REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.3215/2006
Reg.Dec.
N. 7441 Reg.Ric.
ANNO 2001
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 7441/2001, proposto dal Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, presso il quale è legalmente domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;
contro
...OMISSIS..., rappresentato e difeso dall’Avv. Claudico Brignocchi, presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma alla via Sabotino, n. 46, presso l’avv. Patrizia Properzi;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, n. 3550/2001;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 7 febbraio 2006 il Consigliere Francesco Caringella;
Udito l’avv. dello Stato Aiello;
Ritenuta la sussistenza dei presupposti di legge per l’emissione di decisione succintamente motivata giusta il disposto dell’articolo 26 della legge n. 1034/1971;
rilevato che con la sentenza appellata il Primo Giudice ha accolto il ricorso per ottemperanza proposto dall’odierno appellato, assistente capo della Polizia di Stato, ai fini della ricostruzione della posizione economica spettante a seguito del precedente dell’annullamento giurisdizionale del provvedimento di destituzione;
Rilevato altresì che la sentenza da ultimo citata, in esecuzione della quale è stata resa la sentenza odiernamente appellata, risulta a sua vota riformata in sede di appello in accoglimento del ricorso proposto dal Ministero dell’Interno (Cons. Stato, sez. VI, n. 6944/20005);
Ritenuto pertanto che l’annullamento della sentenza della cui esecuzione si tratta comporta il venir meno del presupposto posto a fondamento dell’originario ricorso per ottemperanza,
che pertanto deve procedersi all’annullamento senza rinvio della sentenza gravata, mentre sussistono gusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio;
P. Q. M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), pronunciando sull’appello in epigrafe indicato, accoglie l’appello e annulla senza rinvio la sentenza gravata.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, addì 7 febbraio 2006 , dal Consiglio di Stato in s.g. (Sez. VI) riunito in camera di consiglio con l'intervento dei seguenti Magistrati:
Mario Egidio SCHINAIA Presidente
Sabino LUCE Consigliere
Carmine VOLPE Consigliere
Luciano BARRA CARACCIOLO Consigliere
Francesco CARINGELLA Consigliere
Est.
Presidente
MARIO EGIDIO SCHINAIA
Consigliere Segretario
FRANCESCO CARINGELLA GIOVANNI
CECI
DEPOSITATA IN
SEGRETERIA
il..29/05/2006
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
MARIA RITA OLIVA
CONSIGLIO DI STATO
In Sede
Giurisdizionale (Sezione Sesta)
Addì...................................copia
conforme alla presente è stata trasmessa
al
Ministero..............................................................................................
a norma dell'art. 87
del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642
Il Direttore della Segreteria
N.R.G. 7441/2001
FF