REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.4156/2007

Reg.Dec.

N. 351 Reg.Ric.

ANNO   2002

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 351/2002, proposto da ...omissisvld... ...omissisvld..., rappresentato e difeso dagli avv.ti Angelo Foletto e Fernando Grassi, presso lo studio del quale in Roma, viale Carso 14 è elettivamente domiciliato;

c o n t r o

– il Ministero dell’Interno in persona del Ministro in carica, e la Prefettura di ...omissisvld... in persona del Prefetto pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in via dei Portoghesi n. 12, Roma;

– il Commissariato della Polizia di Stato di ...omissisvld... in persona del Commissario pro-tempore, non costituito;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto n. 2209 del 23 luglio 2001, non notificata.

     Visto il ricorso in appello con i relativi allegati

     Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno

     Visti gli atti tutti della causa

     Relatore all’udienza del 30 marzo 2007 il Consigliere Francesco Bellomo e udito l’avv. Menghini per delega dell’avv. Grassi e l’avv. dello Stato Tortora;

     Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue

F A T T O   e   D I R I T T O

     1. Con ricorso proposto dinanzi al T.a.r. Veneto ...omissisvld... ...omissisvld... domandava l’esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica del 20 settembre 1999 emesso su ricorso straordinario proposto per l’annullamento del D.M. 22.11.1988, che lo aveva dichiarato decaduto dal servizio per aver prestato attività lavorativa presso terzi in periodo di sospensione cautelare.

     Con sentenza n. 2209 del 23 luglio 2001 il TAR dichiarava inammissibile il ricorso, ritenendo non potersi qualificare la decisione su ricorso straordinario come pronuncia giurisdizionale suscettibile di esecuzione nelle forme del giudizio di ottemperanza al giudicato amministrativo.

     La sentenza di rigetto è stata appellata da ...omissisvld... ...omissisvld..., che contrasta le argomentazioni del giudice di primo grado.

     Si è costituito per resistere all’appello il Ministero dell’Interno.

     La causa è passata in decisione alla pubblica udienza del 30 marzo 2007.

     2.  L’appello è infondato.

     L’appellante deduce l’erroneità della sentenza di primo grado richiamando  vari argomenti a sostegno dell’ammissibilità del giudizio di ottemperanza alle decisioni emesse dal Capo dello Stato in sede di ricorso straordinario.

     La questione  - che aveva avuto una pacifica soluzione negativa nella giurisprudenza amministrativa fino ad un recente mutamento -  è stata definitivamente chiarita dalla sentenza 254/04 della Corte Cost. che, ribadendo la propria giurisprudenza e richiamando precedenti delle S.U. della Corte di Cassazione,  ha affermato la natura amministrativa del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

     A tale orientamento - evidentemente preclusivo dell’ammissibilità in materia del giudizio di ottemperanza al giudicato -  si è rifatta  la successiva giurisprudenza del Consiglio di Stato (da ultimo V Sez. n. 5036/06), affermando senza indugio che la decisione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, pur avendo carattere cogente per l'amministrazione e determinando in capo ad essa l'obbligo di esecuzione, consiste in un provvedimento amministrativo, a contenuto eliminatorio, privo della natura e della forza di giudicato che assiste la sentenza resa nella sede giurisdizionale.

     Ne consegue che, onde ottenere la conformazione di un'amministrazione ad un decreto del Presidente della Repubblica, agli interessati non rimane altra strada, se non quella di attivare in primo grado i normali rimedi contemplati dal sistema processuale amministrativo per reagire ad un'ingiustificata inerzia amministrativa (peraltro, recentemente potenziati dalla previsione, introdotta dall'art. 3 del D.L. 14.3.2005, n. 35, della potestà del giudice amministrativo, adito ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 della L. n. 241/1990 e 21-bis della L. n. 1034/1971, di conoscere direttamente anche della fondatezza dell'istanza non riscontrata).

     La sentenza appellata è dunque corretta.

     L’appello deve essere respinto, ma le spese del giudizio, stante il non remoto contrasto giurisprudenziale, vanno compensate.

P.Q.M.

     Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, rigetta l’appello.

     Spese compensate.

     Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

     Così deciso in Roma, palazzo Spada, sede del Consiglio di Stato, nella camera di consiglio del 30 marzo 2007, con l'intervento dei sigg.ri:

Gaetano Trotta   Presidente

Paolo Buonvino                Consigliere

Domenico Cafini              Consigliere

Francesco Caringella                        Consigliere

Francesco Bellomo   Consigliere Est. 
 

Presidente

GAETANO TROTTA

Consigliere       Segretario

FRANCESCO BELLOMO    GIVOANNI CECI 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 
 

il...27/07/2007

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione

MARIA RITA OLIVA 
 
 
 

CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta) 
 

Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa  
 

al Ministero.............................................................................................. 
 

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642 
 

                                    Il Direttore della Segreteria

 
 

N.R.G. 351/2002


 

FF