R  E  P  U  B  B  L  I  C  A     I  T  A  L  I  A  N  A

N.2424/2009

Reg. Dec.

N. 777 Reg. Ric.

Anno 2002

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

     Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

D E C I S I O N E

     sul ricorso in appello iscritto al NRG 777 dell’anno 2002 proposto dal MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

contro

     @@@@@@@ @@@@@@@, rappresentato e difeso dall’avv. -

per l’annullamento

     della sentenza del TAR per la Campania, sezione I, n. 4299 del 2001.

     Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

     visto l’atto di costituzione in giudizio dell’appellato;

     visti gli atti tutti della causa;

     Relatore, alla pubblica udienza del 10 febbraio 2009, il consigliere -

     ritenuto in fatto e considerato diritto quanto segue:

F A T T O

     Con ricorso al TAR Campania, il sig @@@@@@@ @@@@@@@, all’epoca dei fatti finanziere scelto, esponeva di essere stato sottoposto a procedimento disciplinare, avviato dal Comandante di Legione. La vicenda originava da accertamento dei militari dell’Arma dei Carabinieri che avevano colto il @@@@@@@ in compagnia di persona pregiudicata per reato di detenzione a fine di spaccio di stupefacenti; peraltro, successivamente al fatto, a seguito di accertamenti sanitari il dipendente era risultato positivo a “drug test”.

     Il procedimento si concludeva con la sanzione della perdita del grado per rimozione, misura che veniva impugnata dal @@@@@@@ presso detto Tribunale.

     Con la sentenza epigrafata  quest’ultimo accoglieva il ricorso, e di qui l’appello proposto dal Ministero delle Finanze, che ha domandato la riforma della pronunzia alla stregua di articolati mezzi di gravame, indicati nelle sede della loro trattazione.

     Si è costituito nel giudizio l’appellato @@@@@@@, resistendo al gravame ed esponendo memoria le proprie argomentazioni difensive.

     Alla pubblica udienza del 10 febbraio 2009 il ricorso è stato discusso  e trattenuto in decisione. 
 
 

D I R I T T O

     La sentenza sottoposta ad appello ha motivato l’annullamento della sanzione censurata (perdita del grado per rimozione) in ragione della rilevata sproporzione tra il fatto, ritenuto episodico, ascritto al militare e la gravità della sanzione applicata, la quale costituisce la massima forma repressiva disciplinare, in considerazione degli artt. 108 e 109 del dpr n. 309/1990 che prevedono specifici benefici di recupero per il militare riconosciuto tossico dipendente.

     L’appellante Ministero argomenta in contrario la legittima applicazione della sanzione massima (irrogata ex art. 40 l. n. 833/61) perché la condotta ascritta, costituente nell’uso delle sostanze in parola, deve oggettivamente considerarsi una violazione del giuramento e comunque una grave lesione del prestigio del Corpo militare di appartenenza; a supporto di ciò indica la estesa giurisprudenza della sezione sulla materia. Infine, nel completare le proprie argomentazioni, l’appellante richiama l’attenzione del Collegio sul fatto che la positività agli oppiacei del dipendente è stata rilevata (v. accertamento in data 10.5.1999) anche dopo 25 giorni dal fatto inizialmente rilevato (15.4.1999) e ciò nonostante le tracce dell’uso episodico tendano a scomparire entro 7/8 giorni (tant’è che nella successiva visita medica del 18.6., è risultata la negatività agli oppiacei).

     Tale circostanza, che depone per un uso non episodico delle sostanze in argomento, unitamente al dato fattuale della frequentazione sopra indicata, appare al Collegio decisiva al fine di non permettere l’applicazione alla fattispecie di quell’ orientamento giurisprudenziale (v. ad es. Cons. di Stato, sez. IV, ord. n. 862/1997) che proprio in forza della natura episodica dell’uso di sostanze stupefacenti supporta la necessità di non procedere all’applicazione della sanzione massima, bensì di graduare la misura sanzionatoria da irrogare. Permane quindi nella fattispecie l’esercizio di ampia discrezionalità valutativa nell’irrogare la sanzione (Cons di Stato, v. sez. IV, 5401/03) e che, in rapporto alla specifica funzione dell’agente (preposto alla repressione del traffico e dello spaccio di stupefacenti), vede nell’uso degli stessi un elemento di assoluta incompatibilità col prestigio del corpo di appartenenza, pertanto pienamente idoneo all’applicazione della sanzione di massima gravità indicata dal cennato art. 40 l. n. 833/1961 (v. ad es. Cons. Stato, sez. IV, n. 5475/2008).

     Conclusivamente, per le ragioni si qui esposte, l’appello è meritevole di essere accolto.

     Sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese del presente grado di giudizio, attesa la sufficiente complessità delle questioni sollevate e trattate.

P. Q. M.

     Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione IV), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, accoglie l’appello proposto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.

     Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

     Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

     Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 febbraio 2009, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta - con l’intervento dei signori:

     .
 

     L’ESTENSORE    IL PRESIDENTE

.
 

IL SEGRETARIO

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Depositata in Segreteria

           Il 21//04/2009

(Art. 55, L. 27.4.1982, n. 186)

  Per il  / Il Dirigente

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N.R.G. 777/2002


 

RL