R  E  P  U  B  B  L  I  C  A     I  T  A  L  I  A  N  A

N.2904/2009

Reg. Dec.

N. 272 Reg. Ric.

Anno 2001

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

     Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

D E C I S I O N E

     sul ricorso in appello n. 272 dell'anno 2001, proposto dal sig. @@@@@@@ @@@@@@@, rappresentato e difeso dall’avvocato ..

contro

     il MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE - COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui ope legis  domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per la riforma

     della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sez. II, del 16 dicembre 1999 n. 2592 ;

     Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

     Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione appellata;

     Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive tesi difensive;

     Visti tutti gli atti di causa;

     Relatore il Consigliere ..

     Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

F A T T O   E   D I R I T T O

     La sentenza in epigrafe riguarda il ricorso che l’odierno appellante, vice brigadiere della Guardia di Finanza, ha promosso per ottenere l’annullamento del decreto del Comandante Generale della Guardia di Finanza, in data 31 agosto 1996, con il quale, a partire da tale data, è stata disposta la cessazione dal servizio permanente per perdita del grado per rimozione, e contestualmente è stato posto a disposizione del Distretto militare competente come soldato semplice.

     Il provvedimento predetto segue ad un procedimento disciplinare iniziato in data 16 gennaio 1996, con una contestazione sorretta da plurimi addebiti.

     Con sentenza n. 2592/99, il T.A.R. del Lazio ha respinto il ricorso, ritenendo non fondate le censure ivi dedotte, riguardanti i tempi e le modalità con cui si era svolto il procedimento disciplinare, nonché la carenza istruttoria e l’insufficienza della motivazione adottata a suffragio della sua conclusione, con specifico riferimento alla gravità della  sanzione applicata. 

     Con l’appello in esame, viene contestata la sentenza impugnata, ritenendo, sulle tracce di quanto già sostenuto in primo grado, che il TAR non abbia compiutamente esaminato i profili dedotti in quella sede.

     Lappello è infondato.

     L’appellante è stato sottoposto a procedimento disciplinare contestandogli i seguenti addebiti;

     a) aver acquistato presso terzi  sconosciuti , unitamente a persone a lui note, sostanze stupefacenti (cannabinoidi) facendo uso della propria vettura;

     b) aver fatto uso di sostanze stupefacenti (cannabinoidi)  in .... il 14 04.1995;

     c) aver frequentato persone dedite all’uso di sostanze stupefacenti.

     A conclusione dell’inchiesta disciplinare iniziata nei suoi riguardi, il primo addebito non è apparso “dimostrabile”, cosicché il d.m. impugnato, con cui si dispone la cessazione dal servizio permanente per perdita del grado per rimozione, si fonda soltanto sugli addebiti riportati in precedenza alle lettere b) e c) .

     Con l’appello in esame, alcuna contestazione è avanzata con riferimento all’addebito di cui alla lettera c); lappellante contesta l’addebito di cui alla lettera b), con l’affermazione che gli accertamenti clinici eseguiti con esito positivo presso l’Ospedale Militare di Roma-Cecchignola in data 21 aprile 1995, vengono smentiti da accertamenti di segno negativo, antecedenti e successivi a tale data , eseguiti presso le AUSL.

     Né potrebbe aversi conferma del detto esito positivo, insiste l’appellante, dalla C.M.O. di 2^ istanza, in data 23 giugno 1995, che solo e sempre su quest’ultimo si basa, laddove ha rilevato la presenza di “minimi tratti” correlati al “pregresso uso” di cannabinoidi.

     La Sezione ritiene che le riportate argomentazioni dellappellante non possono essere ritenute sufficienti per giungere alla riforma del contestato esito del giudizio di primo grado.

     Lacclaramento dell’uso di cannabinoidi in data 21 aprile 1995, invero, non può ritenersi senza (o di attenuato) rilievo, ponendolo a raffronto con l’opposto esito degli accertamenti eseguiti dalle AUSL.

     E ciò sol che si consideri che quest’ultimi sono stati effettuati in una struttura diversa da quella a disposizione dell’Amministrazione militare, ancorché anch’essa pubblica.

     Sicchè non appare irragionevole inferirne, che il diverso esito può essere ricondotto all’utilizzazione di una diversa tecnica o metodica di rilevazione di sostanze stupefacenti nel soggetto interessato, e dunque come tale, in assenza di prova contraria, di per sé insufficiente a porre in discussione la validità del risultato emerso presso il suddetto Ospedale Militare, nella circostanza in cui l’uso dei cannabinoidi da parte dell’appellante è stato  dimostrato.

     Non ricorrono quindi, ad avviso della Sezione, elementi sufficienti ad obliterare quest’ultimo risultato, pur in presenza dei contrari e ripetuti esiti successivi segnalati dall’appellante. 

     In ogni caso, pur volendosi ammettere, per mera ipotesi, che i rilievi dell’appellante siano condivisibili, non potrebbe essere sottaciuto che, dal tenore del d.m. impugnato e da tutta l’inchiesta disciplinare, emerge, a supporto della grave sanzione applicata, la rilevanza autonoma rivestita, dall’altra e non contestata circostanza, corrispondente all’addebito d’aver il medesimo appellante “frequentato persone dedite all’uso di stupefacenti”.

     Ed in effetti  l’inchiesta disciplinare è giunta all’affermazione di detto comprovato grave comportamento dell’appellante osservando che “…..i motivi addotti  (non)  sono  pertinenti, in quanto non era possibile che non si fosse accorto….. di ciò che avveniva in sua presenza e cioè che tutti gli altri suoi amici stessero fumando spinelli come chiaramente si evince  dalla lettura…).

     Vale a tal riguardo richiamare la costante  giurisprudenza di questo Consesso alla stregua della quale, nel caso in cui sia basato su più ragioni giustificatrici tra loro autonome, il provvedimento amministrativo va considerato legittimo se anche una sola di esse è fondata (v., ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 26 aprile 2006 n. 2296).

     Consegue che il provvedimento impugnato quanto al suo rapporto con la condotta contestata all’appellante, resiste alle censure da quest’ultimo prospettate in questa sede.

     Rimane da esaminare il profilo della congruenza della motivazione adottata dall’Amministrazione a supporto della grave sanzione applicata.

     La Sezione al riguardo, non può che condividere le argomentazione del primo giudice, per averne verificato la coerenza con il costante orientamento giurisprudenziale di questo Consesso, in caso di responsabilità effettivamente accertate a carico del dipendente (Cons. Stato Sez.V 14.04.2008 n. 1608).

     Conclusione, quest’ultima, non inficiata neppure nel caso in cui la responsabilità dell’appellante si dovesse restringere all’addebito di cui al suddetto punto c), posto che la frequentazione di soggetti dediti all’uso di cannabinoidi da parte di un graduato della Guardia di Finanza, rappresenta  certamente quella  grave carenza di qualità  morali che non può consentire di continuare a svolgere i compiti istituzionali del Corpo, atteso che tale condotta si pone con essi in forte ed immediato contrasto. 

     L’appello deve quindi essere respinto.

     Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.

P. Q. M.

     Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo respinge.

     Spese compensate.

     Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

     Così deciso in Roma, addì 17 febbraio 2009, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei signori:

    -   -
 

                       IL SEGRETARIO

     -

Depositata in Segreteria

           Il 12//05/2009

(Art. 55, L. 27.4.1982, n. 186)

  Per il  / Il Dirigente

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N.R.G. 272/2001