art. 33 
 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale 
 

 Registro Decisioni: 5660/2007

                               Registro Generale:7230/2007  
 

Sezione Quarta  
 

composto dai Signori: Pres.ff. Costantino ...omissismsmvld....  

Cons. Luigi Maruotti  

Cons. Pier Luigi Lodi 

Cons. Vito Poli Est.  

Cons. ...omissismsmvld.... Cacace

 
 

ha pronunciato la presente

SENTENZA BREVE

 
 

nella Camera di Consiglio del 30 Ottobre 2007  
 

    Visto l'art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205; 
 

    Visto l'appello proposto da: 
 

...omissismsmvld.... ...omissismsmvld....

rappresentato e difeso da: Avv.  GIOVANNI BONACCIO

con domicilio  eletto in Roma  PIAZZA ATTILIO FRIGGERI, N.18  presso GIOVANNI BONACCIO 
 

contro 
 

MINISTERO DELLA DIFESA

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

COMANDO CARABINIERI REGIONE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA

rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

con domicilio in Roma

VIA DEI PORTOGHESI N. 12;

 

 
 
 

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della sentenza del TAR  LAZIO  -  ROMA  :Sezione  I  BIS 5431/2006 , resa tra le parti, concernente PERDITA DEL GRADO PER   RIMOZIONE.

    Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;

    Vista la domanda di sospensione dell’ efficacia della sentenza di rigetto del ricorso di I° grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante.

    Visto l'atto di costituzione in giudizio di: 
 

    

MINISTERO DELLA DIFESA

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

COMANDO CARABINIERI REGIONE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA

 
 
 

    Udito il relatore Cons. Vito Poli e uditi,  altresì, per le parti, gli Avv.ti Bonaccia e Varrone (Avv. dello Stato); 
 

    Acquisito il consenso delle parti in ordine alla definizione dell’incidente cautelare con decisione in forma semplificata.

    Vista la sentenza del Tribunale penale di Torino (del 14 giugno 2002) che dopo aver accertato, in concreto, la responsabilità penale del carabiniere scelto ...omissismsmvld.... D’...omissismsmvld.... per i reati di usura impropria (644 bis, c.p.) ed estorsione (art. 629 c.p.), lo ha cond...omissismsmvld....to per il reato p.p. dall’art. 629,  e dichiarato il n.d.p.  per intervenuta prescrizione, in relazione ai due episodi contestati di usura impropria; 
 

     vista la sentenza della Corte d’Appello di Torino (del 14 ottobre 2004) che ha confermato la declaratoria di n.d.p. in relazione ai reati di usura impropria, ed assolto con formula piena il prevenuto per il reato di estorsione; 
 

    vista l’ordinanza della Corte di cassazione (n. 7147, pronunciata alla camera di consiglio del 20 aprile 2005, depositata il successivo 26 luglio 2005) che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal D’...omissismsmvld....; 
 

preso atto che:

- l’amministrazione ha avuto conoscenza del passaggio in giudicato della sentenza della Corte d’Appello in data 8 luglio 2005;

- in data 24 settembre 2005 è stato contestato addebito disciplinare imperniato sui due episodi di usura impropria;

- in data 24 marzo 2006 è stata inflitta al D’...omissismsmvld.... la sanzione della perdita del grado per rimozione all’esito di regolare procedimento disciplinare e che il relativo decreto è stato comunicato in data 3 aprile 2006;

- l’impugnata sentenza ha respinto puntualmente i due motivi di ricorso introdotti dall’odierno appellante; 
 

considerato che:

- non sussiste la violazione dell’art. 34, n. 7, l. n. 1168 del 1961 in quanto l’amministrazione ha inflitto la sanzione della perdita del grado per rimozione all’esito di apposito giudizio disciplinare nel pieno rispetto del n. 6 del medesimo art. 34;

- non si rinviene nella condotta dell’amministrazione alcun intento persecutorio (avuto riguardo a precedente vicenda di cessazione dal s.p.e. per infermità), né in sede disciplinare sono stati contestati fatti illeciti estorsivi per i quali l’appellante è stato assolto con formula piena;

- non si configura alcuna violazione dell’art. 9, l. n. 19 del 1990 perché: a) alla fattispecie in esame non si applica l’art. 9 cit. bensì l’art. 97, co. 2 e 3, t.u.imp.civ.St. come modificato dalla sentenza della Corte cost. n. 374 del 1995; b) in ogni caso sono stati rispettati dall’amministrazione i termini di inizio e conclusione del procedimento disciplinare di stato divisati da entrambe le menzionate disposizioni, come interpretate dalla consolidata giurisprudenza di questo Consiglio (cfr. ex plurimis e da ultimo ad. plen. n. 10 del 2006; sez. IV, n. 209 del 2006), in relazione alle seguenti circostanze di fatto: data di deposito dell’ordinanza della Corte di cassazione, data di emanazione della sanzione disciplinare, irrilevanza della data di comunicazione della predetta sanzione; 
 

ritenuto, pertanto, che tutte le censure articolate con l’appello in trattazione sono infondate. 
 

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, rigetta l’appello e per l’effetto conferma l’impugnata sentenza.

Cond...omissismsmvld.... l’appellante a rifondere in favore del Ministero della difesa le spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi euro 1.500/00. 
 

    Roma, 30 Ottobre 2007  
 

L’ESTENSORE    IL PRESIDENTE F.F.

Vito Poli               Costantino ...omissismsmvld....  

                           IL SEGRETARIO

     Rosario Giorgio Carnabuci

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

31 ottobre 2007

(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)

     Il Dirigente

     Antonio Serrao

N.R.G.  7230/2007