R  E  P  U  B  B  L  I  C  A     I  T  A  L  I  A  N  A

N.3289/2007

Reg. Dec.

Reg. Ric. 1030

Anno 2000 
 

     IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

A) sul ricorso in appello n.1030 del 2000 proposto da ...omissisvld... ...omissisvld..., ...omissisvld... ...omissisvld... e ...omissisvld... ...omissisvld..., quali eredi di ...omissisvld... ...omissisvld..., rappresentatI e difesI dagli avv.ti Christoph Baur, e Luigi Manzi ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Via Confalonieri n.5;

CONTRO

Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato ex lege presso i suoi uffici in Roma, Via dei Portoghesi n.12;

B) sul ricorso in appello n.1364 del 2000 proposto dal Ministero delle Finanze – Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato ex lege presso i suoi uffici in Roma, Via dei Portoghesi n.12;

CONTRO

...omissisvld... ...omissisvld..., ...omissisvld... ...omissisvld... e ...omissisvld... ...omissisvld..., quali eredi di ...omissisvld... ...omissisvld..., rappresentati e difesi dagli avv.ti Christoph Baur, Angelo Liquindoli e Luigi Manzi ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Via Confalonieri n.5;

per l’annullamento

della sentenza del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, sezione autonoma per la Provincia di Bolzano, n. 271/1999 in data 6 ottobre 1999;

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Finanze nel ricorso n.1030/00 e di ...omissisvld... ...omissisvld... nel ricorso n.1364/00;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti delle cause;

Relatore alla pubblica udienza del 20 marzo 2007 il Consigliere Carlo Deodato ed udito, altresì, l’avvocato A.Manzi, su delega dell’avvocato L.Manzi;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

1.- Con la decisione appellata la Sezione di Bolzano del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa dichiarava inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso n.331/98, proposto dal sig. ...omissisvld... ...omissisvld..., finanziere in ferma volontaria, avverso i provvedimenti con cui il Comando Generale della Guardia di Finanza aveva annullato un primo procedimento disciplinare indetto nei suoi confronti, ne aveva attivato un altro ed aveva formalizzato, nell’ambito di quest’ultimo, la contestazione degli addebiti e, in accoglimento del ricorso n.82/99, annullava il provvedimento con il quale era stata disposta la perdita del grado per rimozione del ricorrente, giudicando, tra l’altro, preclusiva dell’anzidetta sanzione disciplinare la sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in favore dell’interessato.

Avverso tale decisione proponeva rituale appello il Comando Generale della Guardia di Finanza, criticando la correttezza del gravato giudizio di illegittimità del provvedimento disciplinare impugnato dal ...omissisvld... e concludendo per l’annullamento della sentenza impugnata e per la conseguente reiezione del ricorso di primo grado.

Nell’ambito di questo ricorso il ...omissisvld... proponeva appello incidentale avverso il capo di decisione con cui era stata dichiarata l’inammissibilità del ricorso n.331/98.

La sentenza veniva appellata anche in via autonoma dal ...omissisvld..., che la censurava per l’omessa pronuncia sulla domanda con la quale aveva chiesto la corresponsione degli emolumenti dovutigli nel periodo corrente tra la notifica del provvedimento disciplinare e la data della sua riammissione in servizio.

Resisteva a tale appello il Ministero delle Finanze, domandandone la reiezione.

In entrambi i ricorsi si costituivano volontariamente i Sigg.ri ...omissisvld... ...omissisvld..., ...omissisvld... ...omissisvld... e ...omissisvld... ...omissisvld..., quali eredi di ...omissisvld... ...omissisvld... (nel frattempo deceduto), del quale reiteravano le difese e le conclusioni già formulate.

Il ricorso veniva, quindi, trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 20 marzo 2007.

2.- Deve anzitutto provvedersi alla riunione degli appelli indicati in epigrafe, in quanto rivolti avverso la medesima decisione.

3.- L’ordine logico impone di principiare dall’esame del Ministero delle Finanze, in quanto inteso a contestare il giudizio di illegittimità del provvedimento disciplinare.

3.1- L’Amministrazione critica, innanzitutto, il convincimento, assunto dai primi giudici a fondamento della decisione, circa l’efficacia extrapenale del giudicato di assoluzione del ...omissisvld... (nel processo penale), sostiene, al riguardo, che la sentenza di proscioglimento non contiene una formula di assoluzione piena ed assume che, in quest’ultima ipotesi, non possono intendersi impedite l’attivazione e la definizione del procedimento disciplinare, non potendo trovare applicazione l’art.653 c.p.p. (come chiarito dal parere del Consiglio di Stato n.1487/90 e dalla circolare ministeriale sui procedimenti disciplinari di stato del corpo della Guardia di Finanza in data 1.1.1993).

L’assunto è infondato in fatto.

Mentre, infatti, la tesi del Ministero si fonda sul presupposto della formula dubitativa dell’assoluzione del ...omissisvld... nel processo penale, dalla lettura della sentenza del Tribunale penale militare di Verona (70/97 in data 18 aprile 1997) si traggono univoche conclusioni contrarie.

Non solo, invero, l’analisi della predetta decisione non rivela alcun indizio circa l’incertezza, l’insufficienza o la contraddittorietà del materiale probatorio acquisito, ma, al contrario, palesa l’univocità dell’accertamento negativo della responsabilità dell’imputato.

Oltre all’omesso utilizzo della formula assolutoria di cui all’art.530, comma 2, c.p.p., che, già di per sé, manifesta l’insussistenza di dubbi o incertezze circa l’innocenza dell’imputato, la motivazione della sentenza palesa, in modo ancor più chiaro, l’assoluta inesistenza di prove a carico, sicchè l’accertamento che il ...omissisvld... non ha commesso il fatto ascrittogli deve intendersi pieno e, di conseguenza, dotato, una volta divenuto irrevocabile, dell’efficacia extrapenale assegnatagli dall’art.653, comma 1, c.p.p.

Ne consegue che la tesi del Ministero appellante dev’essere disattesa, in quanto fondata sull’erroneo presupposto della formula dubitativa della sentenza di assoluzione, e che va, quindi, confermato il gravato giudizio di illegittimità del provvedimento disciplinare adottato a carico del ...omissisvld....

3.2- La conclusione appena raggiunta esime, inoltre, il Collegio dall’esame delle altre censure articolate dal Ministero appellante, restando, comunque, il controverso provvedimento disciplinare inficiato dalla violazione dell’efficacia extrapenale del giudicato di assoluzione.

3.3- La reiezione dell’appello principale del Ministero comporta, infine, l’improcedibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, di quello incidentale proposto dal ...omissisvld..., dovendo intendersi l’interesse di quest’ultimo compiutamente soddisfatto dall’annullamento del provvedimento disciplinare definitivo.

3.4- Alle considerazioni che precedono conseguono, in definitiva, la reiezione dell’appello del Ministero e la declaratoria dell’improcedibilità di quello del ...omissisvld....

4.- Con autonomo appello il ...omissisvld... censura la sentenza gravata per aver omesso l’esame della domanda diretta ad ottenere l’accertamento del suo diritto a percepire, per il periodo della sua illegittima destituzione dal servizio, il trattamento economico spettantegli al momento dell’esecuzione del provvedimento disciplinare e la conseguente condanna dell’Amministrazione al pagamento degli emolumenti dovuti.

4.1- L’appello è fondato e va accolto.

4.2- Il Tribunale di prima istanza ha, infatti, omesso di pronunciarsi sulla suddetta domanda, ancorchè ritualmente formulata, con la duplice conseguenza che la sentenza appellata deve intendersi viziata dalla violazione dell’art.112 c.p.c. e che, tuttavia, tale invalidità non determina il rinvio della controversia al giudice di primo grado, ma impone a quello d’appello di eliminare il vizio, decidendo la domanda pretermessa (Cons. St., sez.VI, 5 giugno 2006, n.3333).

4.3- Nel merito di quest’ultima risulta agevole rilevare che l’illegittimità dell’interruzione del rapporto di servizio (per come sopra rilevata) e la sua ascrivibilità all’Amministrazione implicano l’obbligo di quest’ultima di corrispondere all’interessato, per il periodo decorrente dalla data di esecuzione del provvedimento di perdita del grado per rimozione a quella della sua riammissione in servizio, il trattamento economico e previdenziale spettantegli al momento della notifica dell’atto espulsivo.

4.4.- In accoglimento dell’appello del ...omissisvld... deve, quindi, provvedersi alla riforma parziale della decisione appellata ed alla conseguente condanna dell’Amministrazione alla corresponsione al ricorrente degli emolumenti, maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria (come per legge dovuti), ed al ripristino della sua posizione previdenziale, per il periodo di illegittima interruzione del rapporto di servizio.

5.- Sussistono, nondimeno, giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, respinge l’appello del Ministero delle finanze (n.1364/00), dichiara improcedibile il relativo appello incidentale del ...omissisvld... e accoglie l’appello di quest’ultimo (n.1030/00), nei sensi precisati in motivazione; dichiara compensate tra le parti le spese di giudizio;

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20 marzo 2007, con l'intervento dei signori:

     Roland Ernst Bernabe’ - Presidente

Carlo Deodato   - Consigliere Estensore

     Salvatore Cacace  - Consigliere

     Sergio De Felice   - Consigliere

     Eugenio Mele   - Consigliere 
 

      L'ESTENSORE    IL PRESIDENTE

Carlo Deodato    Roland Ernst Bernabe’

                        IL SEGRETARIO

                        Giacomo Manzo

    Depositata in Segreteria

           Il 19/06/2007….

(Art. 55, L. 27.4.1982, n. 186)

           Il Dirigente

    Dott. Giuseppe Testa 
 
 

       
 
 

       
 
 

     

     

     

         

 

 

 

 

 

 

 

            NRG 1030/2000


 
 

mps