N.3367/2007

Reg. Dec.

N. 9999

Reg. Ric.

Anno 1998 
 

R  E  P  U  B  B  L  I  C  A     I  T  A  L  I  A  N  A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

      Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n° 9999 del 1998, proposto dal Ministero di Grazia e Giustizia (ora della Giustizia), in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma,  via dei Portoghesi n°12;

contro

...omissismsmvld.... ...omissismsmvld...., rappresentato e difeso dall’Avv. Francesco Albanese ed elettivamente domiciliato presso il di lui Studio in Roma, via Otranto n°47;

per l’annullamento

della sentenza del T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I^, 17 luglio 1998, n°2233 e per il rigetto del ricorso di primo grado.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di ...omissismsmvld.... ...omissismsmvld...., anche appellante incidentale:

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 20 febbraio 2007 il Consigliere Vito Carella;

Uditi, l’avvocato dello Stato G. Noviello e l’avv. R. Gozzi su delega dell’avv. Francesco Albanese per l’appellato – appellante incidentale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

Con il provvedimento impugnato in primo grado il signor ...omissismsmvld.... ...omissismsmvld...., agente   di   polizia   penitenziaria,  veniva destituito dall’impiego

all’esito di procedimento disciplinare attivato in conseguenza di sentenza di patteggiamento.

Il T.A.R. adito, con la gravata sentenza, ha accolto il ricorso proposto dall’interessato, rilevando che:

a. dalla data di prima convocazione del ricorrente innanzi alla Commissione di disciplina (adunanza del 24/10/1995) e fino alla data in cui vi è stata la discussione e la decisione del caso (adunanza del 02/04/1996) erano decorsi termini ben superiori ai 90 giorni previsti a pena di perenzione dall’art.24 del D.Lgs. 30 ottobre 1992, n°449, in combinato disposto all’art.120 del T.U. 10 gennaio 1957, n°3, non potendosi riconoscere effetto interruttivo alla delibera istruttoria del 24/10/1995 (acquisizione di copia della sentenza di patteggiamento);

b. non poteva avere valore interruttivo il rinvio della trattazione del procedimento dal 12/03/1996 al 02/04/1996, in quanto non collegato – allo stato degli atti – ad alcun adempimento essenziale ai fini del decidere.

Con il gravame in esame, il Ministero appellante ha chiesto che il ricorso di primo grado sia respinto, deducendo - con unico argomento – l’effetto interrutivo connesso alla citata decisione istruttoria del 24/10/1995, con la quale si era deliberato di acquisire tutti gli atti del procedimento avanti al giudice penale allo scopo di addivenire ad una valutazione completa della posizione dell’incolpato, anche nel suo interesse.

Ha dispiegato appello incidentale, seguito da memoria illustrativa, l’appellato ...omissismsmvld...., che ha riproposto le censure assorbite e dedotto:

1. l’irrilevanza della richiesta istruttoria perché al fascicolo d’ufficio erano presenti tutti gli atti necessari e/o, quantomeno, la superficialità dell’operato della P.A. in quanto, prima è spiegata azione disciplinare proprio in virtù della sentenza, e poi in sede deliberante se ne chiede copia;

2. tra la data della decisione (02/04/1996) e quella di deposito della motivazione (03/10/1996) comunque erano decorsi oltre 90 giorni;

3. tra la data di notifica della sentenza (21.04.1995) e l’attivazione del procedimento disciplinare erano trascorsi i 40 giorni previsti dall’art.7, comma 6 del D.Lgs. n°449/1992 ed anche il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza;

4. l’istruttoria non era stata evasa nel termine indicato di 45 giorni.

All’udienza del 20 febbraio 2007 la causa è stata trattenuta per la decisione.

  DIRITTO

Nel presente giudizio, è controversa la destituzione dall’impiego di un agente di polizia penitenziaria in esito a procedimento disciplinare attivato in conseguenza di sentenza di patteggiamento e, in particolare, la perenzione della relativa azione disciplinare per decorrenza del termine legale di 90 giorni tra un atto e l’altro della procedura.

L’Amministrazione statale ricorrente, la quale con unica argomentazione sostiene in appello l’effetto interruttivo connesso alla deliberazione istruttoria assunta dalla Commissione di disciplina nell’adunanza del 24/10/1995, non ha tuttavia contrastato le deduzioni incidentali della controparte in ordine alla irrilevanza di tale richiesta istruttoria ed alla già intervenuta acquisizione al fascicolo d’ufficio degli atti nuovamente ricercati: ed, invero, è alquanto poco credibile, o è sintomo di superficiale indagine preliminare e istruttoria, richiedere copia della sentenza stessa in base alla quale è stata attivata l’azione disciplinare.

Dimostrazione assorbente ed ulteriore dell’operato dell’Amministrazione, che sotto questo aspetto fà adombrare carenza di interesse all’appello stesso, deriva anche dal notevole tempo decorso tra la data della decisione (02/04/1996) e quella di suo deposito (03/10/1996), come da motivo riproposto dall’appellante incidentale.

In sintesi, non può proprio dubitarsi della intervenuta estinzione rilevata nel caso di specie dai primi giudici, che permette di ritenere assorbite le rimanenti doglianze incidentali, per la loro palese interdipendenza rispetto a quelle esaminate e condivise.

Conclusivamente, l’appello va respinto: il che rende improcedibile, per carenza di interesse, l’appello incidentale.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, (Sezione Quarta), respinge lappello principale.

Condanna il Ministero appellante a rifondere in favore dellappellato le spese di lite del doppio grado di giudizio che si liquidano in complessivi   3.000,00 (eurotremila/00).

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma, presso la sede di Palazzo Spada, addì  20 febbraio 2007, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione  IV,  riunito in Camera di Consiglio con l’intervento dei

 
 

signori:

Carlo   SALTELLI   –   Presidente f.f.

Salvatore  CACACE   –   Consigliere

Sergio  DE FELICE  –   Consigliere

Eugenio  MELE   –   Consigliere

Vito   CARELLA   –   Consigliere, rel.- est.

     L’ESTENSORE      IL PRESIDENTE,f.f.

Vito   CARELLA   Carlo   SALTELLI

     IL SEGRETARIO

     Giacomo Manzo

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N.R.G.  9999/1998


 

RL