REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 245/07

Reg.Dec.

N. 1445 Reg.Ric.

ANNO   2002

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 1445/2002, proposto dal:

- Ministero dell’interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in via dei Portoghesi n. 12, Roma;

c o n t r o

- ...OMISSIS.......OMISSIS...., rappresentato e difeso dagli avv.ti Maurizio Moro e Vito Federico Zotti ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, in via F. Paolucci Dè Calboli n. 1, Roma;

per la riforma

della sentenza del T.a.r. Lombardia, Milano, sezione I, n. 9154/2000, resa inter partes e concernente il d.m. Interno 1° marzo 1999, rigettante la richiesta di riesame del provvedimento 16 novembre 1998, con cui il Questore di Lecco aveva inflitto la sanzione disciplinare del richiamo scritto all’appellato, agente della Polizia di Stato, dietro denuncia (pur archiviata) di una donna per violenza sessuale (fuori servizio) mediante uso della pistola di ordinanza.

     Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

     Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’appellato ...OMISSIS....;

     Visti gli atti tutti della causa;

     Relatore, alla pubblica udienza del 28 novembre 2006, il Consigliere Aldo SCOLA;

     Uditi, per le parti, l’avvocato dello Stato Roberta Tortora e l’avv.Vagnozzi (in sostituzione dell’avv. Maurizio Moro);   

     Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

F A T T O

     L’attuale appellato impugnava (per violazione degli artt. 3 ed 11, d.P.R. n. 737/1981, nonché eccesso di potere per illogicità, travisamento e motivazione carente e perplessa) dinanzi al T.a.r. Lombardia il provvedimento disciplinare di cui in epigrafe, inflittogli per le ragioni ivi indicate.

     Il Ministero intimato si costituiva in giudizio ed eccepiva l’inammissibilità e l’infondatezza del gravame, che peraltro veniva accolto dai primi giudici (dopo l’accoglimento pure di un’istanza cautelare con ordinanza dell’11 giugno 1999 del T.a.r. Lombardia) con sentenza prontamente impugnata, poi, dalla p.a. soccombente in prime cure per violazione dell’art. 68, legge n. 121/1981, dell’art. 14, d.P.R. n. 782/1985, e dell’art. 3 n. 3, d.P.R. n. 737/1981, nonché errore di giudizio ìnsito nell’aver voluto valutare il merito delle scelte operative della p.a., che aveva correttamente ravvisato significativi profili di rilevanza disciplinare nei sopra ricordati comportamenti dell’agente ...OMISSIS.....

     All’esito della pubblica udienza di discussione la vertenza passava in decisione, dopo l’avvenuta costituzione in giudizio dell’appellato ...OMISSIS...., che resisteva al gravame con apposita memoria conclusionale, in cui ribadive le proprie argomentazioni difensive, già esplicitate in prima istanza, circa la correttezza del comportamento da lui tenuto nella vicenda in questione.

D I R I T T O

     L’appello è infondato e va respinto, dovendosene disattendere le dedotte censure per le ragioni che seguono, desumibili dalla documentazione allegata agli atti, attestante come i primi giudici abbiano correttamente annullato (per condivisibili ragioni) non solo il decreto ministeriale (di secondo grado) di (negativo) riesame, ma anche l’originario provvedimento questorile, in prima istanza pure formalmente impugnato dall’interessato.

     Osserva il collegio che i primi giudici si sono doverosamente limitati all’esame delle scelte discrezionali dell’amministrazione della Polizia di Stato, senza ipotizzare alcuna riprovevolezza nel comportamento (invece non negligentemente omissivo) ricollegabile all’agente ...OMISSIS...., regolatosi in modo presumibilmente soltanto riservato ma non necessariamente disdicevole per un appartenente ad un corpo di Polizia (scrupolosamente attento alla propria arma di ordinanza, anche in momenti strettamente attinenti alla sua vita privata).

     E’ vero che, trattandosi di un agente di Polizia, manchevolezze in altri settori della p.a. non particolarmente significative potrebbero assumere connotazioni tali da farle ritenere meritevoli delle sanzioni previste dall’ordinamento, in considerazione delle peculiarità caratterizzanti l’attività delle forze dell’ordine in termini tali da sottrarsi ad ogni valutazione discrezionale esterna all’ambiente, ma nella fattispecie non avrebbe potuto spettare ad altri che al competente pubblico ministero informare i superiori dell’attuale appellato, dopo aver richiesto al giudice per le indagini preliminari l’archiviazione della relativa inchiesta penale per la ivi riscontrata assenza di ogni traccia di reato.

     Di tutto ciò i primi giudici hanno tenuto il debito conto, escludendo ogni censurabilità riguardo al comportamento dello ...OMISSIS....(comprensibilmente ispirato al massimo riserbo in rapporto ad una vicenda strettamente pertinente alla sua vita privata), secondo pluridecennali principii, ai quali conviene attenersi soprattutto in relazione ad un’attività delicata e complessa come quella demandata ai corpi di Polizia presso i quali, per intuibili ragioni, maggiormente che in altri apparati dello Stato risulta apprezzabile il rigore comportamentale, pure in rapporto alla particolare attenzione necessaria nei confronti dell’arma di ordinanza.

     Conclusivamente, l’appello dev’essere respinto, con salvezza dell’impugnata sentenza, mentre le spese del giudizio di secondo grado possono integralmente compensarsi per giusti motivi tra le parti in causa, tenuto anche conto del loro reciproco impegno difensivo e delle peculiarità della fattispecie.

P.Q.M.

          Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta,

    Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

    Così  deciso  in  Roma,  il 28 novembre  2006,  dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, in camera di consiglio, con l'intervento dei signori:

Claudio  VARRONE   Presidente

Luciano BARRA CARACCIOLO   Consigliere

Lanfranco  BALUCANI   Consigliere

Domenico  CAFINI   Consigliere

Aldo SCOLA   Consigliere rel. est. 
 

Presidente

f.to Claudio Varrone

Consigliere       Segretario

f.to Aldo Scola     f.to Annamaria Ricci 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 
 

il..................24/01/2007...................

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

per Il Direttore della Sezione

f.to Giovanni Ceci 
 
 

CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta) 
 

Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa  
 

al Ministero.............................................................................................. 
 

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642 
 

                                    Il Direttore della Segreteria

 
 

N.R.G. 1445/2002


 

FF