REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.2863/2006

Reg.Dec.

N.  8904 Reg.Ric.

ANNO   2004

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello proposto da ...OMISSIS......OMISSIS..., rappresentato e difeso dall' avv.to Maurizio Discepolo, ed elettivamente domiciliato presso lo stesso, in Roma, via Simone di Saint Bon, n. 61;

contro

Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso la stessa in Roma via dei Portoghesi n. 12;

Capo della Polizia e Consiglio provinciale disciplina della Polizia di Stato di Milano, non costituitisi in giudizio;

per l’annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, n. 316/2004;

     Visto il ricorso con i relativi allegati;

     Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione appellata;

     Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

     Visti gli atti tutti della causa;

     Alla pubblica udienza del 17-1-2006 relatore il Consigliere Roberto Chieppa.

     Uditi l'Avv. Perucca per delega dell’Avv. Discepolo e l’Avv. dello Stato Sica;

     Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O    E    D I R I T T O

     1. Con l’impugnata sentenza il Tar ha respinto il ricorso proposto da ...OMISSIS......OMISSIS..., agente della Polizia di Stato, avverso il decreto del Capo della Polizia in data 2.4.2001 n.333-D/62701 con il quale gli è stata inflitta la sanzione disciplinare della destituzione, ai sensi dell’art.7 nn.1), 4) e 6) del D.P.R. 25 ottobre 1981 n.737, con decorrenza 25.10.1999.

     ...OMISSIS......OMISSIS... ha impugnato tale decisione per i motivi di seguito indicati.

     Il Ministero dell’interno si è costituito in giudizio, chiedendo la reiezione dell’appello.

     All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.

     2. Con una prima censura l’appellante sostiene che la sanzione della destituzione è sproporzionata rispetto ai fatti accertati.

     Il motivo è infondato.

     Il ricorrente è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, a quattro mesi di reclusione per i reati di lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale.

     Il comportamento violento, i precedenti disciplinari per analoghe condotte violente, i riflessi negativi derivanti all’amministrazione in conseguenza della notorietà dell’appartenenza del ...OMISSIS...alla Polizia di Stato costituiscono elementi di particolare gravità, per i quali la sanzione della destituzione è del tutto proporzionata.

     Del resto, l’essersi reso responsabile di condotte violente è un fatto particolarmente grave per chi in qualità di tutore dell’ordine dovrebbe far rispettare la legge e prevenire i medesimi fatti, che lo ha hanno invece visto protagonista.

     3. E’ anche infondata le censura del difetto di motivazione, in quanto l’impugnato decreto, oltre ad essere sinteticamente motivato con le ragioni dell’incompatibilità tra il comportamento contestato e l’appartenenza alle forze dell’ordine, contiene anche un richiamo alla deliberazione del Consiglio Provinciale di Disciplina di Milano, dove anche è presente una adeguata motivazione della sanzione della destituzione.

     4. Con ulteriore motivo viene dedotta la violazione dell’art. 103 D.P.R. 10 gennaio 1957, n.3 e dei principi generali in tema di contestazione degli addebiti, lamentando che la suddetta contestazione sia stata effettuata con notevole ritardo dai fatti.

     La censura è priva di fondamento.

     Per i procedimenti per l’applicazione delle sanzioni disciplinari al personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza, non è previsto alcun termine perentorio per la contestazione degli addebiti (art.12 D.P.R. 25 ottobre 1981 n.737).

     Peraltro, come rilevato dal Tar, l’Amministrazione non poteva agire diversamente, poiché l’art.9, comma 6, del D.P.R. n.737 del 1981 dispone che “quando da un procedimento penale, comunque definito, emergono fatti e circostanze che rendano l'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza passibile di sanzioni disciplinari, questi deve essere sottoposto a procedimento disciplinare entro il termine di giorni 120 dalla data di pubblicazione della sentenza, oppure entro 40 giorni dalla data di notificazione della sentenza stessa all'Amministrazione”.

     Il procedimento disciplinare a carico del ...OMISSIS...è stato correttamente iniziato dopo il passaggio in giudicato della sentenza del giudice penale e il ricorrente non ha dedotto la specifica violazione dell’art. 9, comma 6, del D.P.R. n.737 del 1981.

     Peraltro, a fronte di tale rilievo da parte del giudice di primo grado, l’appellante si è limitato a prospettare argomentazioni difensive non pertinenti con le argomentazione contenute nella sentenza impugnata.

     5. Del tutto è infondata è la censura, con cui il ricorrente deduce che il fatto doveva essere sanzionato con la sola pena pecuniaria, per le considerazioni già svolte in sede di esame del primo motivo e concernenti la proporzionalità della sanzione della destituzione dal servizio.

     6. E’ infine infondato anche l’ultimo motivo, relativo alla violazione dell’art.21, comma 4, del D.P.R. n.737 del 1981, che prevede che il provvedimento disciplinare debba essere comunicato all'interessato entro dieci giorni dalla sua adozione.

     Tale temine ha infatti natura ordinatoria con la conseguenza che l’eventuale comunicazione avvenuta oltre il termine non rende illegittima la sanzione irrogata.

     7. In conclusione, l’appello deve essere respinto.

     Alla soccombenza dell’appellante seguono le spese del presente grado di giudizio nella misura indicata in dispositivo.

P. Q. M.

     Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta,. respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe.

     Condanna l’appellante alla rifusione, in favore dell’amministrazione appellata delle spese di giudizio, liquidate nella complessiva somma di Euro 4.000,00, oltre Iva e C.P.;

     Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

     Così deciso in Roma, il 17-1-2006 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

Mario Egidio Schinaia    Presidente

Luigi Maruotti     Consigliere

Carmine Volpe     Consigliere

Giuseppe Romeo     Consigliere

Roberto Chieppa     Consigliere Est. 
 

Presidente

MARIO EGIDIO SCHINAIA

Consigliere       Segretario

ROBERTO CHIEPPA     GLAUCO SIMONINI 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 
 

il....17/05/2006

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione

MARIA RITA OLIVA 
 
 
 
 
 
 

CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta) 
 

Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa  
 

al Ministero.............................................................................................. 
 

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642 
 

                                    Il Direttore della Segreteria

 
 

N.R.G. 8904/2004


 

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