REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.

Reg.Dec.

N.  3192 Reg.Ric.

ANNO   2002

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso proposto dal sig. (omissis), rappresentato e difeso dall’avv. Emilio Vito Poli, elettivamente domiciliato presso l’avv. Gianpaolo Ruggiero in Roma, viale Parioli n. 180;

contro

il MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI, CORPO FORESTALE DELLO STATO, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è per legge domiciliato, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

e l’Ufficio di Coordinamento distrettuale del Corpo Forestale dello Stato di Rionero in Vulture, in persona del Coordinatore distrettuale pro tempore, non costituito;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata  n.920 del 18 dic. 2001, che ha dichiarato il difetto di giurisdizione sul ricorso contro il decreto n.46/Ris del 12 ottobre 2000, adottato dal Capo del Coordinamento distrettuale del Corpo Forestale dello Stato di Rionero in Vulture, con il quale è stata irrogata la sanzione disciplinare della censura; l’atto di contestazione degli addebiti n.17/Ris del 18 maggio 2000; gli atti preordinati, connessi e conseguenti a detti provvedimenti.

     Visto il ricorso con i relativi allegati;

     Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero;

     Visti gli atti tutti della causa;

     Udita alla pubblica udienza del 22 ottobre 2002 la relazione del Consigliere Santoro e udito, altresì, lavv. dello Stato Ranucci;

     Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO

1. Con ricorso notificato in data 30 novembre 2000 il sig. (omissis), dipendente del Corpo Forestale dello Stato con la qualifica di assistente, chiedeva l’annullamento del decreto n.46/Ris del 12 ottobre 2000, adottato dal Capo del Coordinamento distrettuale del Corpo Forestale dello Stato di Rionero in Vulture, con cui al primo era stata irrogata la sanzione disciplinare della censura, nonché del presupposto atto di contestazione degli addebiti n.17/Ris del 18 maggio 2000.

     Deduceva violazione di legge, eccesso di potere per erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti.

2. Si era costituita in giudizio l'Amministrazione, sostenendo l’infondatezza, nel merito, del ricorso.

     Con la sentenza appellata il primo giudice ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione nella controversia.

     Con l'appello in esame, l'interessato sostiene esservi la giurisdizione del giudice amministrativo nella controversia, e ripropone le censure non esaminate in primo grado.

DIRITTO

     L'appello è fondato.

1. Il primo giudice, dopo avere rilevato che il ricorso di primo grado era stato notificato il 28 settembre 2000, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, sul rilievo che: “ai sensi dell’art.45, punto 17, parte seconda D.L.vo 31 marzo 1988 n.80 le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti anteriore alla data del 30 giugno 1998 restano riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ove i relativi ricorsi siano stati proposti, a pena di decadenza, entro e non oltre il 15 settembre 2000”.

     L'eccezione accolta dal primo giudice è tuttavia infondata, atteso che, il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 (recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), all’art. 1 comma 2°, dispone che sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti.

     Il successivo art.3 1° comma dispone inoltre che in deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e le Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287.

     Dispone inoltre il terzo comma dell'articolo 16 della L. 1 aprile 1981 n.121 (nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), che sono altresì forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.

     Dalle disposizioni richiamate si evince agevolmente che la giurisdizione sul rapporto di lavoro degli appartenenti al Corpo forestale dello Stato è del giudice amministrativo. Non vi è dubbio inoltre che le controversie attinenti la legittimità del procedimento e della sanzione disciplinare siano comprese nella materia oggetto delle controversie sul rapporto di lavoro.

     La sentenza appellata deve dunque essere annullata, e la Sezione ritiene in conseguenza di dover esaminare nel merito la domanda avanzata dal ricorrente primo grado.

2. Deve ricordarsi, in punto di fatto, che il ricorrente svolgeva, al tempo del provvedimento impugnato, le funzioni di assistente presso la stazione forestale di Melfi in provincia di Potenza. La contestazione degli addebiti, comunicatagli in data 18 maggio 2000 con atto n. 17/ris., da parte del Capo del Coordinamento distrettuale del corpo forestale dello Stato di Rionero in Vulture, lo accusava di avere eseguito in più occasioni correzioni o rettifiche sul registro d’Istituto negli spazi riservati alle annotazioni del comandante la stazione. Le giustificazioni presentate dall'interessato in sede di procedimento disciplinare, avevano evidenziato che le correzioni o rettifiche sul registro d’istituto erano in realtà integrazioni delle verbalizzazioni ed annotazioni circa la natura, il luogo, l'orario iniziale e finale del servizio svolto dallo stesso assistente, e che oltretutto gli erano state richieste dal superiore gerarchico. L'attività svolta dall'assistente forestale, è stata dunque erroneamente ritenuta illecita nel provvedimento impugnato, rivelandosi viceversa normale, puntuale e doveroso esercizio delle funzioni affidategli.

     La sanzione disciplinare si rivela quindi insufficientemente ed illogicamente motivata, in relazione alle risultanze della pur lacunosa istruttoria ivi eseguita.

     Il ricorso di primo grado deve dunque essere accolto, con l'annullamento degli atti ivi impugnati.

     Le spese di giudizio possono essere compensate.

P.Q.M.

     Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie l'appello, in totale riforma della sentenza appellata, dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo nella controversia ed, in accoglimento del ricorso di primo grado, annulla gli atti impugnati.

     Compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.

     Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

     Così deciso in Roma, addì 22 ottobre 2002 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sezione Sesta - riunito in camera di consiglio con l'intervento dei seguenti Magistrati:

Giovanni RUOPPOLO    Presidente

Sergio SANTORO     Consigliere Est.

Carmine VOLPE     Consigliere

Chiarenza MILLEMAGGI COGLIANI  Consigliere

Lanfranco BALUCANI    Consigliere 
 

Presidente 
 

Consigliere       Segretario 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 
 

il.....................................

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione 
 
 
 

CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta) 
 

Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa  
 

al Ministero.............................................................................................. 
 

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642 
 

                                    Il Direttore della Segreteria

 
 

N.R.G. 3192/2002


 

FF