art. 33
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di
Stato in sede giurisdizionale
Registro Ordinanze: 5431/2007
Registro Generale: 3954/2007
Sezione Quarta
composto dai Signori: | Pres. Costantino
Salvatore rel. est.
Cons. Cons. Luigi Maruotti Cons. Anna Leoni Cons. Bruno Mollica Cons. Carlo Deodato |
ha pronunciato la presente
DECISIONE IN FORMA SEMPLIFICATA
(ex art. 9 legge 21
luglio 2000 n. 205)
nella Camera di Consiglio del 25
settembre 2007
Visto l'art. 33, commi terzo e
quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21
luglio 2000, n. 205;
Visto l'appello proposto da:
...omissismsmvld.... ...omissismsmvld....
rappresentato e difeso dagli Avv. ti ANTONIO IELO e GIORGIO CARTA con domicilio eletto in Roma VIALE B. BUOZZI, 87 presso GIORGIO CARTA
contro
MINISTERO DELLA DIFESA
rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GEN. STATO
con domicio in Roma
Via dei Portoghesi n. 12
E NEI CONFRONTI DI
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della sentenza del TAR LAZIO - ROMA - Sezione I BIS 3 marzo 2007, n. 1985, resa tra le parti, concernente DINIEGO AVANZAMENTO DI GRADO.
Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;
Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza di rigetto, presentata in via incidentale dalla parte appellante.
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
MINISTERO DELLA DIFESA rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato presso la quale è domiciliato per legge in Roma Via dei Portoghesi, n. 12.
Vista la nota 7 settembre 2007 n. M_D GMIL 02 I 1 CTZ/0079007, con la quale la Direzione generale del personale militare del Ministero della difesa ha fornito i chiarimenti richiesti in via istruttoria con l’ordinanza di questa Sezione 26 giugno 2007, n. 3256;
Udito il
relatore Consigliere Costantino Salvatore e udito, altresì, l’Avv. Pietropaolo,
su delega dell’Avv. Ielo e dell’Avv. G. Carta, per l’appellante; nessuno
comparso per il Ministero appellato
Premesso che:
- oggetto dell’impugnativa in primo grado sono: il messaggio R 141200/B Set 2006 n. 96/5-8-7 con il quale il Comandante del 3° Battaglione Carabinieri Lombardia ha ordinato al ricorrente di vestire il grado di Sottotenente “con effetto immediato”; la nota n. 7436/15-2-3 del 9 novembre 2006 del Capo del I Reparto del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri; la determinazione del Capo del I Reparto del Comando Generale dell’Arma dei carabinieri n. 700/6 del 13.09.2006, nella parte in cui dispone il trasferimento del ricorrente presso la Compagnia Carabinieri di ...omissismsmvld.... con il grado di Sottotenente; la comunicazione n. M_D GMIL 02 I 1 2 0121394 del 5 agosto 2005 della Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa, se e nella misura in cui ridetermina il grado e la relativa anzianità del ricorrente; tutti gli atti comunque presupposti, connessi o conseguenti;
- nell’odierna Camera di Consiglio fissata per l’esame della domanda di sospensiva della sentenza appellata, è stato acquisito il consenso delle parti costituite per la definizione del giudizio con decisione in forma semplificata;
Rilevato:
- che l’appellante - già Ufficiale in ferma prefissata a tempo determinato dell’Arma dei CC, arruolato nel 2003 col grado di sottotenente e promosso, al grado di tenente (sempre quale Ufficiale in ferma prefissata a tempo determinato) con decorrenza giuridico amministrativa 20 ottobre 2005 – è risultato vincitore del concorso per il reclutamento di 50 sottotenenti in s.p.e. nel R.S. dell’Arma dei CC ed inviato a frequentare il corso applicativo previsto dall’art. 7 del d. lgs. 5 ottobre 2000, n. 298, a partire dal 12 settembre 2005;
- che, a suo avviso, l’attribuzione del grado di sottotenente comporterebbe una detrazione di anzianità ed una perdita del grado acquisito al di fuori dei casi normativamente contemplati e si porrebbe in aperta violazione dell’art. 5, comma 1 del d.lgs. 30 dicembre 1997, n.490, ai sensi del quale gli Ufficiali dei Ruoli Speciali delle FF.AA. possono essere tratti, fra gli altri, per concorso per titoli ed esami con il grado rivestito dagli ufficiali in ferma prefissata che abbiano completato un anno di servizio complessivo (situazione questa che troverebbe applicazione nel caso di specie);
Considerato,
- come esattamente osservato dal TAR, che – in disparte la considerazione che il grado rivestito all’atto della nomina quale ufficiale del R.S. ed all’atto dell’inizio del corso applicativo (12 settembre 2005) era ancora quello di sottotenente e di non tenente che risulta maturato solo con decorrenza 20 ottobre 2005 - l’art.5 comma 1 del d.lgs. n.490 del 1997 posto che tale norma (che concerne la possibilità, riservata agli ufficiali in ferma prefissata, di partecipare al concorso per l’accesso nei Ruoli Speciali delle FF.AA., tramite concorsi per titoli ed esami, col grado rivestito) non trova applicazione per l’avanzamento degli Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri, per i quali si applica la norma dell’art. 24, comma 4 del d.lgs. 8 maggio 2001, n. 215 del 2001, secondo cui le disposizioni del precedente comma 3 (concernente la possibilità per gli Ufficiali in ferma prefissata di partecipare ai concorsi appena citati) si applicano agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri con riferimento al reclutamento degli ufficiali di cui agli articoli 6, comma 3, 7, comma 1 e 8, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, sempreché gli ufficiali interessati non abbiano superato il 34° anno di età;
Ritenuto che:
- alla stregua del combinato disposto dell’art. 7, comma 2, lett. a) del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298 e dell’art. 24, commi 3 e 4, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, gli ufficiali del ruolo speciale dell’Arma dei carabinieri conseguono, comunque, all’atto della prima nomina il grado di sottotenente, anche se provenienti da diverso ruolo di ufficiali, come si verifica nella specie, in cui l’interessato proviene dal ruolo degli ufficiali ausiliari in ferma prefissata, con servizio a tempo determinato;
- pertanto, correttamente il primo giudice ha respinto il ricorso, osservando che, alla luce della normativa vigente, lo sviluppo di carriera degli Ufficiali in ferma prefissata è diverso ed autonomo rispetto a quello degli Ufficiali in servizio permanente effettivo e che, di conseguenza, anche l’appello è infondato;
- le spese del grado vanno poste a carico dell’appellante, secondo la regola della soccombenza;
P.Q.M.
Respinge l’appello e condanna l’appellante al pagamento in favore dell’amministrazione delle spese e delle competenze del grado, che liquida in complessivi €. 2.000,00 (duemila euro), oltre IVA e CPA se dovuti.
La presente
decisione sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la
segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Roma, 25 settembre 2007
IL PRESIDENTE F.F. ED ESTENSORE
Costantino Salvatore
IL SEGRETARIO
Rosario Giorgio Carnabuci
Il 18/10/2007
(Art. 55, L. 27.4.1982, n. 186)
Il Dirigente Dott. Antonio Serrao