REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.325/2006

Reg.Dec.

N.  906   Reg.Ric.

ANNO   2004

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 906 del 2004, proposto dal MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è per legge domiciliato, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

contro

(omissis), rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Palmeri, elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Roma, Piazza del Fante n. 2,

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio n. 9812 del 11 novembre 2003.

     Visto il ricorso con i relativi allegati;

     Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’appellato e vista la relativa memoria difensiva;

     Visti gli atti tutti della causa;

     Relatore alla pubblica udienza del 18 ottobre 2005 il Cons. Giuseppe Minicone;

     Udito l’avv. dello Stato De Felice;

     Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

     1. Con ricorso notificato il 5 luglio 2003, il sig. (omissis) (omissis), vice sovrintendente della Polizia di Stato, impugnava, innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, il decreto 29 maggio 2003, con il quale il Capo della Polizia gli aveva inflitto la sanzione disciplinare della destituzione dal servizio, per essere stato trovato, durante un controllo effettuato dai militari della Guardia di Finanza, in possesso di 9 grammi di hashish.

     Dopo aver ricordato che l’inchiesta penale a suo carico si era conclusa con l’archiviazione, l’istante deduceva i seguenti motivi:

     a) violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 2, n. 8 del DPR 25 ottobre 1981 n. 737 nonché eccesso di potere sotto vari profili, giacché l’addebito (omissis)statogli (uso non terapeutico di sostanze stupefacenti) è espressamente sanzionato con la sospensione dal servizio fino ad un massimo di sei mesi;

     b) violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 2, n. 8 del DPR 25 ottobre 1981 n. 737 nonché eccesso di potere sotto vari profili, in quanto la tesi del Consiglio di disciplina, che aveva scorto nel comportamento del dipendente la deliberata volontà di venire a contatto con persone dedite a traffici criminosi, sarebbe smentita dagli atti e, in primo luogo, dall’inchiesta penale conclusa con l’archiviazione:

     c) gli stessi vizi inficerebbero la relazione 9 dicembre 2002 del funzionario istruttore;

     d) violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 13 del DPR n. 737 del 1981 nonché eccesso di potere per travisamento, sviamento e contraddittorietà della motivazione, dal momento che la sanzione espulsiva sarebbe stata applicata senza tenere conto di tutti gli elementi in favore del dipendente, il quale, all’epoca dei fatti, si trovava in posizione di aspettativa per motivi di salute;

     e) violazione degli artt. 1, 6 e 13 del DPR n. 737 del 1981 nonché eccesso di potere per travisamento, sviamento e contraddittorietà della motivazione, essendo illegittima la sospensione cautelare dall’impiego in pendenza del procedimento disciplinare;

     f) eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento.

     2. Il giudice adito, con la sentenza in epigrafe, premessa l’inammissibilità del quinto motivo, relativo alla sospensione cautelare, per mancata tempestiva impugnazione del relativo provvedimento, ha accolto il ricorso, affermando la fondatezza della censura di violazione dell’art. 6 n. 8 del DPR n. 737 del 1981, che, per le ipotesi di uso non reiterato di sostanza stupefacenti, prevede come sanzione la sospensione dal servizio fino a sei mesi.

     3. Avverso detta decisione ha proposto appello il Ministero dell’Interno, deducendone la erroneità sulla base delle seguenti argomentazioni:

     - la valutazione circa l’idoneità del comportamento a denotare mancanza dell’onore o di senso morale costituirebbe espressione di giudizi tecnico-valutativi, il cui (omissis)nuto sarebbe insuscettibile di una precisa ed aprioristica definizione normativa e, rientrando nell’apprezzamento dell’Organo deputato all’applicazione della misura disciplinare, sarebbe insindacabile dal giudice amministrativo se non nei casi di manifesta irrazionalità.

     Nella specie, tale irrazionalità non sarebbe ravvisabile, giacché anche l’occasionalità dell’uso della sostanza stupefacente da parte di un sovrintendente della Polizia di Stato costituirebbe un comportamento non conforme al decoro della funzione, in relazione ai peculiari doveri istituzionali gravanti su di esso.

     Si è costituito l’appellato, il quale, nel resistere al gravame, ha illustrato anche le vicende successive alla sentenza di primo grado, vicende in base alle quali egli è stato riammesso in servizio dal 2 aprile 2005, dopo un ulteriore ricorso contro l’esito negativo della verifica attitudinale cui l’Amministrazione lo aveva sottoposto a seguito dell’annullamento da parte del T.A.R. del provvedimento di destituzione oggetto del presente giudizio.

     4. L’appello è infondato e va, pertanto, respinto.

     Il Ministero appellante deduce sostanzialmente, con unico motivo di gravame, che il sindacato giurisdizionale del giudice non possa addentrarsi nel merito della valutazione della gravità dei comportamenti addebitati e della proporzionalità della sanzione di destituzione inflitta, in quanto tali aspetti atterrebbero alla discrezionalità tecnica dell’amministrazione, sulla quale dovrebbe ritenersi ammesso il sindacato giurisdizionale nei soli casi di manifesta irragionevolezza o illogicità, non ravvisabili nella fattispecie.

     Sennonché tali considerazioni, astrattamente valide in materia di procedimenti disciplinari concernenti gli appartenenti alla Polizia di Stato e condivise anche dalla giurisprudenza, si rivelano inconferenti nel caso che interessa, in cui sia il comportamento infrattivo sia la sanzione ad esso correlata risultano tipizzati direttamente dal legislatore, onde non vi è spazio per l’esercizio della discrezionalità amministrativa.

     Ed invero, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del DPR n. 737 del 1981, l’assunzione di sostanze stupefacenti per uso non terapeutico da parte di un appartenente alla Polizia di stato è espressamente sanzionata, in via disciplinare, con la sospensione dall’impiego fino ad un massimo di sei mesi, sicché è illegittima, in presenza di tale infrazione disciplinare, l’irrogazione della sanzione destitutoria.

     Orbene, nella fattispecie, come il giudice di primo grado ha correttamente osservato, non è stato provata alcuna intenzione del ricorrente di utilizzare la sostanza della quale era stato trovato in possesso per un uso diverso da quello personale né è stata provata l’abitualità di tale uso, onde la fattispecie stessa deve essere ricondotta all’ipotesi di cui al citato art. 6, comma 2 del DPR n. 737 del 1981, con le conseguenze, sul piano disciplinare, dallo stesso prefigurate.

     5. L’appello va, dunque, respinto.

     Le spese del grado di giudizio possono essere equamente compensate.

P.Q.M.

     Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione VI), definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, come specificato in motivazione, lo respinge.

     Spese compensate.

     Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

     Così deciso in Roma, addì 18 ottobre 2005, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione VI) in Camera di Consiglio, con l’intervento dei Signori:

Mario Egidio SCHINAIA   Presidente

Sabino LUCE    Consigliere

Luigi MARUOTTI   Consigliere

Carmine VOLPE   Consigliere

Giuseppe MINICONE  Consigliere Est. 
 

Presidente

MARIO EGIDIO SCHINAIA

Consigliere       Segretario

GIUSEPPE MINICONE    ANNAMARIA RICCI 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 
 

il...31/01/2006

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione

MARIA RITA OLIVA 
 
 

CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta) 
 

Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa  
 

al Ministero.............................................................................................. 
 

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642 
 

                                    Il Direttore della Segreteria

 
 

N.R.G. 906/2004


 

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