REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.2293/2007

Reg.Dec.

N. 3707 Reg.Ric.

ANNO   2002

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello proposto dal Ministero dell’Interno, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è legalmente domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;

contro

...omissisvld... ...omissisvld..., rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Massa e Ludovico Villani, con domicilio eletto presso l’ultimo, in Roma, via Asiago n. 8;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Ligura – Sezione II, n. 117/2002 del 5.2.2002;

     Visto il ricorso con i relativi allegati;

     Visto l’atto di costituzione in giudizio di ...omissisvld...;

     Vista la memoria prodotta dalla parte appellata a sostegno delle proprie difese;

     Visti tutti gli atti della causa;

     Alla pubblica udienza del 27 febbraio 2007, relatore Consigliere Roberto Giovagnoli; uditi per le parti l’avvocato Villani e l’avvocato dello Stato Colelli;

FATTO E DIRITTO

     1. Viene in decisione l’appello con il quale il Ministero dell’Interno ha chiesto la riforma della sentenza del Tar Liguria, sez. II, 5 febbraio 2002, n. 117.

     In primo grado sono stati annullati due decreti di sospensione cautelare adottati l’11 aprile 2001 nei confronti del ...omissisvld..., in vista dell’inizio del procedimento disciplinare.

     2. I provvedimenti di sospensione cautelare riguardano: il rinvenimento presso la residenza del ...omissisvld... di una domanda di congedo ordinaria in originale dalla quale l’Amministrazione ha dedotto il godimento di giorni di congedo ordinario eccedenti quelli spettanti; la registrazione di una conversazione avuta con un collega al fine di reperire eventuali notizie di reato a carico del Questore.

     3. Il Tar per la Liguria ha accolto il ricorso riconoscendo la fondatezza delle censure riguardanti inerenti il difetto di motivazione sull’adozione dei provvedimenti riguardo ai fatti contestati, alla gravità effettiva di questi in relazione alle determinazioni prese, alla risalenza degli stessi nel tempo ed in ogni caso alla sproporzione di questi rispetto ai fatti effettivi.

     4. Contro tale sentenza ha proposto appello il Ministero dell’Interno.

     5. Si è costituito il ...omissisvld... ribadendo, nel merito, l’illegittimità dei provvedimenti per i motivi denunciati in primo grado ed eccependo, nel rito, l’improcedibilità dell’appello per sopravvenuto difetto di interesse, sull’assunto che i provvedimenti di sospensione cautelare avrebbero ormai perso retroattivamente ogni efficacia (a causa della mancata applicazione di sanzioni disciplinari), con conseguente diritto del ...omissisvld... alla restituito in integrum.

     6. L’eccezione di improcedibilità dell’appello per sopravvenuto difetto di interesse è fondata.

     7. Entrambi i provvedimenti di sospensione cautelare impugnati in primo grado sono, infatti, venuti meno retroattivamente ex lege a causa della mancata adozione a carico del ...omissisvld... di alcuna sanzione disciplinare (nel primo caso) o dell’annullamento in sede giurisdizionale della sanzione disciplinare adottata (nel secondo caso). Ne discende il diritto del ...omissisvld... alla restituito in integrum degli effetti giuridici ed economici di cui è stato privato durante la sospensione cautelare.

     8. In particolare, per quanto riguarda la sospensione cautelare inerente alla fruizione di congedo ordinario eccedente quello spettante, risulta dagli atti che il procedimento disciplinare iniziato nei confronti del ...omissisvld... (nel frattempo destinatario – in data 3 settembre 2001 - di un secondo provvedimento di sospensione cautelare ai sensi dell’art. 9 D.P.R. n. 737/1981) è stato sospeso, ai sensi dell’art. 11 D.P.R. n. 737/1981, perché nei suoi confronti, per gli stessi fatti, era stata esercitata l’azione penale per i reati di truffa ed occultamento di atti pubblici.

     8.1. Il procedimento penale si è concluso, però, con l’assoluzione del ...omissisvld.... In particolare, con riferimento al reato di truffa, il G.U.P. del Tribunale di Savona ha dichiarato il non doversi procedere perché il fatto non sussiste (con sentenza 17 dicembre 2003 – 16 gennaio 2004, n. 589, che, con riferimento a tale capo, è passata in giudicato, essendo stato dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla Procura presso il Tribunale di Savona).

     Con riguardo, invece, al reato di distruzione e occultamento di atti pubblici, dopo che il G.U.P. presso il Tribunale di Savona aveva dichiarato il non luogo a  procedere “perché il fatto non costituisce reato”, la Corte di appello di Genova, in sede di appello proposto dal ...omissisvld..., ha dichiarato il non luogo a procedere “perché il fatto non sussiste”.

     Successivamente a tali decisioni, l’Amministrazione non ha irrogato (né avrebbe potuto farlo, considerato l’esito del procedimento penale) alcuna sanzione disciplinare all’ispettore ...omissisvld....

     8.2. Ora, ai sensi dell’art. 97 D.P.R. n. 3/1957, “quando la sospensione cautelare sia stata disposta in dipendenza del procedimento penale e questo si concluda con sentenza di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato perché il fatto non sussiste o perché l’impiegato non lo ha commesso, la sospensione è revocata e l’impiegato ha diritto a tutti gli assegni non percepiti”.

     8.3. In base a tale norma, deve ritenersi che la sospensione cautelare inflitta all’appellante sia, ipso iure, ormai definitivamente venuta meno ex tunc, con la conseguenza che il ricorrente ha diritto alla piena restitutio in integrum,  sia giuridica che economica.

     8.4. Sotto questo profilo, quindi, l’evolversi della vicenda ha determinato una sopravvenuta carenza di interesse all’appello, ormai non più idoneo, con la caducazione ipso iure del provvedimento cautelare, a far conseguire all’Amministrazione l’utilità che giustificava la proposizione dello stesso. Ed infatti, anche se fosse annullata la sentenza del Tar Liguria, ciò non determinerebbe la riviviscenza della sospensione cautelare irrogata, ormai definitivamente venuta meno ex tunc.

     9. Analoghe considerazioni possono svolgersi con riferimento all’altro provvedimento di sospensione cautelare (quello inerente alla registrazioni di alcune conversazioni).

     9.1. In questo caso, l’Amministrazione ha concluso il procedimento disciplinare irrogando al ricorrente la sanzione della destituzione (decreto 2 novembre-24 dicembre 2001).

     9.2. Il provvedimento di destituzione è stato, tuttavia, impugnato davanti al Tar Liguria che lo ha annullato con sentenza Sez. II, 2 luglio 2002. Il ricorso proposto contro tale sentenza del Ministero dell’Interno è stato respinto dal Consiglio di Stato, Sezione Sesta, con la decisione 13 marzo 2007, n. 1232.

     9.3. Essendo stata eliminata la sanzione destitutoria, la sospensione cautelare rimane, anche in questo caso, priva del conseguente provvedimento sanzionatorio disciplinare, la cui mancanza determina, ai sensi dell’art. 96 D.P.R. n. 3/1957, la piena reintegrazione del ...omissisvld....

     9.4. Anche con riferimento a questo episodio, quindi, l’evolversi della vicenda ha determinato la caducazione ipso iure del provvedimento impugnato e, con essa, la sopravvenuta carenza di interesse all’appello (ormai svuotato del suo oggetto).

     9.5. Una eventuale decisione del Giudice d’appello sarebbe, infatti, inutile considerato che il provvedimento impugnato ha perso retroattivamente efficacia (in tal senso, cfr., ex multis,  Cons. Stato, sez. IV, 19 ottobre 2004, n. 6747; Cons. St., sez. IV, 28 febbraio 2005, n. 757;

     10. In definitiva, alla luce delle considerazioni che precedono, l’appello del Ministero dell’Interno deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

     Sussistono giustificate ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

     Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie il ricorso in appello in epigrafe indicato e, per l’effetto, annulla con rinvio la sentenza impugnata.

     Spese del giudizio compensate.

     Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

     Così deciso in Roma, dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez. VI - nelle Camere di Consiglio del 27 febbraio e del 13 marzo 2007, con l'intervento dei Signori:

Giovanni RUOPPOLO      Presidente

Carmine VOLPE      Consigliere

Giuseppe ROMEO     Consigliere

Luciano BARRA CARACCIOLO    Consigliere

Roberto GIOVAGNOLI    Consigliere Est.   
 

Presidente

GIOVANNI RUOPPOLO

Consigliere       Segretario

ROBERTO GIOVAGNOLI    MARIA RITA OLIVA 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 
 

il...11/05/2007

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione

MARIA RTIA OLIVA 
 
 
 

CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta) 
 

Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa  
 

al Ministero.............................................................................................. 
 

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642 
 

                                    Il Direttore della Segreteria

 
 

N.R.G. 3707/2002


 

FF