REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.141/09

Reg.Dec.

N. 4656 Reg.Ric.

ANNO   2008

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 4656/2008, proposto dal Ministero dell’Interno, in persona del Ministro, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;

contro

per l’annullamento e/o la riforma

della sentenza del T.A.R. Lazio, Sez. I-ter, n. 1578/08 del 21 febbraio 2008.

     visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

     visto l'atto di costituzione in giudizio della parte appellata;

     viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

     visti gli atti tutti della causa;

     alla pubblica udienza del giorno 17 ottobre 2008, relatore il Consigliere C-

     ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

     Con il ricorso introduttivo del primo giudizio, il sig. @@@@@@@ @@@@@@@ esponeva di aver prestato servizio presso la Polizia di Stato sino alla data del 24 aprile 1992, allorquando era stato destituito dal servizio con decreto del Capo della Polizia per un fatto di rilievo penale (impossessamento di carburanti di proprietà dell’Amministrazione) valutato in sede disciplinare come meritevole della sanzione espulsiva.

     Riferiva, in particolare, di aver patteggiato in data 25 settembre 1991 una pena detentiva pari a trenta giorni di reclusione (pena sospesa) e che la sentenza di condanna, resa ai sensi dell’art. 444 c.p.p., era divenuta definitiva in data 28 ottobre 1991.

     Con ordinanza di sospensione adottata all’esito della Camera di consiglio del 28 agosto 1992, il T.A.R. per il Lazio sospendeva l’efficacia del decreto di destituzione adottato nei confronti del sig. @@@@@@@.

     Con ordinanza n. 1421 resa all’esito della Camera di consiglio del 15 dicembre 1992, il Consiglio di Stato respingeva l’appello cautelare proposto dall’Avvocatura dello Stato avverso la richiamata ordinanza resa dal primo giudice.

     Conseguentemente, con decreto in data 2 febbraio 1993, il sig. @@@@@@@ veniva riammesso in servizio con decorrenza dal 15 dicembre 1992.

     Ai fini della presente decisione mette conto osservare che, nelle more del giudizio di primo grado, il sig. @@@@@@@ (inizialmente patrocinato dall’-) ebbe a sostituire il proprio difensore, nominandolo nella persona dell’Avv. - (si veda la memoria di costituzione del nuovo difensore in data 18 maggio 2007).

     Dall’esame della memoria in questione emerge che il sig. @@@@@@@ non ebbe a modificare il domicilio eletto in sede di proposizione del ricorso introduttivo, limitandosi a conferire mandato al nuovo Procuratore.

     Con la sentenza oggetto dell’odierno gravame, il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio accoglieva il ricorso proposto dal sig. @@@@@@@ avverso il decreto di destituzione ritenendo assorbente il motivo di censura relativo alla tardiva instaurazione del procedimento disciplinare in relazione al momento di passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

     Secondo il primo giudice, infatti, “nessuna delle argomentazioni addotte [dall’Amministrazione resistente vale] a smentire la veridicità di una circostanza che deve considerarsi assolutamente rilevante ai fini della presente controversia: l’esser – cioè - iniziato, il procedimento disciplinare di cui è causa, con la contestazione dell’addebito in data 7.2.1992, oltre 3 mesi dopo che la sentenza di condanna inflitta al @@@@@@@ era divenuta irrevocabile (28.10.1991)”.

     La sentenza in questione veniva impugnata in sede di appello dall’Avvocatura Generale dello Stato, la quale ne chiedeva l’integrale riforma articolando un unico motivo di censura.

     In particolare, la difesa erariale osservava che la sentenza del T.A.R. avesse erroneamente ritenuto la tardiva instaurazione del giudizio disciplinare a carico del dipendente, dovendo piuttosto ritenersi che, alla luce del pertinente quadro normativo (art. 9, comma 6 del d.P.R. 25 ottobre 1991, n. 737), il giudizio disciplinare fosse stato correttamente e tempestivamente instaurato entro il termine di centoventi giorni decorrenti dalla data di acquisita irrevocabilità della sentenza penale di condanna.

     Ai fini della presente decisione, mette conto richiamare le vicende della notifica del ricorso introduttivo del presente gravame.

     Risulta agli atti che l’Avv. - ebbe a notificare all’Avvocatura dello Stato la sentenza favorevole al proprio assistito e che sull’avviso di ricevimento dell’atto spedito con raccomandata A/R ebbe ad indicare quanto segue “avviso di ricevimento da restituire a: @@@@@@@ @@@@@@@ c/o -

     L’Avvocatura dello Stato riceveva la notifica in questione in data 13 marzo 2008.

     Risulta, altresì, agli atti che la Difesa erariale tentò una prima volta la notifica dell’atto di appello presso il Difensore dell’odierno appellato, -- il cui domicilio veniva indicato nello studio di -l’atto in questione veniva consegnato, ai fini della notifica, all’Ufficiale Giudiziario, in data 7 maggio 2008).

     Giova, tuttavia, osservare che l’indirizzo in questione non era stato mai indicato nel corso del primo giudizio come domicilio eletto dal sig. @@@@@@@, il quale non aveva mai indicato un domicilio diverso rispetto a quello del primo difensore costituito (tale indirizzo, come si è detto in precedenza, era quello di Roma, via -.

     Risulta, ancora, agli atti che la notifica disposta dall’Avvocatura dello Stato presso lo studio dell’Avv. - risultò infruttuoso, per l’avvenuto trasferimento del richiamato professionista.

     Quindi, solo in data 23 maggio 2008 l’Avvocatura dello Stato disponeva la rinnovazione della notifica presso il nuovo studio dell’Avv. - (al riguardo, si ritiene di osservare che l’indirizzo in questione era stato già correttamente indicato dallo stesso Avv. -in sede di notifica della sentenza impugnata).

     Si costituiva in giudizio il sig. @@@@@@@ il quale in via preliminare eccepiva la tardività dell’appello, per essere stato tempestivamente notificato presso un domicilio mai eletto dall’odierno appellato, laddove invece la notifica presso il corretto domicilio di Roma, via - era stata disposta solo dopo il decorso del termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza gravata (13 marzo 2008 – 23 maggio 2008).

     Nel merito, poi, il sig. @@@@@@@ concludeva per l’integrale reiezione del gravame.

     Ad avviso del Collegio, l’eccezione preliminare relativa alla tardività dell’appello appare fondata e meritevole di accoglimento.

     Ed infatti, risulta effettivamente agli atti che l’Avvocatura dello Stato abbia disposto in modo tempestivo la notifica dell’atto di appello presso un domicilio (quello di Roma, via -) che non era stato mai indicato dal sig. @@@@@@@ quale proprio domicilio eletto nel corso del primo giudizio.

     Al riguardo, giova ribadire che, se è vero che nel corso del primo giudizio il sig. @@@@@@@ ebbe a sostituire il proprio Difensore, egli non ebbe tuttavia a modificare il domicilio inizialmente individuato (-).

     Ancora, risulta pacificamente in atti che la notifica presso il corretto domicilio del nuovo difensore del sig. @@@@@@@ (Roma, via - come indicato in sede di notifica della sentenza gravata) sia stata disposta solo dopo il decorso del termine di sessanta giorni per l’impugnativa.

     Al riguardo, il Collegio ritiene che nel caso di specie non sia neppure invocabile l’istituto dell’errore scusabile atteso che:

     Sotto tale profilo, il Collegio ritiene di richiamare il principio giurisprudenziale secondo cui ove la notifica dell'atto d’appello venga tentata nel domicilio eletto in primo grado, ma non sia eseguita per avvenuto trasferimento del difensore domiciliatario, l’appello va dichiarato irricevibile ove notificato a termine ormai scaduto nel nuovo domicilio (Cons. Stato, Sez. V, sent. 21 luglio 1998, n. 475).

     Riconducendo il principio in questione alle peculiarità del caso di specie, ne consegue che l’irricevibilità emerga con tanta maggiore evidenza, se solo si consideri che nel caso in esame la prima notifica è stata tentata dall’Avvocatura dello Stato presso un indirizzo che non era stato neppure individuato dall’appellato come proprio domicilio eletto.

     Conseguentemente, il ricorso in epigrafe deve essere dichiarato irricevibile.

     Il Collegio ritiene che sussistano nel caso di specie giusti motivi onde disporre l’integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

     il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara irricevibile.

     Spese compensate.

     Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

     Così deciso in Roma il 17 ottobre 2008 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, in camera di consiglio, con l’intervento dei signori:

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Presidente

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Consigliere       Segretario

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DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/01/2009

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

p. Il Direttore della Sezione

.. 
 
 

CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta) 
 

Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa  
 

al Ministero.............................................................................................. 
 

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642 
 

                                    Il Direttore della Segreteria

 
 

N.R.G. 4656/2008


 

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