REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.3215/2006

Reg.Dec.

N. 7441  Reg.Ric.

ANNO  2001

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 7441/2001, proposto dal Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, presso il quale è legalmente domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;

contro

...OMISSIS..., rappresentato e difeso dall’Avv. Claudico Brignocchi, presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma alla via Sabotino, n. 46, presso l’avv. Patrizia Properzi; 

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, n. 3550/2001;   

      Visto il ricorso con i relativi allegati;

      Visti gli atti tutti della causa;

      Relatore, alla pubblica udienza del 7 febbraio 2006 il Consigliere Francesco Caringella;

     Udito l’avv. dello Stato Aiello;

     Ritenuta la sussistenza dei presupposti di legge per l’emissione di decisione succintamente motivata giusta il disposto dell’articolo 26 della legge n. 1034/1971;

     rilevato che con la sentenza appellata il Primo Giudice ha accolto il ricorso per ottemperanza proposto dall’odierno appellato, assistente capo della Polizia di Stato, ai fini della ricostruzione della posizione economica spettante  a seguito del precedente dell’annullamento giurisdizionale del provvedimento di destituzione;

     Rilevato altresì che la sentenza da ultimo citata, in esecuzione della quale è stata resa la sentenza odiernamente appellata, risulta a sua vota riformata in sede di appello in accoglimento del ricorso proposto dal Ministero  dell’Interno (Cons. Stato, sez. VI, n. 6944/20005);

     Ritenuto pertanto che l’annullamento della sentenza della cui esecuzione si tratta comporta il venir meno del presupposto posto a fondamento  dell’originario ricorso per ottemperanza,

     che pertanto deve procedersi all’annullamento senza rinvio della sentenza gravata, mentre sussistono gusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio;

P. Q. M.

      Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta),  pronunciando sull’appello in epigrafe indicato, accoglie l’appello e annulla senza rinvio la sentenza gravata.

      Spese compensate.

      Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

      Così deciso in Roma, addì  7 febbraio 2006 , dal Consiglio di Stato in s.g. (Sez. VI) riunito in camera di consiglio con l'intervento dei seguenti Magistrati:

Mario Egidio SCHINAIA   Presidente

Sabino LUCE     Consigliere

Carmine VOLPE    Consigliere

Luciano BARRA CARACCIOLO  Consigliere

Francesco CARINGELLA   Consigliere Est. 
 

Presidente

MARIO EGIDIO SCHINAIA

Consigliere       Segretario

FRANCESCO CARINGELLA    GIOVANNI CECI 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 
 

il..29/05/2006

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione

MARIA RITA OLIVA 
 
 
 

CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta) 
 

Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa  
 

al Ministero.............................................................................................. 
 

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642 
 

                                    Il Direttore della Segreteria

 
 

N.R.G. 7441/2001


 

FF