedotta violazione dell’art. 653 c.p.p., la censura è priva di fondamento.

     Pur non essendo limitata l’efficacia della sentenza penale ex art. 653 c.p.p. alle sole decisioni pronunciate a seguito di dibattimento, si rileva che l’efficacia delle sentenza penale nel giudizio disciplinare riguarda la sussistenza del fatto, l’accertamento che l’imputato non lo ha commesso e la sua irrilevanza penale.

     In quest’ultimo caso l’inconfigurabilità dell’illecito penale non esclude la rilevanza dello stesso fatto ai fini disciplinari, in quanto la potestà disciplinare opera in sfera diversa da quella del giudizio penale, tant'è che anche le formule assolutorie non precludono l'ingresso all'azione disciplinare e la possibilità che il medesimo comportamento possa essere qualificato dall'Amministrazione come illecito disciplinare (Cons. Stato, Ad. Plen., n. 10/2006).

     Di conseguenza, l’assoluzione del ricorrente da parte della Corte di Appello perché il fatto non costituisce reato non è incompatibile con l’adozione della contestata sanzione della destituzione, fondata sulla rilevanza disciplinare dello stesso fatto.

     4. Sono prive di fondamento anche le censure attinenti agli aspetti procedimentali, in quanto:

     a) la rinnovazione di alcuni atti del procedimento disciplinare, disposta in via amministrativa, atteneva alla necessità di una istruttoria più completa, e non richiedeva necessariamente una nuova contestazione degli addebiti, il funzionario istruttore ha comunque fornito tutti gli elementi utili per il giudizio disciplinare e ogni ulteriore questione attiene all’idoneità di tali elementi (oggetto di successive censure);

     b) non sussiste la violazione del termine di apertura del procedimento disciplinare, fissato dall’art. 9, comma 6, del d.P.R. n. 737/1981, in quanto tale termine riguarda l’ipotesi dell’apertura del procedimento disciplinare successivamente alla pubblicazione della sentenza penale, mentre nel caso in esame il procedimento disciplinare era stato aperto e poi sospeso “fino alla definizione del procedimento penale con sentenza passata in giudicato” (decr. Capo Polizia del 17-11-1998); dopo il passaggio in giudicato della menzionata sentenza della Corte di appello (7-11-2001, a seguito di motivazioni pubblicate il 13-9-2001), il procedimento penale è stato tempestivamente riattivato in data 9-1-2002;

     c) per i procedimenti disciplinari relativi ad appartenenti alla Polizia di Stato non si applica il termine finale di cui all’art. 9, comma 2, l. n. 19 del 1990 (Cons. Stato, Ad. Plen. n. 10/2006).

     5. Sono, infine infondati i motivi, con cui l’appellante contesta la sanzione irrogata sotto i profili dell’accertamento dei fatti, della motivazione e della proporzionalità

     I fatti sono stati accertati attraverso le acquisizione degli atti del procedimento penale, il cui esito – come detto – non esclude la valutazione degli stessi fatti ai fini disciplinari.

     La motivazione dell’impugnato decreto del Capo della Polizia richiama la deliberazione del Consiglio provinciale di disciplina del 29 gennaio 2003, in cui i fatti sono descritti, e contiene il giudizio sull’elevato disvalore disciplinare di tali fatti.

     Nella citata deliberazione è, in particolare, posta in evidenza la contrarietà ai doveri di servizio e al senso dell’onore della condotta dell’appellante, che avvertiva i soggetti coinvolti dell’esistenza di controlli in atto, impegnandosi ad avvisare “quando ci sarebbe stata un po’ di calma”; in successiva telefonata i gestori dei locali parlano dell’opportunità di togliere alcuni videogiochi dalle sale per i possibili controlli.

     Tali fatti sono stati correttamente accertati sulla base delle richiamate intercettazioni telefoniche e la sanzione irrogata è proporzionata alla gravità dei fatti, come peraltro riconosciuto nel citato precedente della IV Sezione, relativa al coindagato dell’appellante.

     Le contestazioni mosse non riguardano la frequentazione con pregiudicati o persone dedite ad attività immorale (art. 6 del d.P.R. n. 737/81), ma la più grave condotta dell’essere venuti meno ai doveri assunti con il giuramento, rivelando la mancanza del senso morale (art. 7 cit. d.P.R.), avvertendo i possibili controllati dell’esistenza di verifiche di polizia in atto e impegnandosi anche ad avvertirli del “ritorno della calma”.

     In considerazione dell’evidente gravità dei fatti, sono privi di rilievo i giudizi positivi riportati in precedenza dal ricorrente nella propria attività di servizio.

     6. L’impugnato provvedimento di destituzione è stato, quindi, adottato in modo legittimo e di conseguenza, l’appello deve essere respinto.

     Con riguardo alle spese, tenuto conto della compensazione disposta nel giudizio relativo al coindagato dell’attuale appellante, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.

P. Q. M.

     Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe.

     Compensa tra le parti le spese del giudizio.

     Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

     Così deciso in Roma, in data 11-12-2007 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

Presidente

Consigliere       Segretario 
 

 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 
 

il...29/01/2008

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione

 
 
 
 

CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta) 
 

Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa  
 

al Ministero.............................................................................................. 
 

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642 
 

                                    Il Direttore della Segreteria

 
 

N.R.G. 6879/2003


 

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