REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 5592/06

Reg.Dec.

N. 6707 Reg.Ric.

ANNO   2004

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 6707 del 2004, proposto dal Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;

contro

il signor ...OMISSIS.... ...OMISSIS...., rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Antonelli, Domenico Sagui Pascalin e Maurizio Paniz, ed elettivamente domiciliato in Roma, alla piazza Gondar n. 22, presso lo studio dell’avvocato Maria Antonelli;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sez. I, 14 aprile 2004, n. 1031, e per la reiezione del ricorso di primo grado n. 312 del 2002;

     Visto il ricorso in appello, con i relativi allegati;

     Visto il controricorso depositato dall’appellato in data 20 agosto 2004;

     Vista l’ordinanza n. 4088 del 31 agosto 2004, con cui la Sezione Quarta ha respinto la domanda incidentale, formulata dal Ministero appellante;

     Visti gli atti tutti del giudizio;

      Data per letta la relazione del Consigliere di Stato Luigi Maruotti alla pubblica udienza del 23 maggio 2006;

      Uditi l’avvocato dello Stato Spina per il Ministero appellante e l’avvocato Maria Antonelli per l’appellato;

      Considerato in fatto e in diritto quanto segue:

Premesso in fatto

     1. In data 1° ottobre 2001, il Capo della Polizia ha inflitto una sanzione disciplinare al signor ...OMISSIS.... ...OMISSIS...., dipendente della Polizia di Stato.

     Col ricorso n. 312 del 2002 (proposto al TAR per il Veneto), il signor ...OMISSIS.... ha impugnato il provvedimento disciplinare e ne ha chiesto l’annullamento.

     Il TAR, con la sentenza n. 1031 del 2004, ha accolto il ricorso ed ha condannato il Ministero al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio.

     3. Col gravame in esame, il Ministero dell’Interno ha impugnato la sentenza del TAR ed ha chiesto che – in sua riforma – il ricorso di primo grado sia respinto.

     Con un controricorso depositato in data 20 agosto 2004, l’appellato si è costituito in giudizio, ha eccepito l’inammissibilità dell’appello e in subordine ha chiesto che esso sia respinto.

     La Sezione Quarta, con l’ordinanza n. 4088 del 31 agosto 2004, ha respinto la domanda incidentale, formulata dal Ministero.

     4. All’udienza del 23 maggio 2006 la causa è stata trattenuta in decisione.

Considerato in diritto

     1. Con la sentenza impugnata, il TAR per il Veneto ha annullato l’atto con cui il Capo della Polizia ha inflitto all’appellato la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per sei mesi.

      Il Ministero dell’Interno, col gravame in esame, ha chiesto che, in riforma della sentenza del TAR, il ricorso di primo grado sia respinto.

     2. Per il suo carattere preliminare, va esaminata l’eccezione di inammissibilità del gravame, formulata dall’appellato – nel suo controricorso di costituzione, depositato in data 20 agosto 2004 - per la circostanza della mancata sottoscrizione della copia dell’atto di appello, notificata in data 5 luglio 2004 a mezzo del servizio postale.

      3. Ritiene la Sezione che l’eccezione vada accolta.

      La circostanza della mancata sottoscrizione della copia del gravame – rilevata dall’appellato – non è stata oggetto di contestazione e risulta per tabulas.

      Nella medesima copia, l’ufficiale giudiziario non ha fatto menzione dell’esistenza della firma nell’originale e neppure della conformità della copia all’originale. Inoltre, dalla relata di notifica neanche si evince chi abbia formulato la relativa istanza.

      Ai sensi dell’art. 125 c.p.c., e mancando elementi da cui si evinca la provenienza dell’atto, risulta l’inesistenza della copia notificata dell’atto di appello (cfr. Cass., Sez. I, 18 giugno 1999, n. 6111; Sez. I, 21 marzo 1994, n. 2691).

      L’appello va pertanto dichiarato inammissibile (il che rende irrilevanti le questioni concernenti la tardività dell’avvio del procedimento disciplinare, rilevata con l’ordinanza cautelare che ha respinto la domanda incidentale del Ministero).

      Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese e gli onorari del secondo grado del giudizio.

P.Q.M.

     Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) dichiara inammissibile l’appello n. 6707 del 2004.

     Compensa tra le parti le spese e gli onorari del secondo grado del giudizio.

     Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla Autorità amministrativa.

     Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi il giorno 23 maggio 2006, presso la sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, con l’intervento dei signori:

Claudio Varrone  Presidente

Luigi  Maruotti  Consigliere estensore

...OMISSIS.... Romeo   Consigliere

...OMISSIS.... Minicone  Consigliere

Lanfranco  Balucani  Consigliere  
 
 

Presidente

f.to Claudio Varrone

Consigliere       Segretario

f.to Luigi Maruotti     f.to Anna Maria Ricci 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 
 

il..................25/09/2006...................

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione

f.to Maria Rita Oliva 
 
 

CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta) 
 

Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa  
 

al Ministero.............................................................................................. 
 

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642 
 

                                    Il Direttore della Segreteria

 
 

N.R.G. 6707/2004


 

FF