REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 2952/2009

Reg.Dec.

N. 1829 Reg.Ric.

ANNO   2004

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n.1829 del 2004 proposto da @@@@@@@ @@@@@@@, rappresentato e difeso dagli avv.ti ..

contro

il Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici è per legge domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n.12;

per l’annullamento

della sentenza del Tribunale amministrativo del Friuli Venezia Giulia n.784/2003 in data 24 novembre 2003, resa tra le parti;

     visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

     visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione dell’interno;

     visti gli atti tutti della causa;

     alla pubblica udienza del 10 febbraio 2009, relatore il Consigliere ----

     ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

     1. Il sig. @@@@@@@ @@@@@@@, ispettore capo della Polizia di Stato, adiva (con ricorso n.355/2000) il TAR del Friuli Venezia Giulia, impugnando la sanzione disciplinare del richiamo orale irrogata nei suoi confronti in data 29.4.1999, nonché il decreto del Capo della Polizia del 15.3.2000, che aveva di dichiarato inammissibile il ricorso gerarchico avverso detto provvedimento disciplinare, in quanto non presentato all’organo gerarchicamente superiore a quello che aveva inflitto la sanzione stessa.

     Il ricorrente, dopo avere rappresentato che non gli era mai stato indicato l’organo ed il termine entro il quale proporre impugnativa, invocava l’errore scusabile per essere rimesso in termini per la proposizione del proprio gravame ed allegava il testo del ricorso proposto al superiore gerarchico, riproponendo i motivi ivi esposti e prospettando quindi la censura di eccesso di potere per difetto di motivazione, non essendo state indicate dall’Amministrazione dell’interno le specifiche ragioni poste alle base della disposta sanzione disciplinare.

     Nel giudizio  si costituiva l’Amministrazione intimata che si opponeva al ricorso.

     2. Con la sentenza in epigrafe specificata, l’adito TAR del Friuli Venezia Giulia, prescindendo da qualsiasi questione preliminare riguardante la tardività dell’impugnativa proposta, respingeva il ricorso in quanto infondato, dopo avere  rilevato, in particolare, che il ricorrente aveva subito un richiamo orale, cioè un ammonimento volto a punire lievi mancanze non abituali o omissioni di lieve entità, che, dal punto di vista procedimentale, poteva essere inflitto da qualsiasi superiore senza obbligo di rapporto e che in relazione a ciò la mancanza di forma scritta rendeva evidente l’insussistenza di qualsiasi censura di difetto di motivazione, al pari dell’inconferenza delle doglianze relative alla mancata indicazione di termine ed autorità per ricorrere, la quali erano state sollevate, peraltro, solo per sostenere la non tardività del gravame, questione da cui il TAR stesso riteneva comunque di prescindere.

     I primi giudici ritenevano inoltre che  la censura di difetto di motivazione non sussisteva nell’impugnativa proposta, giacché la motivazione del richiamo orale nel caso in esame era stata sicuramente esplicitata nel corso dello stesso procedimento.

     3. Avverso tale sentenza è stato interposto l’odierno appello con il quale il sig. @@@@@@@:

     a) ripropone la “contestazione” circa la scusabilità dell’errore del ricorso gerarchico  ad organo non competente (in ordine alla quale il TAR aveva ritenuto di prescindere), in quanto impossibilitato a conoscere l’organo competente cui inoltrare il ricorso gerarchico in quanto nel testo scritto del richiamo orale non era indicato l’organo gerarchicamente superiore a  cui ricorrere;

     b) ripropone la censura di mancanza di motivazione del provvedimento impugnato, non avendo egli conosciuto quale fosse l’effettiva mancanza addebitata e avendo solo “ipotizzato” in sede di ricorso gerarchico quale essa fosse potuta essere (“non avere avuto contatti con l’Ufficio Matricola allo scopo di comunicare i mezzi utili al trasporto delle presone comandate in addestramento professionale”); mentre, nel corso del giudizio, avrebbe conosciuto la motivazione (diversa) contenuta nel rapporto del Questore in data 20.10.2003, nel quale veniva precisato che il ricorrente era stato ritenuto responsabile “di non essersi adoperato affinché venisse assicurato il servizio di cui trattasi”;

     Ricostituitosi il contraddittorio nell’attuale fase processuale l’Amministrazione appellata si è opposta al proposto gravame, concludendo per la sua reiezione.

     4. La causa è stata, infine, assunta in decisione nella pubblica udienza del 10 febbraio 2009.

MOTIVI DELLA DECISIONE

     1. Come emerge dalla esposizione che precede, con il provvedimento sopra specificato veniva inflitta nei confronti del sig. @@@@@@@ la sanzione del richiamo orale e tale provvedimento era contestato dal medesimo con ricorso gerarchico, ricorso poi dichiarato inammissibile con il decreto del Capo dalla Polizia, impugnato poi dall’interessato, unitamente alla sanzione irrogata, con gravame n.355/2000 innanzi al TAR del Friuli Venezia Giulia, successivamente respinto con la sentenza oggetto dell’odierno appello.

     2. L’appello  così proposto non è meritevole di accoglimento.

     3. Deve osservare, innanzitutto, il Collegio, al riguardo, che la valutazione dei fatti contestati ad un appartenente dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, ai fini della loro rilevanza disciplinare, rientra nell’ambito della sfera di discrezionalità dell'Amministrazione stessa, sicché, fatte salve le ipotesi di eccesso di potere per irrazionalità o sproporzione, non vi è in genere spazio per il sindacato del giudice amministrativo in ordine alla scelta di irrogare una determinata sanzione disciplinare (tra le tante, Cons.St., Sez. VI, 21 febbraio 2007 n. 926 e 29 marzo 2007 n. 1455; Sez. IV, 2 ottobre 2006 n. 5759).

     Ciò premesso, appare evidente nel caso in esame che la sanzione disciplinare inflitta al ricorrente non sia censurabile sotto gli anzidetti profili di eccesso di potere.

     Ed invero, come emerge dall’insieme dei documenti depositati agli atti del giudizio, le ragioni poste alla base del provvedimento gravato in primo grado, risultano, seppure in modo succinto, adeguatamente espresse; peraltro la motivazione appare pure logicamente graduata, ove si consideri  l’accertata condotta riprovevole (anche se lieve), riconducibile correttamente - contrariamente all'assunto dal ricorrente - nell’ambito della previsione di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 737/1981.

     E’ stato lo stesso ricorrente, del resto, ad ammettere (v. ricorso gerarchico in data 11.5.1999) il motivo sostanziale che aveva dato luogo alla sanzione disciplinare in parola, consistente “nel non avere avuto contatti con l’Ufficio Matricola allo scopo di comunicare i mezzi utili al trasporto delle persone comandate in addestramento professionale”, e ciò in violazione di apposite disposizioni regolamentari.

     4. Sulla base di quanto ora esposto, deve essere disatteso dunque il motivo dell’appello come sopra specificato al punto 3 b) dell’esposizione in fatto, potendosi prescindere dall’esame  della “contestazione” riproposta con riguardo alla scusabilità dell’errore nella proposizione del ricorso gerarchico  ad organo non competente, dedotta al punto 3 a) che precede, essendo irrilevante, ai fini della soluzione della controversia, la riproposta contestazione in ordine alla richiesta scusabilità dell’errore nella proposizione del ricorso gerarchico.

     Ed invero dall’insieme degli atti del procedimento, emergono sufficientemente le ragioni poste alla base dell’irrogata sanzione, ragioni che l’interessato ben conosceva al momento della proposizione del ricorso gerarchico, avendo in esso affermato, tra l’altro, che il motivo che aveva dato luogo alla sanzione disciplinare in parola era consistito- come già accennato - in una violazione di apposita disposizione regolamentare interna concretatasi nel “non avere avuto contatti con l’Ufficio Matricola allo scopo di comunicare i mezzi utili al trasporto delle persone comandate in addestramento professionale”; fatto questo che viene dato per certo dall’interessato e non prospettato in forma dubitativa, ossia come  possibile “ipotesi”della motivazione a sostegno dell’atto impugnato, secondo quanto dal medesimo assunto poi nel presente appello.

     Vero è che nel corso del procedimento il sig. @@@@@@@, come esposto nell’odierno gravame, ha potuto conoscere ulteriori elementi emergenti da altri atti dell’Amministrazione, che hanno posto in luce anche ulteriori ragioni che avrebbero influito sull’adozione del contestato provvedimento; ma ciò non è in ogni caso sufficiente ad escludere che il provvedimento censurato in primo grado non fosse, seppure succintamente, motivato al momento della sua conoscenza.

     D’altra parte, trattasi nel caso in esame di un richiamo orale che - costituendo un monito per mancanze lievi e non consuete e, comunque, non attribuibili ad un comportamento ripetuto e per negligenze per fatti omissivi e commissivi di carattere episodico - non abbisogna di una dettagliata motivazione e che, in forza dell’art.2 del D.P.R. n.731/1981, è caratterizzato appunto da un semplice ammonimento (da parte di un qualsiasi superiore che, senza rapporto, può infliggere con facoltà di comunicare l’adottata sanzione all’ufficio competente) con cui vengono punite omissioni di modesta entità o lievi mancanze  non abituali, determinate da negligenza, il cui scopo è quello di dare un avviso al dipendente che ha commesso lievi trasgressioni al fine di modificare il proprio comportamento, di per sé stesso non grave per la disciplina da osservare, traendone indicazioni per il futuro, oltre che a  fornire un consiglio, di esortazione ed avvertimento, finalizzato a correggere il modo di esplicazione della propria attività.

     4. Alla stregua delle considerazioni che precedono la censura ora esaminata deve ritenersi, dunque, priva di fondamento.

     Il ricorso in appello deve essere, pertanto, respinto.

     Quanto alle spese del giudizio, ritiene il Collegio che sussistano, considerata la specificità della controversia, giusti motivi per disporne, tra le parti in causa, l’integrale compensazione.

P.Q.M.

     Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe specificato, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.

     Spese compensate.

     Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

     Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2009 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

-
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 
 

il....13/05/2009.

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione


 
 

CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta) 
 

Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa  
 

al Ministero.............................................................................................. 
 

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642 
 

                                    Il Direttore della Segreteria

 
 

N.R.G. 1829/2004


 

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