REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.3062/2006

Reg.Dec.

N.  1439 Reg.Ric.

ANNO   2000

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello proposto da MINISTERO DELL’INTERNO rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato per legge  presso i suoi uffici in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;  

contro

...OMISSIS... ...OMISSIS..., non costituito;

per l'annullamento

della sentenza  del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Milano Sezione I - n. 799 del 1999;

     Visto il ricorso con i relativi allegati;

     Visti gli atti tutti della causa;

     Alla camera di consiglio del 13 dicembre 2005 relatore il Consigliere Giancarlo Montedoro.

     Udito l’avv. dello Stato Russo. 

     Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O

     Con decreto impugnato in data 2 gennaio 1992 il Capo della Polizia ha confermato, a seguito di ricorso gerarchico, la sanzione disciplinare di 2/30 di una mensilità di stipendio e degli assegni a carattere fisso e continuativo inflitta all’assistente della Polizia di Stato ...OMISSIS... ...OMISSIS..., ai sensi dell’art. 4 n. 18 del d.p.r. n. 737/1981.

     L’impugnazione si articolava su un duplice ordine di motivi :

     I) Violazione di legge ed eccesso di potere sotto svariati profili, perché l’episodio censurabile a suo carico sarebbe stato commesso in stato di incapacità di intendere e di volere per i postumi di un’anestesia generale a suo carico;

     II) Mancata considerazione delle giustificazioni addotte.

     Il Tar ha accolto il ricorso per difetto di motivazione.

     Appella l’amministrazione.

D I R I T T O

     L’appello è fondato.

     Le ragioni dell’annullamento disposto dal Tar non appaiono condivisibili.

     Il dipendente è stato sanzionato per una vicenda complessa connotata da dissapori con alcuni colleghi in servizio presso il Consolato, della quale l’episodio contestato - che ha condotto all’irrogazione della sanzione impugnata con il ricorso ora in appello - è solo un frammento.

     La segnalata incapacità del ricorrente, asseritamente dipendente dal fatto che in mattinata gli era stata praticata un’anestesia generale, non è stata ignorata dall’ufficio istruttore e nemmeno dal decidente che tuttavia ha ritenuto inattendibile tale giustificazione alla luce della dinamica dei fatti .

     Il ...OMISSIS... – stando alle sue stesse giustificazioni - era dovuto ricorrere al Pronto Soccorso, che gli aveva praticato 21 punti di sutura in anestesia generale perché in un diverbio con alcuni colleghi ( Pizii e Parisi con quest’ultimo che commetteva l’azione lesiva rovesciandogli addosso un vassoio ) aveva riportato lesioni.

     Al ritorno dal pronto soccorso, appena dimesso dalla clinica, nel giorno seguente, avrebbe colpito il sovr. Pizzi al viso ( nulla ricordando dell’accaduto … anche se poi lo stesso ...OMISSIS... precisa che “alla vista del Sovrintendente Pizii che, nelle circostanze sopra esposte – quelle relative al primo diverbio che lo aveva visto vittima – anziché impedire l’accaduto o, quanto meno, intervenire e prestare doverosamente il necessario soccorso, si era allontanato in compagnia dell’assistente Parisi, andandosene tranquillamente a pranzo e poi a ballare, è più che umanamente comprensibile un gesto di reazione ).

     Inoltre la condotta veniva tenuta nel cortile del Consolato , dove , evidentemente, il ...OMISSIS... si era recato alla ricerca del Pizii e del Parisi; va anche ricordato che , sempre in tale occasione ( del 23 marzo 1991 ), il ...OMISSIS... rivolgeva minacce gravi nei confronti del Pizii e del Parisi.

     La complessa dinamica dei fatti evidenzia la piena coscienza e capacità di intendere e di volere del ricorrente ( è evidente infatti che, se ...OMISSIS... fosse stato privo di capacità di intendere e volere, probabilmente sarebbe stato accompagnato a casa per riposarsi, ma anche ammesso che ciò non sia avvenuto, allora dovrebbe ritenersi che egli, difettando di tale capacità solo casualmente si sarebbe recato proprio nel Consolato e solo casualmente avrebbe picchiato proprio colui che non lo aveva soccorso in occasione del litigio del giorno precedente con il quale vi era un diverbio da lungo tempo, risoltosi in condotte che determinavano la temporanea chiusura degli uffici; con una ricostruzione che non appare credibile per la sommatoria di eventi casuali che necessariamente implica, mentre l’accaduto è pienamente spiegabile come umana, ma disciplinarmente illecita, reazione all’aggressione subita).

     Certo è evidente che il ...OMISSIS... doveva trovarsi in stato d’agitazione e d’ira e che lo stesso era stato provocato, ma ciò rileva sul piano dell’irrogazione della sanzione non della affermazione della sua responsabilità.

     Ne deriva l’accoglimento del ricorso in appello.

     Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio. 

P. Q. M.

     Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie il ricorso in appello indicato in epigrafe, annulla la sentenza impugnata e respinge il ricorso di primo grado.

     Compensa tra le parti le spese di giudizio.

     Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

     Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2005 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

Giorgio GIOVANNINI   Presidente

Sabino LUCE     Consigliere

Carmine VOLPE    Consigliere

Luciano BARRA CARACCIOLO  Consigliere

Giancarlo MONTEDORO   Consigliere Est. 
 
 

Presidente

GIORGIO GIOVANNINI

Consigliere       Segretario

GIANCARLO MONTEDORO    VITTORIO ZOFFOLI 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 
 

il...23/05/2006

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione

MARIA RITA OLIVA 
 
 
 

CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta) 
 

Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa  
 

al Ministero.............................................................................................. 
 

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642 
 

                                    Il Direttore della Segreteria

 
 

N.R.G. 1439/2000


 

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