REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.3873/08

Reg.Dec.

N. 6869  Reg.Ric.

ANNO   2003

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 6869/03, proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia per legge in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

contro

@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@, rappresentato e difeso dagli avv. ...

per l’annullamento

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale dell’Emilia Romagna, sede di Bologna, sezione prima, 11 aprile 2003, n. 477;

     visto il ricorso in appello;

     visto l’atto di costituzione in giudizio con appello incidentale del dottor @@@@@@@@;

     vista la memoria del dottor @@@@@@@@;

     visti tutti gli atti della causa;

     relatore all’udienza pubblica del 13 maggio 2008 il consigliere ...

     premesso che:

     - il primo giudice, con la sentenza suindicata, ha accolto il ricorso proposto dal dottor @@@@@@@@, vice questore aggiunto della polizia di Stato, avverso il decreto del capo della polizia, direttore generale della pubblica sicurezza, in data 23 aprile 2002, con cui è stata inflitta la sanzione disciplinare della pena pecuniaria nella misura di 1/30 di una mensilità dello stipendio e degli altri assegni a carattere fisso e continuativo, ai sensi dell’art. 4, comma 2, n. 10), del d.p.r. 25 ottobre 1981, n. 737 (“grave negligenza in servizio”);

     - il primo giudice ha affermato:

     a) che l’amministrazione ha violato l’obbligo di contestazione immediata degli addebiti, di cui all’art. 103, comma 2, del d.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3, e che il comportamento tenuto dalla stessa, la quale si è determinata ad avviare il procedimento disciplinare soltanto dopo che l’episodio aveva avuto una certa risonanza da parte degli organi di informazione, è sintomatico di un esercizio sviato del potere disciplinare;

     b) la sussistenza del difetto di motivazione, in quanto il provvedimento impugnato, malgrado le diffuse argomentazioni svolte dall’incolpato a propria discolpa, si è limitato a ritenere non esimente quanto addotto dallo stesso;

     considerato che:

     - l’appellante principale deduce i seguenti motivi:

     1) da quando l’ufficio istruttore ha ricevuto la segnalazione (20 novembre 2001) a quando è stato attivato il relativo iter procedimentale (3 gennaio 2002) sono passati solo poco più di 40 giorni; quindi un periodo di tempo sicuramente ragionevole per l’avvio dell’azione amministrativa;

     2) insussistenza del vizio di eccesso di potere per sviamento;

     3) non sussisterebbe il vizio di eccesso di potere per difetto di motivazione, anche sulla base degli atti richiamati nel provvedimento impugnato in primo grado;

     - l’appellante incidentale ripropone le censure assorbite dal primo giudice e deduce l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese del giudizio;

     ritenuto che:

     - a causa dell’infondatezza del ricorso in appello principale si prescinde dall’esame delle eccezioni di inammissibilità e di perenzione dello stesso (per inattività delle parti) sollevate dal dottor @@@@@@@@;

     - nella specie, il fatto ritenuto disciplinarmente rilevante si è verificato nella notte tra l’11 e il 12 settembre 2001 mentre la contestazione dell’addebito è stata effettuata il 3 gennaio 2002, nonostante che del fatto fossero state presentate relazioni di servizio nel medesimo giorno del 12 settembre 2001;

     - l’amministrazione si è indotta a dare inizio al procedimento disciplinare solo a seguito di articoli apparsi sulla stampa del 21 e 22 ottobre 2001 e della conseguente segnalazione prefettizia in data 22 ottobre 2001;

     - sussiste la violazione dell’art. 103, comma 2, del d.p.r. n. 3/1957, il quale richiede l’immediatezza della contestazione degli addebiti;

     - l’infondatezza delle censure dedotte nell’appello principale comporta che non vi è luogo a pronunciare sulle censure assorbite dal primo giudice e riproposte dal dottor @@@@@@@@ con il ricorso in appello incidentale;

     - diversamente da quanto sostenuto dal dottor @@@@@@@@ nel proprio ricorso in appello incidentale, la sentenza suindicata non è erronea nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese, sussistendo al riguardo giusti motivi;

     - i ricorsi in appello principale e incidentale, pertanto, devono essere respinti;

     - le spese del giudizio, sussistendo giusti motivi, devono essere compensate;

per questi motivi

     il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, respinge i ricorsi in appello principale e incidentale.

     Compensa tra le parti le spese del giudizio.

     Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

     Così deciso in Roma il 13 maggio 2008 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, in camera di consiglio, con l’intervento dei signori:

..

Presidente

.

Consigliere       Segretario


 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 
 

Il 4/08/2008

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

p.Il Direttore della Sezione


 

CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta) 
 

Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa  
 

al Ministero.............................................................................................. 
 

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642 
 

                                    Il Direttore della Segreteria

 
 

N.R.G. 6869/2003


 

FF