art. 33
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Registro Decisioni: 5660/2007
Registro Generale:7230/2007
Sezione Quarta
composto dai Signori: | Pres.ff. Costantino
...omissismsmvld....
Cons. Luigi Maruotti Cons. Pier Luigi Lodi Cons. Vito Poli Est. Cons. ...omissismsmvld.... Cacace |
ha pronunciato la presente
nella Camera di Consiglio del 30
Ottobre 2007
Visto l'art. 33, commi terzo e
quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21
luglio 2000, n. 205;
Visto l'appello proposto da:
...omissismsmvld....
...omissismsmvld....
rappresentato e difeso da: Avv. GIOVANNI BONACCIO con domicilio
eletto in Roma PIAZZA ATTILIO FRIGGERI, N.18 presso GIOVANNI BONACCIO contro MINISTERO DELLA DIFESA COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI COMANDO CARABINIERI REGIONE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO con domicilio in Roma VIA DEI PORTOGHESI N. 12;
|
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della sentenza del TAR LAZIO - ROMA :Sezione I BIS 5431/2006 , resa tra le parti, concernente PERDITA DEL GRADO PER RIMOZIONE.
Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;
Vista la domanda di sospensione dell’ efficacia della sentenza di rigetto del ricorso di I° grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante.
Visto l'atto di
costituzione in giudizio di:
MINISTERO DELLA
DIFESA
COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI COMANDO CARABINIERI REGIONE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA |
Udito il relatore
Cons. Vito Poli e uditi, altresì, per le parti, gli Avv.ti Bonaccia e Varrone
(Avv. dello Stato);
Acquisito il consenso delle parti in ordine alla definizione dell’incidente cautelare con decisione in forma semplificata.
Vista la sentenza
del Tribunale penale di Torino (del 14 giugno 2002) che dopo aver accertato, in
concreto, la responsabilità penale del carabiniere
scelto ...omissismsmvld.... D’...omissismsmvld.... per i reati di usura
impropria (644 bis, c.p.) ed estorsione (art. 629 c.p.), lo ha cond...omissismsmvld....to
per il reato p.p. dall’art. 629, e dichiarato il n.d.p. per intervenuta
prescrizione, in relazione ai due episodi contestati di usura impropria;
vista la sentenza
della Corte d’Appello di Torino (del 14 ottobre 2004) che ha confermato la
declaratoria di n.d.p. in relazione ai reati di usura impropria, ed assolto con
formula piena il prevenuto per il reato di estorsione;
vista l’ordinanza
della Corte di cassazione (n. 7147, pronunciata alla camera di consiglio del 20
aprile 2005, depositata il successivo 26 luglio 2005) che ha dichiarato
inammissibile il ricorso proposto dal D’...omissismsmvld....;
preso atto che:
- l’amministrazione ha avuto conoscenza del passaggio in giudicato della sentenza della Corte d’Appello in data 8 luglio 2005;
- in data 24 settembre 2005 è stato contestato addebito disciplinare imperniato sui due episodi di usura impropria;
- in data 24 marzo 2006 è stata inflitta al D’...omissismsmvld.... la sanzione della perdita del grado per rimozione all’esito di regolare procedimento disciplinare e che il relativo decreto è stato comunicato in data 3 aprile 2006;
- l’impugnata sentenza
ha respinto puntualmente i due motivi di ricorso introdotti dall’odierno
appellante;
considerato che:
- non sussiste la violazione dell’art. 34, n. 7, l. n. 1168 del 1961 in quanto l’amministrazione ha inflitto la sanzione della perdita del grado per rimozione all’esito di apposito giudizio disciplinare nel pieno rispetto del n. 6 del medesimo art. 34;
- non si rinviene nella condotta dell’amministrazione alcun intento persecutorio (avuto riguardo a precedente vicenda di cessazione dal s.p.e. per infermità), né in sede disciplinare sono stati contestati fatti illeciti estorsivi per i quali l’appellante è stato assolto con formula piena;
- non si configura
alcuna violazione dell’art. 9, l. n. 19 del 1990 perché: a) alla fattispecie in
esame non si applica l’art. 9 cit. bensì l’art. 97, co. 2 e 3, t.u.imp.civ.St.
come modificato dalla sentenza della Corte cost. n. 374 del 1995; b) in ogni
caso sono stati rispettati dall’amministrazione i termini di inizio e
conclusione del procedimento disciplinare di stato divisati da entrambe le
menzionate disposizioni, come interpretate dalla consolidata giurisprudenza di
questo Consiglio (cfr. ex plurimis e da ultimo ad. plen. n. 10 del 2006;
sez. IV, n. 209 del 2006), in relazione alle seguenti circostanze di fatto: data
di deposito dell’ordinanza della Corte di cassazione, data di emanazione della
sanzione disciplinare, irrilevanza della data di comunicazione della predetta
sanzione;
ritenuto, pertanto, che
tutte le censure articolate con l’appello in trattazione sono infondate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, rigetta l’appello e per l’effetto conferma l’impugnata sentenza.
Cond...omissismsmvld....
l’appellante a rifondere in favore del Ministero della difesa le spese del
presente grado di giudizio che liquida in complessivi euro 1.500/00.
Roma, 30 Ottobre
2007
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE F.F.
Vito Poli Costantino ...omissismsmvld....
IL SEGRETARIO
Rosario Giorgio Carnabuci
31 ottobre 2007
(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)
Il Dirigente
Antonio Serrao
N.R.G. 7230/2007