art. 33 
 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale 
 

                        Registro Ordinanze: 5431/2007

                              Registro Generale: 3954/2007  
 

Sezione Quarta  
 

composto dai Signori: Pres. Costantino Salvatore rel. est.

Cons. Cons. Luigi Maruotti

Cons. Anna Leoni

Cons. Bruno Mollica

Cons. Carlo Deodato

 
 

ha pronunciato la presente

DECISIONE  IN FORMA SEMPLIFICATA

(ex art. 9 legge 21 luglio 2000 n. 205) 
 

nella Camera di Consiglio del 25 settembre 2007  
 

    Visto l'art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205; 
 

    Visto l'appello proposto da: 
 

...omissismsmvld.... ...omissismsmvld....

        rappresentato e difeso dagli  Avv. ti  ANTONIO IELO e GIORGIO CARTA  con domicilio  eletto in Roma  VIALE B. BUOZZI, 87 presso GIORGIO CARTA

contro 
 

MINISTERO DELLA DIFESA

rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GEN. STATO

con domicio in Roma Via dei Portoghesi n. 12 
 

E NEI CONFRONTI DI

     MESSINA MICHELE, NON COSTITUITO

 
 

     per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della sentenza del TAR LAZIO -  ROMA - Sezione I BIS  3 marzo 2007, n. 1985, resa tra le parti, concernente DINIEGO AVANZAMENTO DI GRADO.

     Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;

     Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza di rigetto, presentata in via incidentale dalla parte appellante.

     Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

     MINISTERO DELLA DIFESA rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato presso la quale è domiciliato per legge in Roma Via dei Portoghesi, n. 12.

     Vista la nota 7 settembre 2007 n. M_D GMIL 02 I 1 CTZ/0079007, con la quale la Direzione generale del personale militare del Ministero della difesa ha fornito i chiarimenti richiesti in via istruttoria con l’ordinanza di questa Sezione 26 giugno 2007, n. 3256;

     Udito il relatore Consigliere Costantino Salvatore e udito, altresì, l’Avv. Pietropaolo,  su delega dell’Avv. Ielo e dell’Avv. G. Carta, per l’appellante; nessuno comparso per il Ministero appellato 
 

      Premesso che:

     - oggetto dell’impugnativa in primo grado sono: il messaggio R 141200/B Set 2006 n. 96/5-8-7 con il quale il Comandante del 3° Battaglione Carabinieri Lombardia ha ordinato al ricorrente di vestire il grado di Sottotenente “con effetto immediato”; la nota n. 7436/15-2-3 del 9 novembre 2006 del Capo del I Reparto del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri; la determinazione del Capo del I Reparto del Comando Generale dell’Arma dei carabinieri n. 700/6 del 13.09.2006, nella parte in cui dispone il trasferimento del ricorrente presso la Compagnia Carabinieri di ...omissismsmvld.... con il grado di Sottotenente; la comunicazione n. M_D GMIL 02 I 1 2 0121394 del 5 agosto 2005 della Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa, se e nella misura in cui ridetermina il grado e la relativa anzianità del ricorrente; tutti gli atti comunque presupposti, connessi o conseguenti;

     - nell’odierna Camera di Consiglio fissata per l’esame della domanda di sospensiva della sentenza appellata, è stato acquisito il consenso delle parti costituite per la definizione del giudizio con decisione in forma semplificata;

     Rilevato:

     - che l’appellante - già Ufficiale in ferma prefissata a tempo determinato dell’Arma dei CC, arruolato nel 2003 col grado di sottotenente e promosso, al grado di tenente (sempre quale Ufficiale in ferma prefissata a tempo determinato) con decorrenza giuridico amministrativa 20 ottobre 2005 – è risultato vincitore del concorso per il reclutamento di 50 sottotenenti in s.p.e. nel R.S. dell’Arma dei CC ed inviato a frequentare il corso applicativo previsto dall’art. 7 del d. lgs. 5 ottobre 2000, n. 298, a partire dal 12 settembre 2005;

      - che, a suo avviso, l’attribuzione del grado di sottotenente comporterebbe una detrazione di anzianità ed una perdita del grado acquisito al di fuori dei casi normativamente contemplati e si porrebbe in aperta violazione dell’art. 5, comma 1 del d.lgs. 30 dicembre 1997, n.490, ai sensi del quale gli Ufficiali dei Ruoli Speciali delle FF.AA. possono essere tratti, fra gli altri, per concorso per titoli ed esami con il grado rivestito dagli ufficiali in ferma prefissata che abbiano completato un anno di servizio complessivo (situazione questa che troverebbe applicazione nel caso di specie);

     Considerato,

     - come esattamente osservato dal TAR, che – in disparte la considerazione che il grado rivestito all’atto della nomina quale ufficiale del R.S. ed all’atto dell’inizio del corso applicativo (12 settembre 2005) era ancora quello di sottotenente e di non tenente che risulta maturato solo con decorrenza 20 ottobre 2005 - l’art.5 comma 1 del d.lgs. n.490 del 1997 posto che tale norma (che concerne la possibilità, riservata agli ufficiali in ferma prefissata, di partecipare al concorso per l’accesso nei Ruoli Speciali delle FF.AA., tramite concorsi per titoli ed esami, col grado rivestito) non trova applicazione per l’avanzamento degli Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri, per i quali si applica la norma dell’art. 24, comma 4 del d.lgs. 8 maggio 2001, n. 215 del 2001, secondo cui le disposizioni del precedente comma 3 (concernente la possibilità per gli Ufficiali in ferma prefissata di partecipare ai concorsi appena citati) si applicano agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri con riferimento al reclutamento degli ufficiali di cui agli articoli 6, comma 3, 7, comma 1 e 8, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, sempreché gli ufficiali interessati non abbiano superato il 34° anno di età;

     Ritenuto che:

     - alla stregua del combinato disposto dell’art. 7, comma 2, lett. a) del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298 e dell’art. 24, commi 3 e 4, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, gli ufficiali del ruolo speciale dell’Arma dei carabinieri conseguono, comunque, all’atto della prima nomina il grado di sottotenente, anche se provenienti da diverso ruolo di ufficiali, come si verifica nella specie, in cui l’interessato proviene dal ruolo degli ufficiali ausiliari in ferma prefissata, con servizio a tempo determinato;

     - pertanto, correttamente il primo giudice ha respinto il ricorso, osservando che, alla luce della normativa vigente, lo sviluppo di carriera degli Ufficiali in ferma prefissata è diverso ed autonomo rispetto a quello degli Ufficiali in servizio permanente effettivo e che, di conseguenza, anche l’appello è infondato;

     - le spese del grado vanno poste a carico dell’appellante, secondo la regola della soccombenza;

P.Q.M.

     Respinge l’appello e condanna l’appellante al pagamento in favore dell’amministrazione delle spese e delle competenze del grado, che liquida in complessivi  . 2.000,00 (duemila euro), oltre IVA e CPA se dovuti.

     La presente decisione sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti. 
 

Roma, 25 settembre 2007  
 

                   IL PRESIDENTE F.F. ED ESTENSORE

     Costantino Salvatore 
 

     IL SEGRETARIO

     Rosario Giorgio Carnabuci

    Depositata in Segreteria

           Il 18/10/2007

(Art. 55, L. 27.4.1982, n. 186)

           Il Dirigente    Dott. Antonio Serrao